Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2010, n. 232
Regolamento recante riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363, recante «Soppressione della reale Accademia d'Italia»;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, recante «Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei»;
Visto l'articolo 33 della Costituzione;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli enti pubblici;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 2 agosto 2001, di approvazione dello Statuto dell'Accademia nazionale dei Lincei;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Accademia nazionale dei Lincei, secondo i criteri di cui al citato articolo 2, comma 634, lettere d) e h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 dicembre 2009 e 26 agosto 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Disposizioni generali

1. L'Accademia nazionale dei Lincei, di seguito denominata «Accademia», e' riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'Ente, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi.



N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre
1944, n. 363, recante «Soppressione della reale Accademia
d'Italia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
dicembre 1944, n. 93.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre
1944, n. 359, recante «Ricostituzione dell'Accademia
Nazionale dei Lincei», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale (serie speciale) 9 dicembre 1944, n. 92.
- Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:
«Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n.
268:
«Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le
amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza
sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto
promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle
norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione
adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali,
regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione,
indirizzo e relativo controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il
carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla
dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al
prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o
giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze
conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad
un organo collegiale, denominato consiglio di
amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e
composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e
finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della
gratuita' degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del
consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del
Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei
settori di attivita' dell'ente, con esclusione di
rappresentanti del Ministero vigilante o di altre
amministrazioni pubbliche, di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo
criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza
del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti,
nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con
trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
dei programmi di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia
inerente al sistema regionale o locale, di forme di
intervento degli enti territorialmente interessati, o della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da
assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali,
di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione
del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da
esperti designati da amministrazioni e organizzazioni
direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero,
per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente
spettante ai componenti degli organi di amministrazione,
ordinari o straordinari, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni
di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di
rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice
collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di
amministrazione; previsione, per i soli enti di grande
rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o
finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
incarichi, di un vice-presidente, designato tra i
componenti del consiglio; previsione che il presidente
possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
a non piu' di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di
tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra
persone in possesso di specifica professionalita';
previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli
organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad
altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di
gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni; previsione della
responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
organo di vertice, con riferimento, ove possibile,
all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione,
di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici
dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione
dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi,
in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
interni, eventualmente soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti
organizzativi;
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di
contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i
predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facolta' di attribuire, per
motivate esigenze ed entro un limite numerico
predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti
delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell'ente e dei poteri del commissario straordinario,
nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita'
di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di
termini perentori di durata massima del commissariamento, a
pena di scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve
le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed
all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento
a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti
a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le
esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai
quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui
alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di
cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla
data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1°
gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo
che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al
comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di
vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai
criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del
nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali
la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del
30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti
e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova
istituzione.».
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 2 agosto 2001, recante «Statuto dell'Accademia
nazionale dei Lincei, in Roma», e' pubblicato, per
comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2001, n.
223.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106.
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 634 e 635,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o
dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro
per la semplificazione normativa, il Ministro per
l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale,
sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della
legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo art. 14.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195:
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita', con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti
confermati ai sensi del primo periodo possono essere
oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi
pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al
secondo periodo si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli
schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti
pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui
regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro
il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via
definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di
quelli che formano oggetto di apposite previsioni
legislative di riordino entrate in vigore nel corso della
XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della
predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa";
b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono
sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,";
c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa".
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'art. 1,
comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa
dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui,
comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in
apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 agosto
2009, n. 179:
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti). - 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
"Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.".
2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione"
fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle
seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle
finanze".
3.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5.
6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
"h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.".
7.
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati.
9.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale
puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi
a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un
efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi
generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si
costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal
personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera b), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11.
14.
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma
527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5
e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010
e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro
il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2008, di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole: "due membri", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "tre membri".
21. All'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in
caso di parita' di voti, prevale quello del presidente".
22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e' abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di
funzionamento degli organi sociali delle societa'
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo
ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi
amministrativi e di controllo e degli organismi di
vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei
componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis
integra gli estremi della giusta causa di cui all'art.
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale";
b) al comma 2 dopo le parole: "mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.".
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a
14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo
delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai
restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
25. L'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano
programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione
dei pareri previsti dalla medesima disposizione e
all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il
termine di cui all'art. 64, comma 4, del medesimo
decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo.
26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
"somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed
il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni ed integrazioni";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Al fine
di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base
di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.";
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis.
Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale
reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1,
lettera b), del presente decreto".
27. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: "Si applicano le disposizioni previste dall'art.
36, comma 3, del presente decreto.".
28. All'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
29. Dopo l'art. 57 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' inserito il seguente: "Art. 57-bis (Indice
degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al
fine di assicurare la trasparenza delle attivita'
istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle
amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la
struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le
informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di
posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per
lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a
tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le
amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si
applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione
dell'indice e' affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione
degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
loro aggiornamento e' valutata ai fini della
responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.".
30. All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
"f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;".
30-bis. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
"1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'".
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7
della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2
dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso
fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa
nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
30-quater. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di
un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi
in considerazione nell'esercizio del controllo.";
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
"dall'amministrazione" sono inserite le seguenti: "di
appartenenza, o da altra amministrazione,".
30-quinquies. All'art. 10-bis, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non
puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e".
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria
attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo' disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
"46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di
cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono
autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla
salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle
posizioni finanziarie, si svolge con il supporto
dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di
rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.".
33. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la
parte dell'avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di
investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla
sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita'
delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative
all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che individua, con proprio decreto gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui,
nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni
diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino
sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a
stipulare contratti di programma in deroga alla normativa
vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e
dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di
adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali,
con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata
del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel
limite delle risorse non utilizzate e allo scopo
finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
misure di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di
bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il
periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
impegno connesso all'emergenza sismica nella regione
Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8
milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e
la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere
sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena
valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente,
espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita'
di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze
legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di
ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operativita' del sistema del soccorso pubblico e
della prevenzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4
dell'art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli
idonei formata ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno
2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita' di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui
all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa".
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita'
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio
che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, salvo che i destinatari non
facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da
trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli
importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma
35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante «Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48:
«Art. 10-bis (Termini in materia di "taglia-enti" e di
"taglia-leggi"). - 1. L'art. 26, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di
procedimento «taglia-enti», si interpreta nel senso che
l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne
gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari
o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia'
espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche'
di quelli comunque non inclusi nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
2. All'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento
"taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono
essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed
organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
"Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al
secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in
via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura".
3. All'art. 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, il terzo periodo e' soppresso.
4. All'art. 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005,
n. 246, in materia di semplificazione della legislazione,
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che
la Commissione abbia espresso il parere, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo
dei termini non viene considerato il periodo di sospensione
estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari».».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi
collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall'art. 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.". La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti
gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute direttamente
o indirettamente in misura totalitaria, alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'art.
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime
finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita' del
lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca, nonche' alle mostre realizzate, nell'ambito
dell'attivita' istituzionale, dagli enti vigilati dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali ed agli
incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi
internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste
da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle
Forze armate e delle Forze di polizia.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'art. 14 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni
internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le diarie per le missioni all'estero di cui
all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e
i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e
alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e cessano di
avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, per
attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: "Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.".
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980 e legge 28
ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa ogni sua
funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito
indicati. A valere sulle disponibilita' del soppresso
Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta
tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito indicata
versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio
dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo
patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in
settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i
componenti del soppresso Comitato e il presidente e' scelto
dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione
deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli
oneri necessari per la liquidazione del patrimonio
trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche'
dell'ammontare del compenso dei periti, individuando
altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la
liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale
della liquidazione costituisce il corrispettivo per il
trasferimento del patrimonio, che e' corrisposto dalla
societa' trasferitaria al Ministero dell'economia e delle
finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti e'
determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio
trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito
economico effettivo consuntivato alla chiusura della
liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale
maggiore importo il 70% e' attribuito al Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo
ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30%
e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione
del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri
per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della
Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti
delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa
tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con
quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi
internazionali comunque denominati in materia di programmi
militari di investimento, puo' autorizzare il differimento
del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa,
adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il
Consiglio centrale della rappresentanza militare, si
provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non
aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del
Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio entro il termine fissato
dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla
base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi,
delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del
territorio, del reddito dell'occupante e della durata
dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti
dalla rideterminazione prevista dal presente comma
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del
Ministero della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui
all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato art.
2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori
sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo art. 8, comma 1, primo
periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia di
contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'art.
1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art.
2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 27, comma 2, e
all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire
incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell'art. 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle
magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto art. 19, comma 6, e'
disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All'art. 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
"immediatamente" e' soppressa.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280:
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). - 1.
L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
consiste nella valutazione preventiva degli effetti di
ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni
dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in
ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del
Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione
previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di
esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull''rganizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR e'
applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in
vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente
essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR,
compresa la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche'
l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione
al Parlamento di cui al comma 10.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i
metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare
l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL)
della Presidenza del Consiglio dei Ministri i risultati
dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle
amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su
motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo'
consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi
necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del Presidente del
Consiglio dei Ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.
11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8
marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino
normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui
all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua le disposizioni legislative
statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione
finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del
fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a
promuovere l'informatizzazione e la classificazione della
normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti
legislativi che individuano le disposizioni legislative
statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di
abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per
oggetto i principi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma,
della Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano
in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5
giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna
regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,
decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma
14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche
se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,
entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle
lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1° gennaio 1970.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16. [abrogato].
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel
codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice
di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni
altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la
denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento
degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonche' le disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti
imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.
18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti
legislativi.
19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva e
quello di fine anno dei lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti
dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.».



 
Art. 2
Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti cosi' designati:
a) un revisore effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c) un revisore effettivo ed uno supplente, eletti dall'Assemblea delle Classi Riunite, scelti tra i Soci nazionali o tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori legali.
2. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Ai revisori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non spettano compensi, indennita' o gettoni di presenza.
 
Art. 3
Organizzazione interna e Uffici dirigenziali

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' adottato, con deliberazione del Consiglio di Presidenza, il regolamento interno dell'Accademia per l'assetto organizzativo degli uffici dirigenziali, nonche' per la determinazione e la distribuzione dei compiti operativi e delle dotazioni organiche, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) individuazione degli uffici dirigenziali, con esclusione di quello del Cancelliere, in numero non superiore a due;
b) ridefinizione della pianta organica del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.



Note all'art. 3:
- Per l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Accademia provvede ad apportare le conseguenti modifiche statutarie.
2. Gli attuali membri degli organi dell'Accademia restano in carica fino alla scadenza del mandato ad eccezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti, che restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 ottobre 2010
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86
della Costituzione
SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Bondi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, Il Guadasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 21
 
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