Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010, n. 226
Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in particolare, il disposto dell'articolo 74, comma 3, ai sensi del quale «con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalita' di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarita' del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.»;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V, del medesimo decreto legislativo, riservandosi a uno o piu' successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti, delle modalita' di applicazione e della data di entrata in vigore delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del citato decreto n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nella seduta del 26 agosto 2010;

A d o t t a
il presente decreto:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita' di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle previsioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
1999, n. 205, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale maggio 2001, n. 106, S.O.
- La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante: «Delega al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
- Si riporta il testo dell'art. 74, comma 3, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'art. 2,
comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e
modalita' di applicazione delle disposizioni, anche
inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla
definizione del comparto autonomo di contrattazione
collettiva, in considerazione della peculiarita' del
relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95
della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di
ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.».



 
Art. 2
Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo n. 150 del 2009:
a) articolo 32;
b) articolo 33, con esclusione del riferimento all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
c) articolo 34;
d) articolo 35, comunque nel rispetto della previsione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
e) articolo 36;
f) articoli 53, 54, 55, 56 e 59, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto;
g) articolo 57, comma 1, lettera a), con esclusione del riferimento all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 57, comma 1, lettera b) e lettera c), intendendosi la prescrizione di coerenza con le disposizioni legislative vigenti come riferita all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare nel senso che i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori anche collegati alla performance e alle attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, nel rispetto della specifica disciplina stabilita, per la Presidenza stessa, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo (nel prosieguo indicato come «decreto attuativo del Titolo II»);
h) articoli 58, 60 e 61;
i) articolo 62, con esclusione delle parole «almeno tre» e avendosi comunque riguardo alla specifica disciplina stabilita, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II; l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009, trova applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 1° gennaio 2015;
l) articolo 64, nei limiti in cui la disciplina di cui all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' richiamata dal presente decreto;
m) articolo 65, relativamente ai commi 3 e 5; la disciplina di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione nei limiti, con le modalita' e con le decorrenze stabiliti, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II;
n) articolo 66;
o) articoli dal 67 a 73, fermo restando, in relazione alla previsione dell'articolo 69, che responsabile del procedimento disciplinare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' soltanto personale con qualifica dirigenziale.



Note all'art. 2:
- Il Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, reca: «Misurazione, valutazione e trasparenza della
performance».
- Si riporta il testo degli articoli da 32 a 36, da 53
a 62, da 64 a 73, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni»:
«Art. 32 (Oggetto, ambito e finalita'). - 1. Le
disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione
tra le materie sottoposte alla legge, nonche' sulla base di
questa, ad atti organizzativi e all'autonoma
responsabilita' del dirigente nella gestione delle risorse
umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.».
«Art. 33 (Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono
inserite le seguenti parole: ", che costituiscono
disposizioni a carattere imperativo";
b) al comma 3, dopo le parole: "mediante contratti
collettivi" sono inserite le seguenti: "e salvo i casi
previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art.
47-bis,";
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni
contrattuali per violazione di norme imperative o dei
limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano
gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile."».
«Art. 34 (Modifica all'art. 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 5 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito delle leggi e degli atti
organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni
per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatta
salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare,
nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti
la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio
di pari opportunita', nonche' la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.";
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle Autorita' amministrative
indipendenti."».
«Art. 35 (Modifica all'art. 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, e'
inserito il seguente:
"4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti."».
«Art. 36 (Modifica all'art. 9 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. L'art. 9, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il sostituito dal
seguente:
"Art. 9 (Partecipazione sindacale). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 5, comma 2, i contratti
collettivi nazionali disciplinano le modalita' e gli
istituti della partecipazione."».
«Art. 53 (Oggetto, ambito di applicazione e finalita').
- 1. Il presente capo reca disposizioni in materia di
contrattazione collettiva e integrativa e di funzionalita'
delle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire, in
coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle
parti sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di
assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie
sottoposte alla legge, nonche', sulla base di questa, ad
atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei
dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione
collettiva.».
