Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 dicembre 2010
Modifica ed aggiornamento della convenzione annessa alla Concessione rilasciata alla societa' Terna per le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito richiamata come legge n. 481/1995), recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi stessi;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e integrazioni (di seguito richiamato come decreto legislativo n. 79/1999), che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare:
l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale;
l'art. 3, comma 4, che prevede la costituzione da parte della societa' Enel S.p.a. di una societa' per azioni che assuma la titolarita' e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;
l'art. 3, comma 5, ai sensi del quale il gestore della rete di trasmissione nazionale e' concessionario delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, e la concessione e' disciplinata, integrata e modificata con decreto del Ministro delle attivita' produttive;
l'art. 3, comma 7, che prevede le modalita' di determinazione della rete di trasmissione nazionale, e la costituzione, ad opera dei proprietari di tale rete, di societa' di capitali alle quali trasferire i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita' relativi alla trasmissione di energia elettrica;
Visti il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con i successivi decreti ministeriali del 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010, recanti ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;
Visto il decreto 17 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 79/1999, attribuisce al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito richiamato come Gestore della rete) la concessione delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ed approva la relativa convenzione;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito richiamato come decreto-legge n. 239/2003), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e, in particolare, l'art. 1-ter, comma 1, che prevede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, la definizione di criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto, e la sua successiva privatizzazione, nonche', ai sensi dell'art. 1-ter, comma 3, lettera b), l'integrazione o la modifica della concessione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, ed in particolare:
l'art. 1, comma 1, che dispone il trasferimento alla societa' Terna S.p.a., entro il 31 ottobre 2005, delle attivita', funzioni, beni, rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa la titolarita' delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 79/1999 - facenti capo al Gestore della rete ad eccezione di: a) beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le attivita' correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; b) le partecipazioni detenute nelle societa' Gestore del mercato elettrico S.p.A. ed Acquirente unico S.p.a.; c) gli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attivita' poste in essere fino alla data di efficacia del trasferimento dal Gestore della rete; l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale, alla data di efficacia del trasferimento di cui al comma 1 dello stesso articolo, la societa' Terna S.p.A. assume la titolarita' e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999;
l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale, prima della data di efficacia del trasferimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, il Ministro delle attivita' produttive, nell'esercizio delle facolta' attribuite dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 integra e modifica il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, concernente la concessione per le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, rilasciata a favore del Gestore della rete, allo scopo di assicurare la migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle attivita' trasferite alla societa' Terna S.p.a.;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito richiamata come legge n. 239/2004), recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare:
l'art. 1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attivita' di trasporto e dispacciamento di energia a rete sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorita' competenti;
l'art. 8, lettera a), numero 1, che mantiene in capo allo Stato il rilascio della concessione per l'esercizio delle attivita' di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;
Visto il decreto 20 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, integra e modifica la concessione per le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, rilasciata a favore del gestore della rete;
Considerato che la convenzione approvata con il decreto 20 aprile 2005 prevede:
all'art. 5, una durata della convenzione stessa per venticinque anni a decorrere dalla data di efficacia del trasferimento a Terna S.p.a. delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, con revisione quinquennale delle disposizioni contenute al Capo II (Programmazione, manutenzione e sviluppo della rete) e al Capo III (Gestione della rete) nonche' agli articoli 18 e 22;
all'art. 22, la possibilita' che il Ministero e la Concessionaria procedano alle modifiche e agli aggiornamenti della presente convenzione da essi ritenuti opportuni per la migliore funzionalita' della concessione medesima o quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze;
Considerato che la data di efficacia del trasferimento a Terna S.p.a. delle attivita' di cui sopra e' il 1º novembre 2005;
Viste le proposte di integrazione della convenzione avanzate da Terna S.p.a. con lettera del 22 ottobre 2010;
Ritenuto opportuno un aggiornamento della concessione e della relativa convenzione, con riferimento particolare alle attivita' di programmazione e sviluppo della rete, alla gestione efficiente della potenza installata e allo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna S.p.a. per la disciplina della concessione relativa alle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, di cui al decreto 20 aprile 2005.
 
