Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 24 novembre 2010 |
Modifica ed integrazione delle disposizioni di cui al decreto 28 aprile 2006 in materia di accesso alla rete nazionale dei gasdotti. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/2000); Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonche' dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva; Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, in corso di recepimento, che abroga la direttiva 2003/55/CE; Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004), che stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana (di seguito: gli interconnettori), nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi; Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che: a) l'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80% della nuova capacita', dal Ministero delle attivita' produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'), nonche', in caso di realizzazione di nuovi interconnettori, previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro interessato; b) con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti i principi e le modalita' per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia; c) con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti i principi e le modalita' per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui alle premesse sopra indicate, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 aprile 2006, che stabilisce le procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia, per il rilascio dell'esenzione, per la capacita' di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori o nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di una quota delle capacita' di trasporto pari ad almeno l'80% delle nuove capacita' di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 28 aprile 2006 relativo alla definizione sia delle modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 relativamente alla realizzazione di nuovi interconnettori, di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, sia delle modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge, relativamente alla realizzazione di infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea, sia dei criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorita' definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacita' relative alle infrastrutture sopra citate; Vista la deliberazione n. 91/02 dell'Autorita' recante «Disciplina del diritto di allocazione di cui all'art. 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nei casi di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di potenziamento di terminali esistenti» e le successive modifiche e integrazioni; Ritenuto opportuno aggiornare e integrare le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 aprile 2006;
Decreta:
Art. 1 Richiesta di accesso alla rete di trasporto
1. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto 28 aprile 2006 citato in premessa e' modificato come segue: «Copia della richiesta e' inviata al Ministero e all'Autorita', completa della relativa documentazione. Qualora la richiesta sia formulata da un soggetto importatore e sia relativa a un punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti da collegare a un interconnettore o a un gasdotto di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea, o a significativi potenziamenti degli stessi, per i quali sia stata gia' rilasciata dal Ministero l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la parte ricadente nella giurisdizione italiana: nel caso in cui l'accesso alla rete sia richiesto entro due anni dalla data della richiesta stessa, la richiesta di capacita' deve essere corredata dall'autorizzazione all'importazione rilasciata dal Ministero o dalla dichiarazione attestante lo Stato membro dell'Unione europea dove il gas e' prodotto; nel caso nel caso in cui l'accesso alla rete sia richiesto oltre due anni dalla data delle richiesta stessa, l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal Ministero o la dichiarazione attestante lo Stato membro dell'Unione europea dove il gas e' prodotto, possono essere presentati non oltre il 50% del periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto di trasporto e la data di messa a disposizione della capacita' come indicata dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera c). Nel caso in cui l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la parte di infrastruttura ricadente nella giurisdizione italiana non sia ancora stata rilasciata dal Ministero, la richiesta di capacita' deve essere corredata dall'autorizzazione all'importazione rilasciata dal Ministero o dalla dichiarazione attestante lo Stato membro dell'Unione europea dove il gas e' prodotto.». |
| Art. 2 Disposizioni transitorie e finali
1. Nel caso di terminali di rigassificazione per i quali il Ministero alla data del presente decreto ha rilasciato l'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e per i quali sono gia' stati sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto 28 aprile 2006 secondo le modalita' stabilite nel codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto in base alla deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 168/06. Il presente decreto e' comunicato all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'impresa maggiore di trasporto per gli adempimenti di competenza, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.
Roma, 24 novembre 2010
Il Ministro: Romani |
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