Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 ottobre 2010
Riacquisizione in proprieta' dello Stato di immobili trasferiti alla «Patrimonio dello Stato S.p.A».


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale prevede, tra l'altro, che all'Agenzia del demanio e' attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente l'istituzione della societa' per azioni denominata "Patrimonio dello Stato S.p.a." per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato, nel rispetto dei requisiti e delle finalita' propri dei beni pubblici;
Visto in particolare il comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, il quale prevede che alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato e che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile, modalita' e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni e degli altri diritti a favore dello Stato nel bilancio della Patrimonio dello Stato S.p.a.;
Vista la delibera C.I.P.E. del 19 dicembre 2002 (n. 124/2002), recante "Direttive per la societa' Patrimonio dello Stato S.p.a.";
Visti gli indirizzi strategici per l'operativita' della Patrimonio dello Stato S.p.a. stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 55296 del 9 giugno 2003;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2003, recante "Trasferimento alla "Patrimonio dello Stato S.p.a.", in Roma, di alcuni beni immobili individuati dal D.M. 27 marzo 2000", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 223 del 25 settembre 2003, che trasferisce, ai sensi del comma 10 dell'articolo 7del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, i beni immobili ed i terreni, di cui all'elenco allegato al predetto decreto, ivi compresi i relativi accessori e pertinenze, nonche' con gli oneri e servitu' attive e passive di qualsiasi specie, a far data dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 27 luglio 2004 (pubblicato nella G.U. n. 227 del 27 settembre 2004), 27 dicembre 2004,8 giugno 2007 (pubblicato nella G.U. n. 146 del 26 giugno 2007), di identificazione catastale dei beni immobili indicati nell'elenco allegato al decretodel Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2003, di cui alla precedente premessa;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 febbraio 2004,recante "Trasferimento alla "Patrimonio dello Stato S.p.a.", in Roma, di beni immobili di proprieta' dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 93 del 21 aprile 2004 che trasferisce, ai sensi del comma 10 dell'articolo 7del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, i beni immobili, di cui all'elenco allegato n. 1 al predetto decreto,e con le prescrizioni di cui all'allegato n. 2, ivi compresi i relativi accessori e pertinenze, nonche' con gli oneri e servitu' attive e passive di qualsiasi specie, a far data dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale;
Viste le note della Patrimonio dello Stato S.p.a., n. 1 del 4 gennaio 2010, n. 264 del 7 giugno 2010 e n. 327 del 2 luglio 2010, ove vengono evidenziate alcune problematiche ed impedimenti che non hanno consentito, ai sensi di legge, la valorizzazione ed alienazione di nove compendi immobiliari tra quelli ad essa trasferiti dallo Stato, rispettivamente con i DD.MM. 21 luglio 2003 e 17 febbraio 2004 in premessa citati, per i quali viene richiesta la riacquisizione allo Stato e per esso all'Agenzia del Demanio e precisamente:"Istituto di rieducazione minorenni" in Avigliano (PZ) e "Carcere mandamentale" in Susa (TO), per vincoli di inalienabilita'; "Ex Piazza d'armi del Castelletto" in Parma (PR), "Magazzini Settoriali Isolabella" in Bussoleno (TO), "Ex Agenzia Coltivazioni Tabacchi" in San Nazario (VI), "Ex centro radiotrasmittente" in Foggia (FG),"Ex Pertinenze alveo Rosario" in Ottaviano (NA), "Localita' Paradiso" in Marina di Carrara (MS), per le attuali o potenziali destinazioni di tali compendi a finalita' pubblicistiche; "Ex caserma Gallardi" in Ventimiglia (IM), per l'opportunita' di consolidare l'intera proprieta' al fine di un migliore valorizzazione del compendio; Viste le note della Patrimonio dello Stato S.p.a., n. 325 del 25 giugno 2010 e n. 327 del 2 luglio 2010, ove, relativamente ai predetti nove compendi immobiliari, si attesta che "non risultano, per quanto a conoscenza della scrivente Societa', pagamenti arretrati per tasse, imposte e tributi relativi a tali cespiti" e che "per quanto a conoscenza della Patrimonio dello Stato S.p.a., (...) non risultano ulteriori oneri ne' situazioni di contenzioso in essere derivanti da atti posti in essere dalla Societa'" fatti salvi i rapporti esplicitamente evidenziati nelle predette note, instaurati nel corso del periodo di gestione degli immobili da parte della Patrimonio dello Stato S.p.a.;