Art. 2

1. Restano ferme le disposizioni previste all'art. 1 del decreto 20 aprile 2005.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; entra in vigore dalla data di pubblicazione.
Roma, 15 dicembre 2010

Il Ministro: Romani
 

Capo I

Oggetto della convenzione e principi generali

Allegato
Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico (d'ora innanzi
indicato con l'abbreviazione «Ministero»), in persona della
dottoressa Rosaria Romano, direttore generale per l'energia
nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, e Terna
S.p.a. (d'ora innanzi denominata Concessionaria»), in persona
dell'amministratore delegato, dottor Flavio Cattaneo.
Premesso che:
a norma degli articoli 1, comma 1 e 3, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e integrazioni («decreto legislativo n. 79/1999»), che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, sono attribuite al Gestore della rete di trasmissione nazionale, a titolo di concessione, le attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, come individuata dal decreto ministeriale 25 giugno 1999 e s.m.i.;
l'esercizio dei diritti di proprieta' della RTN, comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica, e' di competenza della Concessionaria e delle societa' proprietarie in relazione alle rispettive porzioni di RTN;
il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 («legge n.290/2003»), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, ha previsto all'articolo 1-ter, comma 1, l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e la sua successiva privatizzazione, secondo criteri, modalita' e condizioni definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche', ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 3, lettera b), l'integrazione o la modifica della concessione gia' rilasciata con il decreto 17 luglio 2000;
a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'articolo 1, comma 8, lettera a) numero 1) della legge 23 agosto 2004, n. 239 («legge n. 239/2004»), il Ministero delle attivita' produttive definisce gli indirizzi per l'esercizio delle attivita' di trasmissione e dispacciamento;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. reca riordino e coordinamento delle procedure in materia ambientale, con particolare riferimento alla valutazione ambientale strategica (VAS);
il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 125 ha introdotto disposizioni per la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica anche ai clienti finali domestici;
il riassetto normativo disposto con i provvedimenti sopra richiamati, risulta finalizzato all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico nazionale;

Si conviene e si stipula
quanto segue:

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1.

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione, a norma degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dalla legge n. 290/2003, regola l'esercizio delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della RTN, attribuite, a titolo di concessione, a Terna S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli articoli 1, comma 3, e 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.
Art. 2.

Finalita' della concessione

1. Il servizio cui sono preordinate le attivita' regolate dalla presente convenzione e' esercitato per il perseguimento dei fini di utilita' generale di cui all'articolo 36, lettera b), della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonche' delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 («legge n. 481/1995»).
Art. 3

Obblighi del servizio pubblico

1. Le attivita' di cui all'articolo 1 sono esercitate dalla Concessionaria per l'espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorita' competenti, nonche' alle condizioni previste dalla presente convenzione, in conformita' agli indirizzi definiti dal Ministero e sotto l'osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva competenza, dal medesimo Ministero e dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e nel rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali e internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.
2. La Concessionaria ha l'obbligo di connettere alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999 e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 79/1999. La Concessionaria puo' derogare all'obbligo di connessione e di accesso nei casi e secondo le modalita' e le condizioni previste dal codice di cui all'articolo 12, e comunque tutte le volte in cui tale obbligo possa compromettere la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. L'eventuale rifiuto di connessione e di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dalla Concessionaria e deve essere tempestivamente comunicato al Ministero e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. La Concessionaria adotta le regole tecniche ed effettua il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, approvvigionandosi delle relative risorse, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla amministrazione e delle condizioni tecnico-economiche fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Art. 4.

Obiettivi generali della concessione

1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione a quanto stabilito nell'articolo 2, comma 36, della legge n. 481/1995, persegue i seguenti obiettivi generali:
a) assicura che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilita' e continuita' nel breve, medio e lungo periodo, secondo le condizioni previste nella presente convenzione e nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e delle direttive impartite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, comunicando tempestivamente al Ministero, in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, le eventuali incompatibilita' con la continuita' del servizio;
b) delibera gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale e realizza gli interventi di propria competenza ai sensi degli articoli 7, 8 e 9;
c) garantisce l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e dispacciamento al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
d) concorre a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilita', la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti.
2. Il Ministero e la Concessionaria cooperano per il conseguimento delle indicate finalita', perseguendo l'armonizzazione degli obiettivi economico-finanziari della Concessionaria con le esigenze di erogazione del servizio.
Art. 5.

Durata della convenzione

1. La convenzione che regola la concessione ha la durata di anni venticinque a decorrere dal 1° novembre 2005, data di efficacia del trasferimento a Terna delle attivita', delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi, con revisione quinquennale delle disposizioni contenute al Capo II (Programmazione, manutenzione e sviluppo della rete) e al Capo III (Gestione della rete), nonche' agli articoli 18 e 22.
2. La convenzione e' rinnovabile per un periodo corrispondente se non viene data disdetta da una delle parti con preavviso di almeno un anno prima della scadenza, mediante comunicazione scritta. In caso di ritardo nella notifica del preavviso, la convenzione e' automaticamente prorogata per un periodo di tempo corrispondente al ritardo.
Art. 6.

Sede legale e struttura organizzativa

1. La sede legale della Concessionaria e' in Roma, viale Egidio Galbani, n.70 e potra' essere modificata, previa comunicazione al Ministero e comunque nel territorio nazionale.
2. La Concessionaria determina la propria struttura organizzativa secondo principi di economicita' ed efficienza, in relazione agli obiettivi indicati nella presente convenzione ed adotta un «programma di adempimenti» (ovvero un codice di comportamento), contenente le misure e le procedure organizzative interne idonee ad escludere comportamenti discriminatori nell'esercizio delle attivita' e gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere tale obiettivo. La Concessionaria designa un responsabile dell'osservanza del «programma di adempimenti» e predispone un rapporto annuale di monitoraggio, che trasmette al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 7.

Scopo sociale

1. La Concessionaria ha per oggetto l'esercizio efficiente delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, inclusiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione, di cui puo' essere proprietaria, da svolgere nel rispetto delle norme vigenti, nei limiti stabiliti dalla presente convenzione e in conformita' agli indirizzi del Ministero delle attivita' produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' dell'articolo 2 della legge n. 290/2003 come modificata dalla legge n. 239/2004.
In particolare la Concessionaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralita' e non discriminazione:
a) gestisce i flussi di energia elettrica, i relativi dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari;
b) garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto a perseguire, con i mezzi di cui la Concessionaria dispone, la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;
c) gestisce la RTN, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;
d) predispone e attua i piani di sviluppo della RTN in modo da assicurare la sicurezza e l'adeguatezza della capacita' di trasmissione;
e) realizza gli interventi di sviluppo a proprio carico qualora si tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono nell'ambito della porzione di RTN di cui sia proprietaria o di cui abbia la disponibilita', o che si trovino all'interno delle stazioni o sulle linee appartenenti alla medesima porzione di RTN, nonche' qualora si tratti di nuove linee o nuove stazioni elettriche;
f) delibera gli interventi di manutenzione della intera RTN, ed esegue le relative attivita' sulla porzione di RTN di cui e' proprietaria o di cui ha la disponibilita' o su cui comunque ha facolta' di intervenire;
g) esprime, a beneficio o su richiesta del Ministero, pareri in merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia elettrica, con riferimento alla localizzazione dell'impianto e agli eventuali interventi necessari a realizzare l'immissione in rete dell'energia prodotta dalla nuova potenza, secondo le modalita' previste dalla normativa di riferimento;
h) stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli indirizzi del Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;
i) adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 e sulla base di direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, regole tecniche («Codice di rete») di carattere obiettivo e non discriminatorio per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale di trasmissione, per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonche' per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete e per gli interventi di manutenzione della stessa;
j) esercita tutte le altre attivita', anche di carattere regolamentare, e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dalla normativa di volta in volta vigente;
k) realizza e gestisce impianti per l'accumulo e la conversione in energia elettrica, finalizzati a garantire la sicurezza del sistema, il buon funzionamento dello stesso, il massimo sfruttamento della potenza da fonti rinnovabili e l'approvvigionamento di risorse per i servizi di dispacciamento.
l) svolge, sia in Italia che all'estero, le altre attivita' connesse e strumentali, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.


