Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 11 novembre 2010, n. 234 |
Regolamento modificativo del decreto ministeriale 27 marzo 2008, n.87, sulla istituzione di un regime di aiuto a favore delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, di sviluppo ed innovazione; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, n. 87, recante «Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Ravvisata la necessita' di apportare modificazioni al citato regolamento, al fine di ampliare le forme agevolative ivi previste, contemplando anche la forma del finanziamento agevolato, in coerenza con quanto previsto nella citata decisione della Commissione europea autorizzativa del regime di aiuto; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 3 novembre 2010;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera: «d) finanziamenti agevolati;»; b) al comma 2 e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per i contributi in conto interessi di cui al comma 1, lettera c) e per i finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera d), la misura del contributo interessi e del tasso agevolato e' fissata, con i decreti di cui all'articolo 8, come percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 3». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 11 novembre 2010
Il Ministro: Romani Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 41
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 845 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento». - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1998, n. 99. - La decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, di sviluppo ed innovazione e' pubblicato il 22.01.2008 nell'Official Journal: JOCE C/15/2008. - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2008 n. 87 recante Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 2008, n. 117. - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007, n. 87, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Forma e intensita' delle agevolazioni). - 1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento, nei limiti delle intensita' e degli importi massimi previsti per le diverse tipologie di aiuto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, possono essere concesse nelle seguenti forme: a) contributi diretti alla spesa, in conto capitale e in conto impianti, in caso di spese ammissibili relative a immobilizzazioni come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile; b) contributi in conto interessi; c) anticipi rimborsabili. d) finanziamenti agevolati; 2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere erogati anche nella forma di crediti di imposta; le agevolazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere concesse solo a fronte di progetti di ricerca e sviluppo e per un importo non superiore al 60% o al 40% dei costi ammissibili, rispettivamente per la fase della ricerca industriale o per la fase di sviluppo sperimentale, a cui possono essere aggiunte le maggiorazioni previste al comma 4; in caso di esito positivo del progetto, l'anticipo e' restituito ad un tasso pari almeno al tasso di riferimento di cui al comma 3, mentre in caso di insuccesso e' prevista la restituzione parziale o anche la non restituzione totale dell'anticipo. Con le disposizioni attuative di cui all'art. 8 sono stabilite le condizioni di esito positivo e di insuccesso, in relazione alla tipologia di beneficiari, caratteristiche tecniche dei progetti e relativi gradi di rischio specifico, nonche' la fissazione di specifici criteri per la restituzione graduale ovvero parziale dell'anticipo concesso. Per i contributi in conto interessi di cui al comma 1, lettera c) e per i finanziamenti agevolati di cui al comma 1 lettera d), la misura del contributo interessi e del tasso agevolato e' fissata, con i decreti di cui all'art. 8, come percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 3.
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