Viste le note della Patrimonio dello Stato S.p.a. n. 352 e n. 360, rispettivamente, del 14 e 16 luglio 2010, ove la Societa' specifica che alcune unita' immobiliari facenti parte del compendio "Localita' Paradiso" in Marina di Carrara (MS), "per mero errore materiale" precedentemente comunicate con la nota n. 327 del 2 luglio 2010, "non vanno considerate fra gli immobili per i quali si prospetta un ritrasferimento a favore dello Stato";
Viste le note,e relativi allegati, n. 2010/26684/DNC e n. 2010/27246/DNC, rispettivamente del 15 e 20 luglio 2010, con le quali l'Agenzia del demanio verifica l'esatta identificazione catastale dei nove compendi immobiliari sopra richiamati,sulla base delle quali e' stato predisposto l'allegato n. 1 al presente decreto;
Vista la nota n. 2010/32958/DNC, del 14settembre 2010, con la quali l'Agenzia del demanio evidenzia che"nell'ambito delle proprie competenze, ha provveduto a riscontrare il contesto giuridico degli immobili segnalati ed individuati dalla Patrimonio dello Stato S.p.A., accertando le motivazioni che ne hanno richiesto la riacquisizione allo Stato e condividendone l'opportunita', provvedendo altresi' ad una verifica sulla loro corretta identificazione catastale";
Vista la nota della Patrimonio dello Stato S.p.a. n. 456 del 21 settembre2010, ove la Societa' rileva tra l'altro che "non si determinerebbe alcun rilevante effetto in termini economici per la Societa' la quale, viceversa, risulterebbe in tal modo liberata dagli oneri fiscali e di manutenzione connessi alla titolarita' degli immobili" e che "L'entita' dell'effetto derivante dalla retrocessione allo Stato degli immobili in esame non risulta comunque tale da riflettersi in termini significativi in ordine al livello di patrimonializzazione della Societa'";
Considerato che le segnalate problematiche non consentono alla Patrimonio dello Stato S.p.a. di perseguire obiettivi di valorizzazione, gestione ed alienazione come individuati dall'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, dalla delibera C.I.P.E. del 19 dicembre 2002 e dagli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 55296 del 9 giugno 2003;
Considerata l'opportunita' che i beni suindicati siano riacquisiti in proprieta' allo Stato, al fine di disporre dei medesimi nel quadro giuridico che li caratterizza e con la destinazione degli stessi coerentemente con gli obiettivi e le finalita' pubbliche;

Decreta:

Art. 1

A far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i beni elencati nell'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, gia' trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. con i decreti 21 luglio 2003 e 17 febbraio 2004, citati nelle premesse, sonoriacquisiti in proprieta' allo Stato.
 
Art. 2

La riacquisizione in proprieta' allo Stato avviene fatto salvo quanto previsto dall'art. 111 del codice di procedura civile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, unitamente ai relativi accessori e pertinenze,nonche' con gli oneri e le servitu' attive e passive di qualsiasi specie, ancorche' gli stessi non siano espressamente individuati nel predetto allegato n. 1.
 
Art. 3

A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vi e' altresi' successione in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti i beni.
 
Art. 4

Il presente decreto costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore dello Stato.
 
Art. 5

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'Agenzia del demanio e' immessa nel possesso giuridico dei beni elencati nell'allegato n. 1 e, dalla stessa data, la Patrimonio dello Stato S.p.a. effettua le necessarie rettifiche patrimoniali delle rispettive poste contabili.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2010

Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 232
 
Allegato n. 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone