Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 dicembre 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Marques De Borba Magali De Fatima, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Marques De Borba Magali De Fatima, nata il 13 maggio 1961 a Triunfo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Considerato che ha conseguito nel febbraio 1988 il titolo accademico di «Bacharel em Direito» presso la «Universidade da Regiao da Campanha - URCAMP» di Bage';
Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ordem dos Advogados di Brasil» di Rio Grande do Sul da ottobre 1988;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in data 13 gennaio 2009 valido fino al 13 gennaio 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Marques De Borba Magali De Fatima, nata il 13 maggio 1961 a Triunfo (Brasile), cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di «advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) tre prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;
b) unica prova orale su sei materie: prima prova su deontologia e ordinamento professionale; seconda prova su cinque tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 dicembre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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