«Art. 54 (Modifiche all'art. 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 40 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, i commi da 1 a 3 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. La contrattazione collettiva determina i diritti e
gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9,
quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita' e delle progressioni
economiche, la contrattazione collettiva e' consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei
comparti di contrattazione possono essere costituite
apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai
sensi dell'art. 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere
ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I
contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del
termine le parti riassumono le rispettive prerogative e
liberta' di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuita' e il
migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non
si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l'amministrazione interessata puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli
atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste
dall'art. 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'art. 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno,
all'ARAN una graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione
nazionale definisce le modalita' di ripartizione delle
risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi
livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei
relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate
all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei
limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita'
e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa e' correlato all'effettivo rispetto dei
principi in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance e in materia di merito e
premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di accertato superamento
di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del
presente comma trovano applicazione a decorrere dai
contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'art. 40-bis, comma 1."».
«Art. 55 (Modifica all'art. 40-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165). - 1. L'art. 40-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione
integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale,
dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto
periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per
gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore
a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti,
corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed
una relazione illustrativa certificate dai competenti
organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente
articolo e dell'art. 40, comma 3-quinquies. Decorso tale
termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di
elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo'
procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso
in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno,
specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa
con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali
informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei
vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle
risorse assegnate ai fondi per la contrattazione
integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi
e della spesa derivante dai contratti integrativi
applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di
criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del
merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita'
della performance individuale, con riguardo ai diversi
istituti finanziati dalla contrattazione integrativa,
nonche' a parametri di selettivita', con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni
sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le
ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le
utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo
V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di
pubblicare in modo permanente sul proprio sito
istituzionale, con modalita' che garantiscano la piena
visibilita' e accessibilita' delle informazioni ai
cittadini, i contratti integrativi stipulati con la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1,
nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del
comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia
gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del
contratto integrativo in materia di produttivita' ed
efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle
richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione
pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un
modello per la valutazione, da parte dell'utenza,
dell'impatto della contrattazione integrativa sul
funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le
richieste e le previsioni di interesse per la
collettivita'. Tale modello e gli esiti della valutazione
vengono pubblicati sul sito istituzionale delle
amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione
integrativa.
5. Ai fini dell'art. 46, comma 4, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via
telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il
testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi'
trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei
conti possono avvalersi ai sensi dell'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle
funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni
del presente articolo, oltre alle sanzioni previste
dall'art. 60, comma 2, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli
organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla
corretta applicazione delle disposizioni del presente
articolo."».
«Art. 56 (Modifica all'art. 41 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. L'art. 41 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti
dell'ARAN). - 1. Il potere di indirizzo nei confronti
dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di
contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle
pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze
associative o rappresentative, le quali costituiscono
comitati di settore che regolano autonomamente le proprie
modalita' di funzionamento e di deliberazione. In ogni
caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo
all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito
della procedura di contrattazione collettiva di cui
all'art. 47, si considerano definitive e non richiedono
ratifica da parte delle istanze associative o
rappresentative delle pubbliche amministrazioni del
comparto.
2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito
della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei
comparti di cui all'art. 40, comma 2, le competenze di cui
al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e
le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale
comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali per le competenze delle amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di
settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI)
e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di
cui all'art. 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1,
per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di
commercio e dei segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera come
comitato di settore il Presidente del Consiglio dei
Ministri tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine di
assicurare la salvaguardia delle specificita' delle diverse
amministrazioni e delle categorie di personale ivi
comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema
scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche', per i rispettivi
ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie
fiscali, la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane; le istanze rappresentative promosse dai
presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non
economici ed il presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
4. Rappresentanti designati dai Comitati di settore
possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle
trattative. I comitati di settore possono stipulare con
l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in
materia di contrattazione e per eventuali attivita' in
comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione
dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati
di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a
ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o
modificano i comparti o le aree di contrattazione
collettiva di cui all'art. 40, comma 2, o che regolano
istituti comuni a piu' comparti le funzioni di indirizzo e
le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva
sono esercitate collegialmente dai comitati di settore."».
«Art. 57 (Modifica all'art. 45 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 45, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fondamentale ed
accessorio" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto
previsto all'art. 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'art.
47-bis, comma 1,";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza
con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti
economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso e alle unita'
organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola
l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attivita'
particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per
la salute.";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento
della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con
i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito
di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro."».
«Art. 58 (Modifiche all'art. 46 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 46 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio
e documentazione necessarie all'esercizio della
contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale,
ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti
regioni e autonomie locali e sanita' e alle commissioni
parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine
l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per
l'acquisizione di informazioni statistiche e per la
formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN
si avvale, altresi', della collaborazione del Ministero
dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai
dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello
Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio
dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il
costo del lavoro pubblico.
