Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 novembre 2010
Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Chieti e di commissioni speciali.


IL DIRETTORE
della Direzione provinciale del lavoro di Chieti

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, circa la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S. e art. 46, commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternita' degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del comitato provinciale INPS;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del MLPS con successiva istituzione della Direzione provinciale del lavoro di Chieti, con un solo dirigente preposto per lo svolgimento delle funzioni gia' attribuite all'UPLMO e all'IPL;
Visto il decreto del direttore della DPL di Chieti n. 7 del 29 agosto 2006 con il quale e' stato costituito - per il quadriennio 2006-2010 - il Comitato provinciale I.N.P.S. e le speciali commissioni operanti nell'ambito del citato comitato;
Visto il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1999, n. 75, con particolare riferimento all'art. 3 che disciplina la durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza;
Considerato che, essendo scaduto il periodo di durata in carica dei membri del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo per il quadriennio 2010-2014 secondo le modifiche nella composizione introdotte dall'art. 44 della citata legge n. 88/1989 e dall'art.7 della legge n. 122/2010, nonche' provvedere altresi' alla nomina dei tre rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, in qualita' di componenti delle tre speciali commissioni previste dal terzo comma dell'art. 46 della medesima legge n. 88/1989;
Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987, nonche' la circolare n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentativita' delle OO. SS.;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/1989 del 14 aprile 1989, contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;
Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria ed competitivita' economica» ed in particolare l'art. 7, comma 10, che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS di cui sopra, con effetto dalla ricostituzione dei comitati stessi;
Considerato che il terzo comma dell'art. 46 della legge n. 88/1989, cosi' come modificato dalla legge n. 122/2010 attribuisce due posti dei lavoratori autonomi nel Comitato provinciale INPS tra i rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti ed assegna, tre posti a ciascuna delle suddette categorie per le speciali commissioni dei ricorsi in materia di prestazioni ai lavoratori autonomi, compreso il Presidente individuato tra i componenti del comitato stesso;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i componenti del comitato di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 34, nonche' i tre rappresentanti delle categorie dei lavoratori autonomi delle tre speciali commissioni dei ricorsi, di cui l'art. 46 legge n. 88/1999 e circolare ministeriale n. 33/1989, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 34 - primo comma - del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, cosi' come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, e dell'art. 7, comma 10, della legge n. 122/2010 il Comitato provinciale I.N.P.S. risulta cosi' composto:
1) sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) due rappresentanti dei datori di lavoro;
3) due rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) il dirigente della Direzione provinciale del lavoro, che puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato;
5) il dirigente della locale Ragioneria provinciale dello Stato che puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato;
6) il dirigente della sede Provinciale dell'INPS;
Tenuto conto che, stante la diminuzione del numero dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi stabilita dalle precitate leggi 9 marzo 1989, n. 88, e 30 luglio 2010, n. 122, la determinazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali assegnare propri rappresentanti da nominare nel comitato debba essere effettuata considerando quali delle stesse rivestano un maggior grado di rappresentativita' correlato alla diversa importanza nella provincia delle diverse attivita' economiche;
Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentativita' a livello provinciale delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi sulla base di appositi elementi oggettivi di valutazione;
Ritenuto opportuno, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle predette organizzazioni, individuare tali elementi oggettivi di valutazione secondo i criteri di seguito specificati:
a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi;
b) partecipazione effettiva alla stipula di contratti collettivi, integrativi e aziendali;
c) partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
d) importanza, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative esistenti nel territorio provinciale;
e) partecipazione alle procedure di attivazione e gestione degli ammortizzatori sociali;
f) partecipazione all'attivita' di assistenza sociale;
g) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche amministrazioni;
h) consistenza delle diverse attivita' produttive nel territorio provinciale;
