Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 dicembre 2010 |
Riconoscimento, al sig. Maxim Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attivita' di installazione di impianti di protezione antincendio. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda del sig. Maxim Adrian, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Ingegnere elettrico - specializzazione Elettronica e Telecomunicazioni, conseguito nel 1985 presso l'Istituto Politecnico di Bucarest (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attivita' di installazione di impianti elettrici, elettronici, protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), g) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente ai fini del richiesto riconoscimento, solo per le attivita' di installazione di impianti elettrici, elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessita' di applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attivita' di installazione di impianti di protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto ministeriale n. 37/2008, perche' dalle materie studiate per il conseguimento del titolo di studio non si individuano esami attinenti al settore richiesto e tenuto conto del parere del CUN reso nella seduta del 23 luglio 2003; Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 174487 del 24 novembre 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda; Verificato che il richiedente si e' avvalso della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante l'invio di posta elettronica n. prot. 182960 del 6 dicembre 2010;
Decreta:
Art. 1
1. Al sig. Maxim Adrian, cittadino italiano, nato a Bucarest (Romania) il 29 aprile 1960 e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attivita' di installazione di impianti elettrici, elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessita' di applicazione di misura compensativa, mentre non e' riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attivita' di installazione di impianti di protezione antincendio, di cui alla lettera g) dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008 in quanto dall'elenco delle materie studiate per il conseguimento del titolo studio non si individuano esami attinenti al restante settore richiesto. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 5 dicembre 2010
Il direttore generale: Vecchio |
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