Capo II

Programmazione, manutenzione e sviluppo della rete
Art. 8.

Manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale

1. La Concessionaria delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della RTN, a proprio carico, per gli impianti di sua proprieta' o in sua disponibilita' o a carico delle societa' proprietarie, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 3 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 («decreto-legge n. 239/2003, convertito nella legge n. 290/2003»), al fine di mantenere in perfetto stato di funzionamento gli impianti necessari per l'esercizio delle attivita' oggetto della concessione e in modo da assicurare la regolarita' di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.
2. La Concessionaria adotta delibere in materia di manutenzione e sviluppo della RTN a cui le societa' proprietarie di porzioni della RTN diverse dalla Concessionaria devono attenersi: a tal fine la Concessionaria e' tenuta a tutelarsi, nei confronti del proprietario della porzione di RTN, per l'eventuale mancato rispetto dei suddetti obblighi.
3. La Concessionaria adotta disposizioni per la pronta riparazione dei guasti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato, a cui devono attenersi tutte le altre societa' proprietarie della RTN.
4. La costruzione e la manutenzione delle linee elettriche comprese nella RTN restano regolate dalle vigenti norme agevolative in materia di espropriazione per pubblica utilita' e di localizzazione di opere di interesse statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 79/1999.
Art. 9.

Programmazione degli interventi di sviluppo

1. Al fine di assicurare uno sviluppo della RTN in linea con le necessita' di copertura della domanda di energia elettrica e di svolgimento del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno la Concessionaria predispone, nel rispetto degli specifici indirizzi formulati dal Ministero ai sensi dell'art 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, un piano di sviluppo, contenente le linee di sviluppo della RTN, definite sulla base:
a) dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione della domanda da soddisfare nell'arco di tempo preso a riferimento, elaborati per il mercato e per i clienti finali rientranti nell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, su determinazione dell'Acquirente unico S.p.a. ai sensi dell'articolo. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;
b) della necessita' di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero, in funzione delle richieste di importazione ed esportazione di energia elettrica formulate dagli aventi diritto nell'anno corrente, nel rispetto delle condizioni di reciprocita' con gli Stati esteri e delle esigenze di sicurezza del servizio nonche' degli interventi di potenziamento della capacita' di interconnessione con l'estero realizzati ad opera di soggetti privati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
c) della necessita' di ridurre al minimo i rischi di congestione interzonali, anche in base alle previsioni sull'incremento e sulla distribuzione della domanda formulate dai gestori delle reti di distribuzione;
d) delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto;
e) delle eventuali richieste di interventi sulla RTN formulate dalle societa' proprietarie o aventi la disponibilita' di porzioni della medesima RTN.
2. La Concessionaria delibera il piano di sviluppo sentite le societa' proprietarie della RTN o i soggetti che ne hanno la disponibilita', e lo trasmette, entro i trenta giorni successivi, al Ministero; il piano contiene, in particolare:
a) un'analisi costi-benefici degli interventi e l'individuazione degli interventi prioritari, in quanto in grado di dare il massimo apporto alla sicurezza del sistema, allo sviluppo dello scambio con l'estero e alla riduzione delle congestioni;
b) l'indicazione dei tempi previsti di esecuzione e dell'impegno economico preventivato;
c) una relazione sugli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente con l'indicazione delle cause delle mancate realizzazioni o dei ritardi, dei tempi effettivi di realizzazione e dell'impegno economico sostenuto;
d) un impegno della Concessionaria a conseguire un piano minimo di realizzazioni nel periodo di riferimento, con indicatori specifici di risultato, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle congestioni;
e) un'apposita sezione relativa alle infrastrutture di rete per lo sviluppo delle fonti rinnovabili volta a favorire il raggiungimento degli obiettivi nazionali con il massimo sfruttamento della potenza installata, nel rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema elettrico.
Il Ministero verifica, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, la conformita' del piano di sviluppo agli indirizzi impartiti dal Ministro dello sviluppo economico per lo sviluppo della rete di trasmissione e agli obiettivi derivanti dalla presente convenzione, formulando eventuali richieste e prescrizioni e, se del caso, le opportune modifiche e integrazioni; trascorso detto termine il Piano si intende positivamente verificato.
Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento del parere VAS formulato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e fatto salvo quanto sopra disposto in merito alla verifica di conformita', approva il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale.
Art. 10.