Rilevato che al fine di acquisire i dati e gli elementi di conoscenza e valutazione circa le rispettive rappresentativita' in riferimento alle predette lettere a), b), c), d), e), f), g), h), sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali che risultano operanti nella provincia: CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL UNSA, CIDA, SINDACATO LIBERO, CISAS, COBAS, CESAC, UCICT, UNIONE COMMERCIANTI, CONFESERCENTI, ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI, UNI PMI APINDUSTRIE, ANCE, ASSO VASTO, FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI, COPAGRI, CONFAGRICOLTURA, UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, CONFEDEREZIAONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO, CNA, UPA-CLAAI, CASARTIGIANI, LEGA COOPERATIVE ABRUZZO, CONFCOOPERATIVE, FED. REGIONALE U.N.C.I. ABRUZZO, AGCI, CICAS, UNSIC, CNAI;
Rilevato inoltre che:
a) si ritiene di non poter attribuire spazio rappresentativo fra i datori di lavoro ed i lavoratori, ad organizzazioni sindacali che denotano localmente la tenuita' della forza associativa, delle attivita' sindacali svolte e delle strutture organizzative ovvero, limitatamente ai primi associano imprenditori i quali, pur potendosi considerare anche come datori di lavoro, si configurano essenzialmente e tradizionalmente come lavoratori autonomi ed in tale veste trovano collocazione per le rispettive categorie nei ricostituendi organi collegiali INPS;
b) si esclude di assegnare posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti ad organizzazioni sindacali c.d. «autonome» in considerazione della loro minore rappresentativita';
Visti i dati forniti dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato nonche' dall'Istituto nazionale della previdenza sociale atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;
Tenuto conto dei dati acquisiti dall'attivita' istituzionale propria della Direzione provinciale del lavoro di Chieti nelle materie di competenza;
Ritenuto che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentativita', accoglie anche il principio costituzionale del pluralismo partecipativo al fine di garantire il piu' ampio ventaglio di opinioni e tesi anche se con sacrificio della normale corrispondenza proporzionale tra rappresentanti e rappresentati;
Considerate le risultanti degli atti istruttori acquisiti dalla DPL di Chieti e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettivita' dell'azione sindacale e e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;
Considerato che le competenze del comitato in questione concernono esclusivamente le gestioni previdenziali e assicurative a favore dei lavoratori appartenenti al settore privatistico;
Considerato che, il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 369/1970 prevede che la ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente art. 34 deve avvenire tra i settori economici interessati all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in particolare alle funzioni del comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi nei settori industria, agricoltura, commercio ed artigianato;
Rilevato che, i dati e le informazioni disponibili individuano come settori economici piu' importanti della provincia di Chieti quelli dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura e che nei settori dell'artigianato e del commercio, malgrado le significative presenze nell'ambito dei datori di lavoro, risultano in essi rilevanti e qualificanti le caratteristiche del lavoro autonomo;
Tenuto conto che il comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989 dispone che i ricorsi concernenti lavoratori autonomi sono decisi da speciali commissioni del Comitato provinciale presieduto rispettivamente dal rappresentante del coltivatori diretti, mezzadri e colini, da rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attivita' commerciali in seno al comitato stesso;
Evidenziato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei suindicati criteri, risultano come maggiormente rappresentative sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:
A) ai fini della nomina dei componenti del Comitato INPS:
1) per i lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, UGL, e CIDA (per quest'ultima associazione vi e' espressa riserva di legge);
2) per i datori di lavoro: Unione Industriali e Confagricoltura;
3) per i lavoratori autonomi: CNA e Confcommercio;
B) ai fini della nomina dei rappresentanti dei lavoratori autonomi nelle speciali Commissioni previste dal comma 3, dell'art. 46 della legge n. 88/1989: Associazione Sindacale Provinciale Artigiani (Confartigianato), CNA, UPA-CLAAI per gli artigiani; Federazione Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori, e Copagri per i Coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Unione Commercianti e Confesercenti per i commercianti;
Ritenuto pertanto che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1, 2 e 3 del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge n. 887/1898 debba essere cosi' ripartita:
a) per i lavoratori dipendenti n. 2 rappresentanti della CGIL, n. 2 rappresentanti della CISL, n. 1 rappresentante della UIL, n. 1 rappresentante della UGL e n. 1 rappresentante dei dirigenti d'azienda;
b) per i datori di lavoro n. 1 rappresentante della Confindustria e n. 1 rappresentante della Confagricoltura;
c) per i lavoratori autonomi n. 1 rappresentante della CNA (per gli artigiani), n. 1 rappresentante della Confcommercio (per gli esercenti attivita' commerciali);
Visto che ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia;
Preso atto, secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;
Vista la circolare n. 31/1989 del 14 aprile 1989 e la nota n. 16822 del 26 giugno 1990 del Ministero del lavoro;