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione
dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione
collettiva integrativa e presenta annualmente al
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' ai comitati di
settore, un rapporto in cui verifica l'effettivita' e la
congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla
legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale
e quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le
principali criticita' emerse in sede di contrattazione
collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell'ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo
parere della Conferenza unificata. Il Presidente
rappresenta l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia
di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del
personale e strategia aziendale, anche estranei alla
pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni
riguardanti le incompatibilita' di cui al comma 7-bis. Il
Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere
riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente e'
incompatibile con qualsiasi altra attivita' professionale a
carattere continuativo; se dipendente pubblico, e'
collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo
secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo e' costituito
da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione
del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi
sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri due,
rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza
delle Regioni e delle province autonome. Il collegio
coordina la strategia negoziale e ne assicura
l'omogeneita', assumendo la responsabilita' per la
contrattazione collettiva e verificando che le trattative
si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli
atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il
collegio delibera a maggioranza, su proposta del
presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i
suoi componenti possono essere riconfermati per una sola
volta.";
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Non possono far parte del collegio di
indirizzo e controllo ne' ricoprire funzioni di presidente,
persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano
ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in
organizzazioni sindacali. L'incompatibilita' si intende
estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di
consulenza con le predette organizzazioni sindacali o
politiche. L'assenza delle predette cause di
incompatibilita' costituisce presupposto necessario per
l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.";
c) al comma 8, lettera a), il secondo periodo e'
sostituito dal seguente:
"La misura annua del contributo individuale e'
definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa
con la Conferenza unificata ed e' riferita a ciascun
triennio contrattuale;";
d) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) per le amministrazioni dello Stato mediante
l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi
che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento.
L'assegnazione e' effettuata annualmente sulla base della
quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale
di bilancio, con imputazione alla pertinente unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e finanze;";
e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole:
"quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"quarantacinque giorni" e dopo le parole: "Dipartimento
della funzione pubblica" sono inserite le seguenti: "e del
Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa
con la Conferenza unificata,";
f) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e'
definito in base ai regolamenti di cui al comma 10";
g) al comma 12:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di
personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente
dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione
di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al
comma 10";
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'ARAN puo' avvalersi di esperti e collaboratori esterni
con modalita' di rapporto stabilite con i regolamenti
adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'art. 7,
commi 6 e seguenti.".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi
organi dell'ARAN di cui all'art. 46, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non
oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano
ad operare gli organi in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.».
«Art. 59 (Modifiche all'art. 47 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. L'art. 47 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). -
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui
all'art. 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di
settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi
venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto
attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le
linee di politica economica e finanziaria nazionale.
Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo'
essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresi' inviati appositi atti di indirizzo
all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una
attivita' negoziale. L'ARAN informa costantemente i
comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.
4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN,
corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati
di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'art. 41,
comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo
contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a
carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino
alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione
della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri
puo' esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del
contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui
al comma 3 del medesimo art. 41, il parere e' espresso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di
accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni
interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il
giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei
costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La
Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi
quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera
entro quindici giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la
certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN,
al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione
e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi
istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte
di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo
del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del
Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nell'ambito di un elenco definito di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle
amministrazioni di cui all'art. 41, comma 2, la
designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI,
dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province
autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte
dei conti le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella
predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il
competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi
aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed
alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini delle
certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova
ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione
prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta
definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche'
le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre
che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente
articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per
legge, nonche' il sabato.".
2. Dopo l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' inserito il seguente:
"Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti
pubblici). - 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in
materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo
di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento
stipendiale possono essere erogati in via provvisoria
previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo
conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile
dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al
comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi
comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura
economica che costituisce un'anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale."».
«Art. 60 (Modifiche all'art. 48 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 48 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "40, comma
3." sono sostituite dalle seguenti: "40, comma 3-bis.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma
2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici
non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 70,
comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell'art. 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.";
c) il comma 6 e' abrogato.».
«Art. 61 (Modifica all'art. 49 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. L'art. 49 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti
collettivi). - 1. Quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che
li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica,
stipulato con le procedure di cui all'art. 47, sostituisce
la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri
aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli
stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri
e' espresso tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze."».
