Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ROMA TRE
DECRETO RETTORALE 3 dicembre 2010
Modificazione dello statuto.


IL RETTORE

Visti la legge 168/89, in particolare l'art. 6, e lo Statuto dell'Universita' degli Studi Roma Tre, in particolare l'art.38;
Viste le delibere del Senato accademico del 19.10.2010 e del Consiglio di amministrazione del 26.10.2010, in ordine all'approvazione di una proposta di modifica dello Statuto di Ateneo consistente nell'inserimento dell'art.15 ter all'interno del Titolo II (Organi Centrali dell'Universita') e nell'articolazione del medesimo Titolo II in un Capo I (Organi di governo) e un Capo II (Dirigenza e altri organismi);
In assenza di rilievi sui suddetti emendamenti da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, come da Nota MIUR invitata all'Ateneo il 25.11.2010;
Sentito il Direttore amministrativo;

Decreta:

Art. 1

All'interno dello Statuto dell'Universita' degli Studi Roma Tre e' inserito il seguente articolo 15 ter (Comitato Pari Opportunita'):
1. L'Universita' garantisce pari opportunita' nella ricerca, nello studio e nel lavoro.
2. Al fine di garantire l'uguaglianza e le pari opportunita' e' istituito un apposito Comitato, per promuovere la valorizzazione del benessere di chi lavora e di chi studia e contrastare le discriminazioni, garantendo il pieno sviluppo della personalita' di ciascuno ed il suo inserimento nella comunita' universitaria.
3. Il Comitato e' composto dal Delegato del Rettore per le Pari Opportunita' e da dieci componenti cosi' ripartiti:
- n. 4 rappresentanti del personale docente;
- n. 4 rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
- n. 2 rappresentanti degli studenti.
4. Le modalita' di costituzione e di funzionamento del Comitato sono stabilite da apposito Regolamento di Ateneo.
 
Art. 2

Il Titolo II dello Statuto di Ateneo, rubricato «Organi Centrali dell'Universita'», e' articolato nel Capo I, rubricato «Organi di governo» e contenente gli articoli 9, 10, 11 e 12, nonche' nel Capo II, rubricato «Dirigenza e Altri Organismi» e contenente gli articoli 13, 14, 15, 15bis e 15ter.
 
Art. 3

Lo Statuto di Ateneo e' emanato nel testo allegato al presente decreto, del quale e' parte integrante e sostanziale, risultante dagli emendamenti al testo previgente come indicati nei precedenti articoli.
 
Art. 4

Il presente decreto verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la prescritta pubblicazione.
Roma, 3 dicembre 2010

Il rettore: Fabiani
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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