Decreta:

Art. 1
Costituzione del Comitato provinciale

E' ricostituito, presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Chieti il Comitato provinciale dell'INPS, cosi' composto:
A) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti: Di Cicco Antonio (CGIL), D'Orazio Antonio (CGIL), Ciarciaglini Franco (CISL), Toscano Nicola (CISL), Barbapiccola Antonio (UIL), De Gregorio Porta Leonardo (UGL);
B) Rappresentanti dirigenti d'azienda: Manganelli Alberto (CIDA);
C) Rappresentanti dei datori di lavoro: Calabrese Teodoro Ivano (Associazione Industriali); Di Meo Lorenzo (CONFAGRICOLTURA);
D) Rappresentanti dei lavoratori autonomi: Buffone Andrea (CNA), Allegrino Angelo (Confcommercio);
E) Membri di diritto:
dott.ssa Di Muzio Cristiana, direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Chieti;
dott. Cioffi Giovanni, direttore pro-tempore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Chieti;
dott.ssa Marchetti Giuseppina, dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Chieti.
 
Art. 2
Commissioni speciali

Sono costituite, presso la sede I.N.P.S. di Chieti, le speciali commissioni del Comitato provinciale previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presiedute rispettivamente dal rappresentante del Coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attivita' commerciali in seno al Comitato stesso, e composte dai seguenti rappresenti, oltre che dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del DPL n. 639/1970, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;
Sono nominati membri delle commissioni previste dal comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989 per decidere i ricorsi in materia di prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi:
Cicchitti Giannicola (Copagri), De Felice Alessandro (Federazione Provinciale Coltivatori Diretti), Alessandrini Diego (Confederazione Italiana Agricoltori), in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
Di Virgilio Ronci Franco (Confcommercio), D'Andrea Michele (Confcommercio), La Penna Patrizio (Confesercenti), in rappresentanza degli esercenti attivita' commerciali;
Scalise Guido (CNA), Primiterra Fiorenza (UPA-CLAAI), Fedecostante Carlo Primo (Confartigianato) in rappresentanza degli artigiani.
Fanno, inoltre, parte delle suddette commissioni: Di Meo Lorenzo, rappresentante dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Allegrino Angelo, rappresentante degli Esercenti attivita' commerciali e Buffone Andrea, rappresentante degli artigiani in seno al comitato.
 
Art. 3
Prima convocazione e durata in carica

Ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, la seduta di insediamento del comitato dovra' essere convocata dal membro piu' anziano d'eta' entro quindici giorni dalla data del presente decreto.
Il comitato e le commissioni speciali durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di insediamento dell'organo collegiale.
 
Art. 4
Esecuzione del decreto

Il direttore pro tempore della sede provinciale I.N.P.S. di Chieti e' incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento nei confronti di tutte le persone designate che s'intendono domiciliate presso i rispettivi uffici, associazioni ed organizzazioni sindacali di appartenenza.
 
Art. 5
Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto e' immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994.
Avverso il presente decreto, che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale de Ministero del lavoro e politiche sociali, e' possibile proporre ricorso giurisdizionale Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione.
Chieti, 23 novembre 2010

Il direttore: Di Muzio
 
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