Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 dicembre 2010 |
Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per il finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi, nonche' delle relative modalita' di erogazione. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005); Visti, in particolare, i commi 28 e 29 della suddetta legge finanziaria, cosi' come modificati dall'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con i quali e stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 pei l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2006; per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificata dall'art. 5-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, con la quale l'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2006 e 2007 dal citato comma 28 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, e' stata rimodulata in ragione di euro 130.000.000 per l'anno 2006, euro 120.000.000 per l'anno 2007 ed euro 96.050.000 per l'anno 2008; Considerato che, in relazione ai contributi recati dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311/2004, sono risultate inutilizzate le somme di euro 2.248.000,00 per l'anno 2006 e di euro 17.615.000,00 per l'anno 2007, entrambe iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008 con riferimento al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137; convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, con il quale e stato previsto che le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi, con le modalita' previste dalla stessa disposizione; Considerato che, in relazione a quanto previsto dal citato art. 2, comma 1-bis, della legge n. 169/2008 le predette disponibilita' residuali, pari a complessivi euro 19.863.000,00, sono state versate sul cap. 2368 - capo X dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008; Considerato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si e' provveduto ad istituire il capitolo 7151 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno finanziario 2009, con uno stanziamento di complessivi euro 19.863.000,00 sia in termini di competenza che di cassa, in conseguenza della riassegnazione delle somme come sopra versate all'entrata del bilancio statale; Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, della legge n. 169 del 2008, al riparto delle risorse in questione, con l'individuazione degli interventi e degli Enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la risoluzione parlamentare n. 8-00025 approvata in data 23 dicembre 2008 dalle commissioni della Camera dei deputati V e VII riunite, con la quale si e' impegnato il Governo ad attenersi - ai fini dell'assegnazione della quota dei contributi gia' revocati di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004, individuata in complessivi euro 12.539.000,00 ad esse facenti capo - alle priorita' puntualmente indicate nell'elenco n. 1 alla stessa allegato, nelle more della definizione dell'analoga risoluzione da parte delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, a cui era riservata una quota dei contributi in questione pari ad euro 7.324.000,00; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2009, assunto di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo adottato dalle commissioni della Camera dei Deputati V e VII riunite sono stati individuati gli interventi e gli Enti beneficiari dei contributi, per un importo complessivo di euro 12.539.000.,00; Considerato che con appositi decreti dirigenziali adottati dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca - sul cui stato di previsione della spesa risulta iscritto il capitolo 7151 ove sono state riassegnate le somme versate in conto entrata ai sensi del gia' citato art. 2, comma 1-bis, della legge n. 169 del 2008 - si e provveduto, sulla base della documentazione ritualmente presentata dagli interessati, alla concreta assegnazione dei previsti finanziamenti ai rispettivi beneficiari; Preso atto che non tutti gli Enti indicati nel decreto ministeriale 29 aprile 2009 come destinatari dei benefici in questione hanno, di fatto, acceduto agli stessi e che, pertanto, del predetto importo complessivo di euro 12.539.000,00 contemplato nel citato decreto ne sono stati concretamente assegnati solo euro 9.161.000,00, con un conseguente residuo di euro 3.378.000,00; Considerato che il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, con nota n.18148 del 25 novembre 2009, ha trasmesso ai presidenti delle commissioni V e VII della Camera dei deputati, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 29 aprile 2009, l'elenco degli Enti per i quali lo stesso Dicastero non ha dato luogo all'assegnazione delle relative quote di contributo statale, pari a complessivi euro 3.378.000,00, non avendo gli stessi provveduto agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto citato; Vista la risoluzione parlamentare n. 8-00088, approvata in data 30 luglio 2010 dalle commissioni della Camera dei deputati V e VII riunite, con la quale si impegna il Governo ad attenersi, ai fini della riassegnazione del citato importo di euro 3.378.000,00, alle priorita' puntualmente individuate nell'elenco n. 1, allegato alla stessa risoluzione; Vista la nota prot. n. 2010/0003572/COM del 4 agosto 2010 con la quale il presidente della commissione Bilancio della Camera dei deputati ha trasmesso il testo modificato della citata risoluzione approvata in data 30 luglio, al fine di correggere errori materiali contenuti nel testo pubblicato in allegato al resoconto sommario della medesima seduta; Considerato, altresi', che a tutt'oggi non risulta essere stata ancora adottata l'analoga risoluzione da parte delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, per l'attribuzione, per le medesime finalita', della suindicata quota dei contributi in questione ad esse facenti capo, pari ad euro 7.324.000,00; Ritenuto necessario procedere, pertanto, alla sola riassegnazione dei contributi di cui ai decreto ministeriale 29 aprile 2009 non utilizzati - pari a complessivi euro 3.378.000,00 tutt'ora appostati sul capitolo 7151 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -mediante l'individuazione degli