Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 novembre 2010, n. 229
Regolamento di modifica al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarieta' per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;
Visto l'accordo del 26 luglio 1999, intervenuto tra le parti sociali, cosi' come individuate dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 1999, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarieta' per il personale gia' dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa;
Visto il regolamento recante l'istituzione del «Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;
Visto l'accordo integrativo del 12 luglio 2007, con il quale le parti firmatarie del citato accordo del 26 luglio 1999 hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola alla data del 31 dicembre 2011;
Sentite, nelle riunioni del 30 ottobre 2007 e 3 settembre 2008, le organizzazioni sindacali individuate nelle predette parti firmatarie;
Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 351 del 2000;
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha previsto che, con decreto di natura regolamentare, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto n. 477 del 1997;
Visto il decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo 2009 e del 20 settembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 17 novembre 2010;

Adotta
il seguente regolamento, recante modifiche al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarieta' per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Art. 1

1. Al regolamento approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011»;
b) all'articolo 7, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta data fino al 31 dicembre 2011. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31 dicembre 2011»;
c) all'articolo 7, comma 5, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011»;
d) all'articolo 10, comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
e) all'articolo 11, comma 1, le parole: «alla data del 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2011».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti), e' il seguente:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'art.o 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifich, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
«28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite,
in via sperimentale, misure per il perseguimento di
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e
per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica
utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa
sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
di una misura addizionale non superiore a tre volte quella
della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con
il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi.».
- Il decreto 27 novembre 1997, n. 477 (Regolamento
recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non
coperte da cassa integrazione guadagni), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.
- Il testo dell'art. 4 della legge 11 maggio 1999, n.
140 (Norme in materia di attivita' produttive), e' il
seguente:
«Art. 4 (Disposizioni concernenti il personale
dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese
assicurative). -- 1. Ferme restando le previsioni di cui
all'art. 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 , il perfezionamento del trasferimento presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai
sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno
1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1995, n. 337, e' effettuato mediante inquadramento
anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di
qualifica e livello professionale, purche' entro i limiti
accertati delle vacanze organiche complessive esistenti
nella pianta organica approvata ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con
lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti
per l'onere corrispondente.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonche'
aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per
agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che
siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi
dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento
di politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese
esercenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte
successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 11
del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.».
- Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39
(Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti), e' stato abrogato dal
comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4
dello stesso articolo.
- Il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 351
(Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori
provenienti da imprese esercenti l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in
liquidazione coatta amministrativa), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2000, n. 279.
- Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 3 agosto
2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n.102 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), e' il seguente:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di
ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa
integrazione guadagni). - 1. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il
biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni
dei regolamenti previsti dall' art. 1, comma 1, del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27
novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto n. 477 del
1997, e' il seguente:
«Art. 1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati
erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche' per le
categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema
pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare
processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui
all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni.
2. I contratti di cui al comma 1 contengono:
a) la richiesta di emanazione di norme per
fronteggiare situazioni di eccedenze di personale,
transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento
dei quali va precisata la definizione;
b) l'individuazione di specifici istituti per il
perseguimento, nelle predette situazioni, di politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione,
prevedendo criteri, entita' e modalita' di concessione
degli interventi e dei trattamenti da essi previsti;
c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico
piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti,
in misura adeguata all'entita' degli interventi e dei
trattamenti, comprensivi della copertura figurativa
necessaria, nonche' all'entita' degli oneri di
amministrazione del fondo di cui all'art. 3, attraverso un
contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel
complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione
definita come base imponibile ai fini del calcolo dei
contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale.
L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento
non puo' essere superiore al 25% del contributo
prefigurato;
d) la prefigurazione di un contributo addizionale a
carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti
istituti, modulato con riferimento all'entita' e alla
durata dell'intervento richiesto, nonche' al numero dei
soggetti interessati, in misura non superiore a tre volte
quello della contribuzione ordinaria prefigurata di cui
alla lettera c);
e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da
esubero strutturale di addetti, di ulteriori interventi e
trattamenti straordinari atti a favorire i processi di
ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori contributi allo
scopo necessari sono a totale carico dei datori di lavoro e
commisurati all'entita' degli interventi e trattamenti
richiesti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui all'art. 3, comma 1. Le richieste dei datori
di lavoro sono ammesse entro la data ultima che deve essere
prevista dai regolamenti di cui al comma 1;
f) la definizione delle regole relative alla
designazione degli esperti in seno al comitato
amministratore di cui all'art. 3.
3. I contratti collettivi, depositati ai sensi del
comma 1 e conformi alle disposizioni del comma 2,
costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini
dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio
ambito di riferimento.».
- Il decreto ministeriale 18 dicembre 2009 (Proroga al
31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per
agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese
esercenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione
coatta amministrativa. - Decreto n. 49263), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2010, n. 19.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto n. 351 del
2000, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 6 (Prestazioni). - 1. Per i lavoratori di cui
all'art. 2, provenienti da imprese che siano state poste in
liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza
del fondo, qualora risolvano volontariamente il rapporto di
lavoro, il fondo stesso provvede:
a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle
spettanze di fine rapporto, pari a tre annualita'
dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle
dipendenze del commissario liquidatore;
b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino
nella condizione di maturare i requisiti, i piu' prossimi
tra quelli per la pensione di anzianita' e quelli per la
pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base
all'esercizio della facolta' di ricongiunzione, a carico di
altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni,
in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione
di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto,
pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita
alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata
per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le
frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari
a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i
mesi che compongono le frazioni medesime.
2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo
provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei
lavoratori interessati mediante versamento al fondo
pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi,
commisurati alla retribuzione percepita al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante
al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo
esistenti, per il diritto alla pensione, la piu' prossima
fra anzianita' e vecchiaia. Detta contribuzione non e'
cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente
versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.
3. Al trattamento di cui al punto b) del comma 1
possono accedere sia i lavoratori che si trovano nelle
condizioni richieste al momento della messa in
liquidazione, sia coloro i quali maturano i necessari
requisiti entro il 31 dicembre 2011. In ogni caso, il
diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro
dodici mesi dalla data del provvedimento di messa in
liquidazione dell'impresa, e comunque non oltre la scadenza
del fondo.
4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al
finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli
appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA,
sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore
del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a
riqualificare i lavoratori gia' dipendenti da imprese di
assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa,
fornendo loro professionalita' di tipo assicurativo anche
diverse da quelle di cui sono gia' in possesso.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto n. 351 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 7 (Prestazioni in favore dei lavoratori ex lege
26 febbraio 1977, n. 39). - 1. Per i lavoratori di cui
all'art. 2, gia' dipendenti da imprese di assicurazioni
poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data
di entrata in vigore del presente decreto, il fondo,
qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto
di lavoro, provvede, in alternativa a quanto disposto
dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1977, n. 39:
a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle
spettanze di fine rapporto, pari a tre annualita'
dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle
dipendenze del commissario liquidatore;
b) qualora si tratti di lavoratori che si trovano
nella condizione di maturare i requisiti, i piu' prossimi
fra quelli per la pensione di anzianita' e quelli per la
pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base
all'esercizio della facolta' di ricongiunzione, a carico di
altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni,
in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione
di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto,
pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita
alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata
per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le
frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari
a tanti dodicesimi della retribuzione annua quanti sono i
mesi che compongono le frazioni medesime.
2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo
provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei
lavoratori interessati mediante versamento al fondo
pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi
commisurati alla retribuzione percepita al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro per il periodo mancante
al raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla
pensione, la piu' prossima fra anzianita' e vecchiaia.
Detta contribuzione non e' cumulabile con la contribuzione
previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo
rapporto di lavoro.
3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b),
possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle
condizioni richieste al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari
requisiti a decorrere dalla predetta data fino al 31
dicembre 2011. In ogni caso, il diritto deve essere
esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto e dai secondi
entro il 31 dicembre 2011.
4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al
finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli
appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA,
sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore
del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a
riqualificare i lavoratori gia' dipendenti da imprese di
assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa,
fornendo loro professionalita' di tipo assicurativo anche
diverse da quelle di cui sono gia' in possesso.
5. Ai lavoratori gia' dipendenti dalle imprese indicate
al comma 1, che non abbiano optato per l'utilizzo delle
prestazioni di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b) e
che, entro il 31 dicembre 2011, vengano assunti presso
un'impresa di assicurazione in citta' diversa da quella in
cui veniva in precedenza svolta la prestazione, il fondo,
in caso di effettivo trasferimento, corrisponde, quale
forma di sostegno all'occupazione, un contributo netto per
spese di alloggio di euro 4.130,00 per il primo anno,
3.100,00 per il secondo anno, 2.320,00 per il terzo anno.».
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto n. 351 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 10 (Finanziamento). - 1. Per le finalita' del
presente decreto, e' dovuto al fondo un contributo dello
0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base
imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori
di previdenza ed assistenza sociale del personale
amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni.
2. Per i primi tre anni il contributo e' a totale
carico delle imprese di assicurazioni, mentre per il
successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75%
e a carico dei lavoratori per il restante 25%.
2-bis Fermi restando i poteri del comitato
amministratore del fondo previsti all'art. 4, comma 1,
lettera c), il contributo e' dovuto ininterrottamente dalla
data di istituzione del fondo medesimo fino alla data del
31 dicembre 2011.».
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto n. 351 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 11 (Scadenza). - 1. Il "Fondo di solidarieta' per
il personale gia' dipendente da imprese di assicurazioni
poste in liquidazione coatta amministrativa", disciplinato
dal presente regolamento, scade alla data del 31 dicembre
2011, ed e' liquidato secondo la procedura prevista
dall'art. 12.».



 
Art. 2

1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 novembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 102
 
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