Interventi di sviluppo

1. La Concessionaria attua il piano di sviluppo di cui all'articolo precedente, adottando i provvedimenti relativi agli interventi di sviluppo della RTN.
2. La Concessionaria dispone gli interventi di sviluppo a carico delle altre societa' proprietarie di porzioni di RTN qualora si tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono nell'ambito della porzione di RTN di cui le societa' sono proprietarie o di cui abbiano la disponibilita', o che si trovino all'interno delle stazioni o sulle linee appartenenti alle medesime porzioni di RTN.
3. La Concessionaria ha l'obbligo di assicurare che gli impianti necessari all'esercizio delle attivita' in concessione siano realizzati a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.


Capo III

Gestione della rete
Art. 11.

Disposizioni in materia di sicurezza

1. La Concessionaria definisce tutte le azioni necessarie per il perseguimento delle finalita' di sicurezza del sistema elettrico. A tal fine la Concessionaria entro il 31 maggio di ogni anno presenta al Ministero per l'approvazione, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione ai sensi dell'art. 1-quinquies, comma 9, del decreto-legge n. 239/2003, convertito nella legge n. 290/2003. Il programma e' integrato da una relazione di monitoraggio sull'attuazione dell'analogo programma di interventi approvato per l'anno precedente, che descriva gli interventi completati e quelli in corso di realizzazione, il motivo degli scostamenti ed il consuntivo economico e valuti l'efficacia complessiva delle realizzazioni.
Art. 12.

Sub-concessioni e contratti con i terzi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, cosi' come attuato dall'art. 4 del decreto ministeriale 25 giugno 1999, la Concessionaria, previa autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, puo' affidare a terzi, a titolo di sub-concessione, la gestione di limitate porzioni della RTN non direttamente funzionali alla stessa. L'attivita' di dispacciamento non puo' essere affidata in sub-concessione a terzi.
2. La convenzione di sub-concessione prescrive l'osservanza da parte del subconcessionario degli stessi obblighi e condizioni previsti dalla presente convenzione, restando, comunque, la Concessionaria responsabile del loro adempimento verso il Ministero.
3. Il ricorso della Concessionaria a contratti di appalto, somministrazione e fornitura e' effettuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e non esonera la Concessionaria medesima dalle responsabilita' e dagli obblighi ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso il Ministero e comunque derivanti dalla convenzione.
4. La Concessionaria, nel rispetto dei criteri di efficienza organizzativa, puo' affidare la realizzazione e la gestione di attivita' oggetto della presente Convenzione a societa' da questa controllate. La Concessionaria e' tenuta a darne comunicazione al Ministero.
Art. 13.

Rapporti con altri gestori di trasmissione

1. La Concessionaria promuove e realizza accordi con i gestori di trasmissione dei Paesi interconnessi alla rete europea, con il fine di realizzare meccanismi di coordinamento e sistemi per lo scambio di informazioni in grado di garantire un sistema di trasmissione dell'energia elettrica sempre piu' sicuro ed efficiente. Della promozione e della realizzazione di tali accordi verra' data puntuale informazione al Ministero.
2. La Concessionaria, in attuazione delle disposizioni regolamentari europee in materia, adotta un metodo di calcolo della capacita' totale di trasmissione, secondo criteri resi pubblici e cura che sia effettuata un'azione di puntuale informazione sulla capacita' di trasmissione disponibile.
Art. 14.

Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo
e sicurezza della rete

1. Le attivita' di cui alla presente convenzione nonche' i rapporti tra la Concessionaria e gli utenti della RTN sono disciplinati anche dalle disposizioni contenute nel codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.
2. La Concessionaria vigila sul rispetto delle disposizioni del codice e, in caso di violazioni che possano compromettere la continuita' del servizio elettrico, puo' disporre la sospensione dell'erogazione del servizio nei confronti degli utenti della RTN inadempienti.
3. L'inosservanza da parte della Concessionaria delle disposizioni contenute nel codice costituisce presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 18.


Capo IV

Aspetti economico-finanziari, vigilanza e sanzioni
Art. 15.

Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo per il finanziamento delle attivita' oggetto del servizio e' stabilito, con carattere di certezza e di congruita', dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Ministero formula indirizzi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas affinche' il corrispettivo di cui al comma 1 sia tale da consentire l'efficiente svolgimento delle attivita' oggetto del servizio e da incentivare le attivita' di sviluppo ed il rispetto degli impegni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d).
Art. 16.

Attivita' consentite alla Concessionaria; partecipazioni
societarie e acquisizioni

1. La Concessionaria puo' svolgere servizi per terzi e puo' effettuare acquisizioni in altre imprese o rami d'azienda ovvero assumere, anche indirettamente, partecipazioni in societa', in Italia e all'estero, nei settori affini, connessi o strumentali con l'oggetto sociale, purche' essi non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi pubblici concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. Qualora le attivita' di servizio per terzi siano svolte direttamente dalla Concessionaria, devono essere svolte in regime di separazione amministrativa e contabile; qualora tali attivita' superino il 10% del fatturato globale della Concessionaria, sono svolte a mezzo di autonome strutture societarie. A tal fine, la Concessionaria e' tenuta ad effettuare una comunicazione, di norma preventiva, al Ministero per ogni tipo di attivita' che intende avviare, dichiarando le modalita' che intende adottare per il rispetto delle condizioni sopra specificate.
2. La Concessionaria, previa autorizzazione del Ministero, puo' acquisire altre imprese o rami d'azienda ed assumere, anche indirettamente, partecipazioni in societa' operanti anche in settori diversi da quelli oggetto del comma 1, in Italia e all'estero, qualora tali acquisizioni non contrastino con gli obiettivi generali e gli obblighi definiti nella presente convenzione, nella legge 14 novembre 1995, n. 481, e nel decreto legislativo n. 79/1999 e non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi pubblici concessi. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte a mezzo di autonome strutture societarie. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da idonea documentazione relativamente ai punti a) e b) sempre che abbiano attinenza con le attivita' ed i beni funzionali al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 7 della presente Convenzione:
a) descrizione delle attivita' oggetto delle operazioni;
b) esistenza di patti parasociali.
Il Ministero rilascia l'autorizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione allegata, decorso inutilmente il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; tale termine potra' essere interrotto per una sola volta, per l'esigenza di richiedere ulteriori informazioni e dati di supporto alla valutazione.
3. In ogni caso, le attivita' di cui ai commi 1 e 2 non possono assumere consistenza prevalente rispetto alle attivita' oggetto della concessione e non devono pregiudicare in alcun modo l'indipendenza della Concessionaria rispetto agli interessi della produzione, dell'importazione e della vendita di energia elettrica in Italia e nei Paesi del mercato interno europeo o direttamente interconnessi.
4. La Concessionaria e' tenuta, dandone adeguata informativa al Ministero e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a mantenere un adeguato rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri, da rilevare alla fine di ciascun esercizio finanziario, dedotti gli importi per crediti verso la pubblica amministrazione.
5. La Concessionaria garantisce, nell'ambito delle sue competenze gestionali, che l'utilizzazione della RTN per scopi estranei al servizio elettrico non comporti vincoli o restrizioni, sia funzionali sia in termini di condivisione delle infrastrutture, all'utilizzo della stessa RTN per le finalita' di cui al decreto legislativo n. 79/1999 e per gli obiettivi generali di cui alla presente convenzione.
6. Ai fini dell'esercizio delle attivita' oggetto della concessione, la Concessionaria, previa autorizzazione della amministrazione, puo' costituire una societa' cui potra' essere conferita la titolarita' della concessione, nonche' tutti i beni, le risorse di personale ed i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle attivita' oggetto della concessione, ivi compresa la presente convenzione di concessione e la facolta' e gli obblighi da questa nascenti.
Art. 16-bis.