«Art. 62 (Modifiche all'art. 52 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 52 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 e' sostituito
dai seguenti:
"1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto delle procedure
selettive di cui all'art. 35, comma 1, lettera a).
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di
incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono
secondo principi di selettivita', in funzione delle
qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e
dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di
fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita'
per l'amministrazione di destinare al personale interno, in
possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni
costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei
concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali
nell'ambito delle aree funzionali e' definita una quota di
accesso nel limite complessivo del 50 per cento da
riservare a concorso pubblico sulla base di un
corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione."».
«Art. 64 (Modifiche all'art. 43 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 43, comma 5, le
parole: "40, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "40,
commi 3-bis e seguenti"».
«Art. 65 (Adeguamento ed efficacia dei contratti
collettivi vigenti). - 1. Entro il 31 dicembre 2010, le
parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alle
disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti
riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva
e alla legge, nonche' a quanto previsto dalle disposizioni
del Titolo III del presente decreto.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1,
i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano la loro
efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente
applicabili.
3. In via transitoria, con riferimento al periodo
contrattuale immediatamente successivo a quello in corso,
definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi
degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti,
rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente
decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative
contrattuali con le organizzazioni sindacali e le
confederazioni rappresentative. In deroga all'art. 42,
comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001,
sono prorogati gli organismi di rappresentanza del
personale anche se le relative elezioni siano state gia'
indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti
organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento
ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre
2010.
4. Relativamente al comparto regioni e autonomie
locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati
rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012,
fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 4.
5. Le disposizioni relative alla contrattazione
collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo
si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.».
«Art. 66 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati:
a) l'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139;
c) gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 15
febbraio 2006, n. 63;
e) l'art. 67, commi da 7 a 12, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. All'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e successive
modificazioni, le parole: ", sulla base delle direttive
impartite dal Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e l'UPI"
sono soppresse. E' conseguentemente abrogato l'art. 23 del
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
3. All'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto
periodo sono soppressi. L'Ente nazionale aviazione civile
(ENAC), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il Centro
nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione
(CNIPA), l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati
nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione
collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e ad essi si applica
interamente il Titolo III del medesimo decreto
legislativo.».
«Art. 67 (Oggetto e finalita'). - 1. In attuazione
dell'art. 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le
disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia
di sanzioni disciplinari e responsabilita' dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di
lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di
efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i
fenomeni di scarsa produttivita' ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario
delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni
disciplinari, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.».
«Art. 68 (Ambito di applicazione, codice disciplinare,
procedure di conciliazione). - 1. L'art. 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente
articolo e di quelli seguenti, fino all'art. 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'art. 2106 del codice
civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'art. 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
art. 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma
3."».
«Art. 69 (Disposizioni relative al procedimento
disciplinare). - 1. Dopo l'art. 55 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
"Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento
disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravita',
per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se
il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale,
si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il
responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale
o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu'
gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.
Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero
verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della
struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione
di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di
comportamenti punibili con taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza
indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per
iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per
il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza
di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o
conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci
giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato,
se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria
scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per
l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il
responsabile della struttura conclude il procedimento, con
l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione,
entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In
caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a
difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento e' prorogato in misura
corrispondente. Il differimento puo' essere disposto per
una sola volta nel corso del procedimento. La violazione
dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare
ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' piu'
grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette
gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto,
all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo
periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
istruisce e conclude il procedimento secondo quanto
previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e'
piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi
stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi
dell'art. 55-ter. Il termine per la contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella
quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia
dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla
data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione,
anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura
in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del
procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta
elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente
dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna
a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell'addebito, il dipendente puo' indicare, altresi', un
numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilita'. In alternativa all'uso della posta
elettronica certificata o del fax ed altresi' della
consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente
ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi
o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente
articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura
o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono
acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o
documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La
predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione
del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente,
appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,
rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione
richiesta dall'autorita' disciplinare procedente ovvero
rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di
appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata
alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino
ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque
titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il
procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la
sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i
termini per la contestazione dell'addebito o per la
conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono
interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per
l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del
licenziamento o se comunque e' stata disposta la
sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni
del presente articolo e le determinazioni conclusive sono
assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e
procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare,
che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e'
proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento
penale. Per le infrazioni di minore gravita', di cui
all'art. 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore
gravita', di cui all'art. 55-bis, comma 1, secondo periodo,
l'ufficio competente, nei casi di particolare complessita'
dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e
quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi
sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo'
sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di
quello penale, salva la possibilita' di adottare la
sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del
dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si
conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con
una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che
il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non
costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo
non lo ha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di
parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne
l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio
penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con
l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza
irrevocabile di condanna, l'autorita' competente riapre il
procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni
conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento
disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza
irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile
al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del
licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento
disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto entro
sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza
all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero
dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e'
concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla
riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante
il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte
dell'autorita' disciplinare competente ed il procedimento
prosegue secondo quanto previsto nell'art. 55-bis. Ai fini
delle determinazioni conclusive, l'autorita' procedente,
nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica
le disposizioni dell'art. 653, commi 1 ed 1-bis, del codice
di procedura penale.
Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma
la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o
per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste
dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione
disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio,
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero
giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno
stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un
numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre
nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni
nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa
del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il
termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai
fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi
condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell'onore e della dignita' personale
altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla
quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del
rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto,
altresi', nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad
un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale
l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche,
una valutazione di insufficiente rendimento e questo e'
dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti
la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da
atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o
dai codici di comportamento di cui all'art. 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed
f), il licenziamento e' senza preavviso.
Art. 55-quinquies (False attestazioni o
certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza
in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalita'
fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400
ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a
chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilita' penale e disciplinare e le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale,
pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei
periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione,
nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione
della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per
il medico, la sanzione disciplinare della radiazione
dall'albo ed altresi', se dipendente di una struttura
sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la
decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni
disciplinari si applicano se il medico, in relazione
all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che
attestano dati clinici non direttamente constatati ne'
oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies (Responsabilita' disciplinare per
condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e
limitazione della responsabilita' per l'esercizio
dell'azione disciplinare). - 1. La condanna della pubblica
amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla
violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti
da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all'art. 54, comporta l'applicazione
nei suoi confronti, ove gia' non ricorrano i presupposti
per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,
in proporzione all'entita' del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore,
quando cagiona grave danno al normale funzionamento
dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o
incompetenza professionale accertate dall'amministrazione
ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita',
all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale
responsabilita', e si applicano nei suoi confronti le
disposizioni di cui all'art. 33, comma 8, e all'art. 34,
commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il
giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica
per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento.
Durante il periodo nel quale e' collocato in
disponibilita', il lavoratore non ha diritto di percepire
aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione
disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento
disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente
infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e
palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti
responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione
della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione in proporzione alla
gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo
di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con
il licenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della
retribuzione di risultato per un importo pari a quello
spettante per il doppio del periodo della durata della
sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale
si applica la predetta sanzione della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilita' civile eventualmente
configurabile a carico del dirigente in relazione a profili
di illiceita' nelle determinazioni concernenti lo
svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in
conformita' ai principi generali, ai casi di dolo o colpa
grave.
Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1.
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica e' inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalita' stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.
50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e'
immediatamente inoltrata, con le medesime modalita',
all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per
via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine
alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle
esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine
di prevenire o contrastare, nell'interesse della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies (Permanente inidoneita' psicofisica). -
1. Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica
al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
di cui all'art. 2, comma 2, l'amministrazione puo'
risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da
emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il
personale delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non
economici:
a) la procedura da adottare per la verifica
dell'idoneita' al servizio, anche ad iniziativa
dell'Amministrazione;
b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di
pericolo per l'incolumita' del dipendente interessato
nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli
utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare
dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di
idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione del
dipendente alla visita di idoneita', in assenza di
giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico
della sospensione di cui alla lettera b), nonche' il
contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi
adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione
della visita di idoneita';
d) la possibilita', per l'amministrazione, di
risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato
rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita
di idoneita'.
Art. 55-novies (Identificazione del personale a
contatto con il pubblico). - 1. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche che svolgono attivita' a contatto
con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il
proprio nominativo mediante l'uso di cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione
di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il
personale individuato da ciascuna amministrazione sulla
base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad
esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro
competente ovvero, in relazione al personale delle
amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali."».