enti beneficiari e dei relativi interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole o degli impianti sportivi delle stesse, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, della legge n.169 del 2008, nonche' a disciplinare le modalita' da seguire da parte degli enti beneficiari al fine di consentire al Ministero predetto di provvedere alla relativa erogazione;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate nel presente dispositivo, i contributi statali di cui all'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, risultati inutilizzati, per complessivi euro 3.378.000,00, nel corso dell'anno 2009 in quanto non richiesti dai beneficiari individuati con il decreto ministeriale 29 aprile 2009, sono riassegnati, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 aprile 2009, per gli interventi a favore degli Enti riportati nell'allegato elenco 1, che forma parte integrante del presente decreto, in coerenza con quanto previsto dalla risoluzione parlamentare n.8-00088 del 30 luglio 2010 e successive modifiche, cosi' come indicato in epigrafe, al fine di finanziare interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. |
| Art. 2
1. Le quote di finanziamento individuate nell'allegato elenco 1 e riferite a soggetti pubblici e ad Enti non di diritto pubblico, sono attribuite dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca mediante corrispondenti erogazioni a valere sull'autorizzazione di spesa iscritta, ai sensi del citato art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sul capitolo 7151 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e ricerca, previo inoltro da parte dei medesimi soggetti, delle attestazioni redatte secondo lo schema e nei termini indicati ai articoli 3 e 4. |
| Art. 3
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, per ciascuno degli interventi finanziati, un'attestazione conforme all'allegato modello A) che fa parte integrante del presente decreto.2. L'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve contenere la dichiarazione che il medesimo contributo, puntualmente dedicato all'intervento per il quale e' prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno formale entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e deve, altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo stesso, tenendo conto delle disposizioni che regolano il sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 4
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare un'attestazione conforme all'allegato modello B), che fa parte integrante del presente decreto. 2. L'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e contenere una dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale e' prevista l'assegnazione, nonche' le modalita' di accredito del contributo; alla stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere allegata idonea fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validita', del firmatario. |
| Art. 5
1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio per l'Edilizia scolastica (Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) con raccomandata A.R., a pena di decadenza dal contributo, entro il termine perentorio di 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 6
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, successivamente al ricevimento, entro i termini fissati dal precedente art. 5, delle attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 ed alla verifica della relativa regolarita', provvede all'impegno delle somme, iscritte a tale riguardo sul capitolo 7151 per l'esercizio finanziario 2010, a favore degli enti individuati nell'allegato elenco 1, nonche' alla conseguente erogazione delle stesse compatibilmente con le effettive disponibilita' di cassa del medesimo capitolo nonche' con i tempi a disposizione necessari per l'emanazione dei relativi titoli di spesa, anche con riferimento al termine fissato dalla Circolare di chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2010 in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile, emanata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. 2.Qualora, per i tempi necessari al perfezionamento del presente decreto, le attestazioni di cui agli articoli 3 e 4 dovessero pervenire non in tempo utile e, comunque, oltre il termine richiamato al comma 1 ai fini dell'emanazione dei titoli di spesa o successivamente alla chiusura dell'eserciziO' finanziario 2010, e nel caso il citato capitolo 7151 non presenti nel corso di tale esercizio le necessarie disponibilita' di cassa, all'erogazione delle somme spettanti si provvedera' nel corso del successivo esercizio finanziario 2011 nella misura e nei tempi consentiti dalle effettive disponibilita' di cassa che saranno iscritte sullo stesso capitolo 7151. |
| Art. 7
1. Non si da' luogo all'assegnazione delle quote dei contributi statali individuati nell'allegato elenco I qualore i rispettivi enti beneficiari non provvedoano al puntuale adempimento degli oneri posti a loro carico, cosi' come individuati dagli articoli 3, 4 e 5; tali quote, pertanto dovranno intendersi revocate definitivamente. |
| Art. 8
1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 6, e' stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate nell'allegato elenco 1, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato dovranno inviare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, all'indirizzo e con le modalita' di cui al precedente art. 5, apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovra' essere fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalita' dei contributi statali attribuiti, della contabilita' finale e dei risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici. 2. Qualora i contributi statali erogati risultino superiori. alle reali necessita' di spesa degli Enti beneficiari in rapporto agli interventi realizzati, la differenza, dovra', dagli stessi, essere riversata al cap. 2368 - Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, dandone comunicazione sia al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2010
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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