Altre attivita' della Concessionaria

1. E' consentito alla Concessionaria, nel rispetto dell'obbligo di servizio pubblico e dei connessi principi di indipendenza, terzieta' e non discriminazione, progettare, realizzare e gestire, solo temporaneamente, infrastrutture e impianti di produzione di energia elettrica anche destinati alla vendita, attraverso autonome strutture societarie.
2. La Concessionaria informa preventivamente il Ministero delle iniziative di cui al comma 1. Il Ministero e' tenuto al rispetto dei vincoli di riservatezza sulle comunicazioni ricevute.
3. In ogni caso le attivita' di cui al comma 1 non possono assumere consistenza prevalente rispetto alle attivita' oggetto della Concessione e non devono pregiudicare in alcun modo l'indipendenza della Concessionaria rispetto agli interessi della produzione, dell'importazione e della vendita di energia elettrica in Italia e nei paesi del mercato interno europeo o direttamente interconnessi.
Art. 17.

Poteri di intervento del Ministero

1. Il Ministero, nell'ambito delle proprie competenze e di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercita i poteri ad esso attribuiti dalla presente convenzione, dalle leggi vigenti in materia e da quelle riguardanti le attivita' oggetto della concessione, in modo da agevolare il raggiungimento delle finalita' di utilita' pubblica perseguite dalla Concessionaria, nel rispetto della presente convenzione e della efficienza, tempestivita' ed economicita' del servizio.
2. A tal fine la Concessionaria e' tenuta a fornire al Ministero, dietro sua richiesta, le informazioni e quant'altro il Ministero stesso ritenga necessario al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio.
3. La Concessionaria, fermi restando i poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, e' soggetta alla vigilanza del Ministero per tutto quanto attiene alla competenza di quest'ultimo in tema di osservanza degli obblighi assunti dalla Concessionaria, per il perseguimento delle finalita' e obiettivi di cui agli articoli 2 e 4 della presente convenzione.
Art. 18.

Inadempimenti - Sanzioni

1. Ove il Ministero accerti l'inadempimento di uno o piu' obblighi previsti dalla presente convenzione, che non comportino una sanzione piu' grave, provvede a contestare alla Concessionaria gli addebiti e assegna alla stessa un congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti; ai fini dell'accertamento, il Ministero puo' acquisire documenti ed informazioni, anche tramite terzi, ed esperire sopralluoghi. La Concessionaria, nel termine messo a disposizione, ha diritto di essere sentita ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. Decorso infruttuosamente il termine o qualora le motivazioni fornite dalla Concessionaria siano ritenute insufficienti, il Ministero emana un motivato provvedimento con cui applica una sanzione da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di cinquantamila euro per ciascuna infrazione; il Ministero, inoltre, puo' eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario e indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto.
2. Qualora gli inadempimenti e le violazioni imputabili alla Concessionaria pregiudichino in maniera grave e diffusa la prestazione del servizio elettrico, il Ministero, anche su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, avanzata ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera o), della legge n. 481 del 1995, puo' disporre la sospensione o la decadenza della concessione, nel rispetto delle seguenti modalita'.
3. Il Ministero, prima di adottare il provvedimento di sospensione o di decadenza, contesta alla Concessionaria gli addebiti e assegna alla stessa un congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti. Decorso infruttuosamente il termine, il Ministero puo' eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario e indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto.
4. Il Ministero, qualora ritenga insufficienti le giustificazioni fornite dalla Concessionaria e qualora non sia esperibile o efficace il rimedio di cui al comma 2, puo', con proprio decreto, adottare i provvedimenti di sospensione o decadenza con un preavviso, rispettivamente, di due mesi e di un anno. Nel provvedimento che dispone la sospensione della concessione e' indicata la durata, che non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento. Il periodo di sospensione non ha effetto sulla durata della concessione.
5. Qualora il Ministero ritenga di respingere la proposta di sospensione o di decadenza avanzata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 13, della legge n. 481/1995.
6. Durante i periodi di sospensione della concessione, le attivita' di cui alla presente Convenzione si intendono esercitate direttamente dallo Stato. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nomina un commissario che provvede ad adottare tutti i provvedimenti, atti e interventi necessari allo svolgimento del servizio avvalendosi, per lo scopo, dei mezzi, del personale e della organizzazione della Concessionaria.
7. Entro i sei mesi successivi al termine del periodo di sospensione e', comunque, corrisposta alla Concessionaria una somma, a titolo di provvisionale e salvo conguaglio, pari ad una quota, proporzionale alla durata della sospensione, della media degli utili della Concessionaria nell'ultimo triennio, riferita alle attivita' che formano oggetto del provvedimento.
8. In caso di decadenza, il Ministero ha il potere di esercitare il riscatto secondo le modalita' di cui all'articolo 20, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'articolo 21 della presente convenzione.
9. Qualora si verifichino eventi non imputabili alla Concessionaria che possano rendere difficile, o temporaneamente impossibile, la prestazione del servizio da parte della Concessionaria, il Ministero ha la facolta' di indicare alla Concessionaria l'adozione di ogni ragionevole misura o provvedimento utile a fronteggiare la particolare situazione.
10. Il Ministero e' tenuto, in ogni caso, ad indennizzare la Concessionaria per gli eventuali maggiori oneri derivanti direttamente dalle misure adottate su indicazione del Ministero.
Art. 19.