«Art. 70. (Comunicazione della sentenza). - 1. Dopo
l'art. 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e' inserito il seguente:
"Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1. La
cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale
nei confronti di un lavoratore dipendente di
un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo
all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di
questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La
comunicazione e la trasmissione sono effettuate con
modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del
deposito."».
«Art. 71. (Ampliamento dei poteri ispettivi). - 1.
All'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e' istituito
l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle
dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato
vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialita' e buon
andamento, sull'efficacia della sua attivita' con
particolare riferimento alle riforme volte alla
semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento
degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,
sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di
verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche
ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie
verifiche, l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di
Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalita'
l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero complessivo
di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno,
o comunque tra il personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il
quale si applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, comma 7, del Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive
connesse, in particolare, al corretto conferimento degli
incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'art. 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di
corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o
pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o
inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai
quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici
giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle
verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di
valutazione, ai fini dell'individuazione delle
responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di
cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano
le condizioni, di denunciare alla Procura generale della
Corte dei conti le irregolarita' riscontrate."».
«Art. 72 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) art. 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297;
c) l'art. 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
2. All'art. 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n.
97, le parole: ", salvi termini diversi previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro," sono
soppresse.».
«Art. 73. (Norme transitorie). - 1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto non e' ammessa, a
pena di nullita', l'impugnazione di sanzioni disciplinari
dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti
di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi
ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono definiti, a pena di nullita' degli
atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla
predetta data.
2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe
identificativi, previsto dall'art. 55-novies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69
del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con
quelle del presente decreto, concernenti singole
amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie
specificamente concernenti i rapporti di lavoro del
personale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere
applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo
di settore successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
- L'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta l'art. 40, commi 3-bis e seguenti, e
l'art. 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai
sensi dell'art. 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere
ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I
contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del
termine le parti riassumono le rispettive prerogative e
liberta' di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuita' e il
migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non
si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l'amministrazione interessata puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli
atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste
dall'art. 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'art. 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno,
all'ARAN una graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione
nazionale definisce le modalita' di ripartizione delle
risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi
livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei
relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate
all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei
limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita'
e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa e' correlato all'effettivo rispetto dei
principi in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance e in materia di merito e
premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di accertato superamento
di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del
presente comma trovano applicazione a decorrere dai
contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'art. 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.».
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni) - (Art. 56 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 25 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 15 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1-ter. Per l'accesso alle
posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree
funzionali e' definita una quota di accesso nel limite
complessivo del 50 per cento da riservare a concorso
pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione.».



 
Art. 3
Disposizioni in materia di contrattazione
collettiva nazionale

1. L'ARAN, in base alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, attiva una distinta e autonoma contrattazione a livello nazionale per il personale, dirigenziale e non, del comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro determina diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del predetto decreto legislativo, nonche' la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita' e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
3. Il contratto collettivo disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata del medesimo contratto, nonche' di quello integrativo. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come comitato di settore, emana l'atto di indirizzo per la contrattazione nazionale prima di ogni rinnovo contrattuale. L'ARAN informa costantemente il Presidente del Consiglio dei Ministri sullo svolgimento delle trattative.
5. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
7. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
8. La Corte dei conti puo' acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro, individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il capo del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
9. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi 7 e 8. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
10. Il contratto, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato.
12. La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva un autonomo livello di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale della Presidenza stessa. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, come applicato dal decreto attuativo del Titolo II. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota del trattamento economico accessorio complessivo comunque denominato, definita dal decreto attuativo del Titolo II. La contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Il contratto collettivo nazionale definisce il termine delle sessioni negoziali. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
13. Si applicano gli articoli 40, commi 3-ter, 3-quinquies, 3-sexies, 40-bis, 43, 47-bis e 49 del decreto legislativo 165 del 2001, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 novembre 2010

Il Presidente: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 225



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 40, commi 3-ter, 3-quinquies e
3-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
riportato nelle note all'art. 2.
- Si riporta l'art. 5, comma 2, l'art. 7, comma 5, e
gli articoli 9, 16, 17, 40-bis, 43, 45, comma 3, 47-bis e
49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»:
«2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatta
salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare,
nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti
la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio
di pari opportunita', nonche' la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.».
«5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.».
«Art. 9 (Partecipazione sindacale) - (Art. 10 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 6 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, i
contratti collettivi nazionali disciplinano le modalita' e
gli istituti della partecipazione.».
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali) - (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art.
