Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2010 (vai al sommario) |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE |
DECRETO 30 novembre 2010 |
Scioglimento per atto dell'autorita', della cooperativa «Porfidcoop soc. coop.», con sede a Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. |
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L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti. L'art. 2545-septiesdecies del codice civile definisce i casi in cui e' previsto lo scioglimento per atto dell'autorita'; La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi; Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti, cooperativi», prevedono lo,scioglimento per atto dell'autorita' (scioglimento coatto); Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 2008, n. 11/L, e' stato approvato il regolamento attuativo, relativo alla suddetta legge regionale del 9 luglio 2008 n. 5; La giunta provinciale con deliberazione dd. 14 dicembre 2009, n. 2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla provincia od alla giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformita' al riparto degli affari operato dal Presidente della provincia, ai termini dell'art. 52, dello statuto di autonomia; La cooperativa «Porfidcoop», con sede a Bolzano, via Galilei, 2/E, costituita il 5 aprile 2007 non ha provveduto a depositare i bilanci d'esercizio negli ultimi due anni; Nel corso della revisione straordinaria, eseguita dal dott. Gianluca Borghetti, per conto di Confcooperative Bolzano, ed ultimata il 28 giugno 2010, sono emerse gravi irregolarita', il disinteresse dei soci al proseguimento dell'impresa cooperativa, la persistenza del patrimonio negativo ed il venir meno delle condizioni per il raggiungimento dello scopo mutualistico; L'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con propria lettera proc. N. 71.08/452325 del 3 agosto 2010 comunicato alla cooperativa sopra indicata l'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorita', dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non e' pervenuta alcuna osservazione; Sussistono le sopra citate gravi irregolarita' che consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Non sussistono attivita' patrimoniali tali da rendere necessaria la nomina di un commissario liquidatore.
Decreta:
1) Di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorita' della cooperativa «Porfidcoop», con sede a Bolzano, via Galilei, 2/E (P.I. 02541310211) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore. 2) Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso presso l'autorita' giudiziaria competente dalla data di pubblicazione. 3) Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle Regione. 4) Entro il termine perentorio. di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, puo' essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione. Bolzano, 30 novembre 2010
L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio Bizzo |
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