Gazzetta n. 302 del 28 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 dicembre 2010
Ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti, in essere al 30 giugno 2009, trasferito a Ligestra Due S.r.l., ai sensi dell'articolo 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 41, comma 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevede, alla data del 1° luglio 2009, il trasferimento alla societa' Fintecna o societa' da essa interamente controllata, tra l'altro, del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009, con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies, nonche' di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002;
Visto, altresi', il comma 16-sexies del sopracitato art. 41 il quale prevede che la «societa' trasferita ria» procede alla liquidazione del patrimonio trasferito;
Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 116286 dell'11 novembre 2009 recante l'individuazione della Ligestra Due S.r.l. quale «societa' trasferita ria» ai sensi del sopracitato art. 41, comma 16-ter nonche' l'elencazione degli enti disciolti dichiarati estinti alla data del 1° luglio 2009;
Visto l'art. 9, comma 1-bis lett. a) del decreto-legge 15 aprile 2002, convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che, in materia di liquidazione degli immobili degli enti pubblici disciolti, richiamando la normativa di cui al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, consente la facolta' di procedere all'individuazione dei singoli beni immobili mediante adozione di decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Ritenuto, per le finalita' del richiamato comma 16-sexies del sopracitato art. 41, di dover procedere alla ricognizione del patrimonio immobiliare trasferito ai sensi del decreto-legge n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009, mediante individuazione dei beni immobili di proprieta' degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009, avvalendosi della facolta' di cui al sopracitato decreto-legge n. 351/2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1

1. Alla data del 30 giugno 2009 sono di proprieta' degli enti disciolti elencati nel decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 novembre 2009 citato in premessa, e pertanto costituiscono oggetto di trasferimento ai sensi della normativa richiamata, gli immobili di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto, anche qualora gli immobili stessi risultino essere formalmente intestati ad enti in precedenza estinti. In detto allegato A per ciascun immobile e' indicato il relativo ente proprietario alla data del 30 giugno 2009.
2. Il trasferimento dei beni di cui ai nn. 38, 40 e 46 dell' allegato A e' sottoposto alla condizione risolutiva del mancato riconoscimento, in sede di conferenza di servizi con la Regione interessata, dell'assegnazione dei beni medesimi al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833/1978 .
3. Il trasferimento dei beni di cui ai nn. 36, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 261, 346 e 370 dell'allegato A e' sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito dei giudizi pendenti per la rivendica della proprieta' dei beni immobili medesimi.
 
Art. 2

1. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo agli Enti di cui all'art. 1 in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
2. La «societa' trasferitaria» citata in premessa provvede, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
3. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
 
Art. 3

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
Roma, 21 dicembre 2010

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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