17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
«Art. 17 (Funzioni dei dirigenti) - (Art. 17 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 10 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni
ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali, adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e
dei profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri
uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16,
comma 1, lettera l-bis);
e-bis) effettuano la valutazione del personale
assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del
merito, ai fini della progressione economica e tra le aree,
nonche' della corresponsione di indennita' e premi
incentivanti.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
di servizio, possono delegare per un periodo di tempo
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle
competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b),
d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le
posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici
ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103
del codice civile.».
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione
integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale,
dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto
periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per
gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore
a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti,
corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed
una relazione illustrativa certificate dai competenti
organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente
articolo e dell'art. 40, comma 3-quinquies. Decorso tale
termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di
elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo'
procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso
in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno,
specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa
con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali
informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei
vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle
risorse assegnate ai fondi per la contrattazione
integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi
e della spesa derivante dai contratti integrativi
applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di
criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del
merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita'
della performance individuale, con riguardo ai diversi
istituti finanziati dalla contrattazione integrativa,
nonche' a parametri di selettivita', con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni
sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le
ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le
utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo
V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di
pubblicare in modo permanente sul proprio sito
istituzionale, con modalita' che garantiscano la piena
visibilita' e accessibilita' delle informazioni ai
cittadini, i contratti integrativi stipulati con la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1,
nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del
comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia
gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del
contratto integrativo in materia di produttivita' ed
efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle
richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione
pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un
modello per la valutazione, da parte dell'utenza,
dell'impatto della contrattazione integrativa sul
funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le
richieste e le previsioni di interesse per la
collettivita'. Tale modello e gli esiti della valutazione
vengono pubblicati sul sito istituzionale delle
amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione
integrativa.
5. Ai fini dell'art. 46, comma 4, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via
telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il
testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi'
trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei
conti possono avvalersi ai sensi dell'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle
funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni
del presente articolo, oltre alle sanzioni previste
dall'art. 60, comma 2, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli
organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla
corretta applicazione delle disposizioni del presente
articolo.».
«Art. 43 (Rappresentativita' sindacale ai fini della
contrattazione collettiva) - (Art. 47-bis del decreto
legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 396 del 1997, modificato dall'art.
44, comma 4 del decreto legislativo n. 80 del 1998; art. 44
comma 7 del decreto legislativo n. 80 del 1998, come
modificato dall'art. 22, comma 4 del decreto legislativo n.
387 del 1998). - 1. L'ARAN ammette alla contrattazione
collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che
abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita' non
inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media
tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per
il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato
elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti
nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale,
rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito
considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il
relativo comparto o area partecipano altresi' le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della
rappresentativita' accertata per l'ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento
come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la
stipulazione degli accordi o contratti collettivi che
definiscono o modificano i comparti o le aree o che
regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti
o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita'
all'art. 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti
collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'art. 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza
unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto
dall'art. 50, comma 1, e dei contratti collettivi che
regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale
ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale
alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo
conto anche della diffusione territoriale e della
consistenza delle strutture organizzative nel comparto o
nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e'
assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe
rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato
sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei
dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la
raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale,
sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione
del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle
pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la
risoluzione delle eventuali controversie e' istituito
presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere
articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi
ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano
prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato
associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative
alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia
dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia
avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel
comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL,
che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La
richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro
per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al
CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le
organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano
separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla
maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono
garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai
dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza
delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli
effetti di speciali disposizioni di legge regionale e
provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano,
eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune,
i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le
organizzazioni sindacali considerate rappresentative in
base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali
che organizzano anche lavoratori delle minoranze
linguistiche della provincia di Bolzano e della regione
della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della
rappresentativita' si riferiscono esclusivamente ai
rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi
impiegati.».
«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti
pubblici). - 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in
materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo
di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento
stipendiale possono essere erogati in via provvisoria
previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo
conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile
dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al
comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi
comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura
economica che costituisce un'anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale.».
«Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti
collettivi) - (Art. 53 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 24 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e successivamente modificato
dall'art. 43, comma 1 del decreto legislativo n. 80 del
1998). - 1. Quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che
li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica,
stipulato con le procedure di cui all'art. 47, sostituisce
la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri
aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli
stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri
e' espresso tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».



 
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