Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010 |
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2010 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3912). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2010; Considerato che i medesimi eventi hanno provocato gravi danni alle infrastrutture ed agli edifici pubblici e privati, nonche' l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata ed una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Vista la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative finalizzate alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare le situazioni di criticita' in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare il primo soccorso alle popolazioni colpite nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dagli eventi in questione, anche propedeutiche all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile; Visto altresi' il permanere dello stato di emergenza determinato dai precedenti eventi calamitosi che hanno interessato tutto il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824/2009, n. 3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010 e successive modificazioni; Acquisita l'intesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. L'assessore alla protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. 2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'. 3. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvede all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi citati in premessa, anche avvalendosi di soggetti attuatori. 4. Il commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, anche per piani stralcio, provvede in particolare: a) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attivita' produttive non agricole e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalita' attuative fissate con provvedimenti del commissario delegato stesso; tali contributi, erogati alle imprese, non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) agli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, avvalendosi, per il tramite della Protezione civile della regione, degli enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di uno o piu' soggetti cui affidare specifici settori di intervento, ovvero, in qualita' di soggetti attuatori, degli enti locali interessati dai predetti eventi calamitosi, i quali agiscono, per quanto concerne l'attivita' di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo commissario delegato; c) alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonche' al ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati. d) all'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna. |
| Art. 2
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori, l'approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso commissario delegato. 2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessita' di varianti urbanistiche, per l'adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante e' data comunicazione agli interessati a cura del comune. 5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. |
| Art. 3
1. Per gli adempimenti di propria competenza, il commissario delegato si avvale della Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, che opereranno sulla base di specifiche direttive emanate dal commissario delegato medesimo. 2. Gli enti e le societa' erogatori di servizi pubblici, nonche' quelli gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio provvedono a porre in essere, con fondi propri, nella qualita' di soggetti attuatori del commissario delegato, sulla base delle procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, individuate specificamente dal commissario medesimo, la riparazione dei danni causati dall'evento calamitoso, la rimozione del pericolo e la prevenzione dei rischi. 3. Per la durata dello stato d'emergenza, al fine di garantire il necessario supporto giuridico e amministrativo alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale della commissione tecnico - consultiva istituita ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3339 del 20 febbraio 2004, cosi come modificata dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3696 del 4 agosto 2008, che opera anche con riferimento ai contesti emergenziali di cui alle ordinanze citate in premessa e relative modifiche ed integrazioni, fino al termine dei relativi stati d'emergenza e con oneri a carico delle risorse finanziarie all'uopo disponibili ai sensi delle ordinanze stesse. |
| Art. 4
1. Relativamente all'emergenza di cui alla presente ordinanza e a quelle inerenti alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824/2009, n. 3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010 e successive modificazioni, al fine di soddisfare con la massima urgenza le straordinarie esigenze di messa in sicurezza del territorio, mediante la realizzazione delle relative opere di ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, nonche' al fine di rafforzare il centro funzionale di cui alla legge n. 267/1998, il commissario delegato si avvale del personale in servizio presso la Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche ai sensi delle sopra citate ordinanze ed ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891/2010 come modificato ed integrato dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3899/2010. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 il commissario delegato, in relazione alle situazioni di criticita' di cui alla presente ordinanza, puo' autorizzare il personale della protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 3. Fino alla scadenza degli stati emergenziali di cui alla presente ordinanza ed alle citate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824/2009, n. 3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010, relative agli interventi di messa in sicurezza del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, effettuati dal personale della Protezione civile della regione, il commissario delegato autorizza tutto il personale in servizio presso la medesima Protezione civile della regione a fruire delle ferie e delle festivita' soppresse e di permessi maturati e non utilizzati, fino al 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui gli stessi sono maturati, anche in deroga agli articoli 13 primo comma, lettera a) e 19 del contratto collettivo integrativo 1998/2001 - area non dirigenziale - contratto stralcio, nonche' all'art. 5 del contratto collettivo regionale di lavoro, area della dirigenza del personale regionale del comparto unico per il quadriennio normativo 1998-2001. |
| Art. 5
1. In considerazione dei ripetuti eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale negli ultimi anni e di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824/2009, n. 3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010, ed in relazione agli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza, per il rafforzamento della gestione coordinata delle emergenze di protezione civile e per il rafforzamento della sorveglianza del territorio di concerto con le Forze dello Stato presenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' al fine di elevare il livello di tutela della pubblica incolumita' nel territorio regionale, l'assessore regionale alla protezione civile, in qualita' di commissario delegato, provvede anche alla realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali, nonche' all'acquisizione dei beni e servizi - ed i medesimi sistemi elettronici, informatici, di telecomunicazione, di monitoraggio e di sorveglianza gia' operativi presso la Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - indispensabili al rafforzamento funzionale del centro operativo regionale di protezione civile di Palmanova, della sala operativa regionale di Protezione civile, del centro funzionale di protezione civile di cui alla legge n. 267/1998, del centro di coordinamento soccorsi unico regionale di cui alla legge n. 225/1992, del centro di documentazione nazionale di Protezione civile, del centro di coordinamento di cui al protocollo di intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra il Ministero dell'interno e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' delle relative infrastrutture presenti sul territorio. A tale fine, il decreto di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi e delle opere infrastrutturali costituisce dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' degli stessi, variante agli strumenti urbanistici comunali, nonche' approvazione del vincolo preordinato all'esproprio per l'attivazione delle procedure espropriative. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la protezione civile si avvale delle risorse finanziarie all'uopo disponibili ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824/2009, n. 3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010 e successive modificazioni, nonche' delle risorse all'uopo disponibili nell'ambito del fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986 e degli stanziamenti di pertinenza della Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n. 388/2000. |
| Art. 6
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative: legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e 20; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98, 99 e 151 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 127, come modificata ed integrata dall'art. 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, articoli 21, 22, 146 e 159; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 69, 100, 101, 105, 106, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1 e 266; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 240, 241, 242, 243; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35 e successive modificazioni, art. 6; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni art. 69; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-bis, 22-terties, 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 23, 24, 30, 32; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 70, nonche' decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente collegate; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2007, n. 9 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modificazioni; legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 e successive modificazioni; art. 4, comma 28 legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12/2010; contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998 -2001 - area non dirigenziale - art. 12; contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005; contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007; decreto del Presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/Pres.; decreto del Presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/Pres. |
| Art. 7
1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite di euro 2.000.000,00 a carico del fondo della protezione civile e con le risorse all'uopo stanziate a valere sul fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, nonche' mediante l'utilizzo delle economia rivenienti ai sensi delle ordinanza n. 3847/2010 e n. 3894/2010. A carico delle medesime risorse finanziarie saranno posti gli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario e quelli relativi alle indennita' accessorie correlate alle attivita' svolte dal personale della Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; a tale fine, il commissario delegato trasferisce le risorse necessarie dal fondo regionale per la Protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986, ai competenti Uffici della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 2. Le risorse del fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 confluiranno nel fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. 3. Per il perseguimento delle finalita' di messa in sicurezza del territorio, negli ambiti territoriali in cui siano gia' in corso interventi connessi a precedenti emergenze, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all'art. 6, all'uopo utilizzando le risorse disponibili. 4. Il commissario delegato, d'intesa con la regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali. 5. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2010
Il Presidente Berlusconi |
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