Revoca della concessione

1. Nel caso in cui, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la concessione si riveli non piu' idonea al perseguimento dei fini di utilita' generale di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, il Ministero, dopo avere assegnato alla Concessionaria un congruo termine per fornire informazioni e valutazioni, puo' revocare la concessione, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei diritti della medesima Concessionaria.
2. In caso di revoca il Ministero esercita il riscatto con le modalita' di cui all'articolo 20, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'articolo 21 della presente Convenzione.
3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione prevede un periodo di preavviso di almeno un anno per la sua esecuzione.
Art. 20.

Riscatto

1. Secondo quanto disposto agli articoli 18 e 19 della presente Convenzione per i casi di decadenza e revoca, nonche' la scadenza della concessione, il Ministero ha il potere di riscattare i beni direttamente strumentali alle attivita' di trasmissione e dispacciamento oggetto della concessione di proprieta' della Concessionaria, con esclusione degli impianti (linee e stazioni) facenti parte della RTN.
2. La scadenza della concessione, la decadenza e la revoca hanno effetto alla data di esecuzione del riscatto, che deve aver luogo entro un anno dalla scadenza del preavviso previsto dalla presente convenzione.
3. Con l'esecuzione del riscatto, il Ministero subentra nei diritti della Concessionaria, nonche' nelle obbligazioni passive, esclusi tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei passivi, che siano direttamente in relazione alle attivita' in concessione e ai beni oggetto del riscatto.
4. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione o del preavviso, la Concessionaria consegna al Ministero l'inventano dei beni, nonche' un elenco descrittivo dei diritti e delle obbligazioni afferenti le attivita' in concessione e i beni oggetto del riscatto, nei quali e' previsto il subentro del Ministero ai sensi del comma 3. In caso di mancato adempimento della Concessionaria, ovvero di disaccordo sull'individuazione dei predetti beni, diritti e obbligazioni, a tale individuazione provvede il Ministero.
Art. 21.

Indennizzo per il riscatto - Provvisionale

1. In caso di riscatto dei beni della Concessionaria, il Ministero corrisponde alla stessa un indennizzo che e' determinato, d'intesa tra le parti, secondo i piu' adeguati criteri valutativi, mediando il valore patrimoniale dei beni oggetto del riscatto con la redditivita' degli stessi.
2. Nel caso di riscatto conseguente a decadenza della concessione, l'indennizzo tiene conto del pregiudizio arrecato al servizio elettrico dall'inadempimento imputabile alla Concessionaria.
3. La corresponsione dell'indennizzo e' effettuata senza alcun aggravio, per imposte presenti o future, a carico della Concessionaria.
4. Il Ministero puo' comunque entrare nel possesso dei beni oggetto del riscatto anche anteriormente al pagamento dell'indennizzo. Tuttavia, in questo caso, contestualmente all'entrata in possesso, il Ministero provvede a corrispondere alla Concessionaria una somma a titolo di provvisionale pari al valore contabile dei beni riscattati risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Art. 22.

Modalita' di modifica e adeguamento della convenzione

1. Il Ministero e la Concessionaria procedono alle modifiche e agli aggiornamenti della presente convenzione da essi ritenuti opportuni per la migliore funzionalita' della concessione medesima o quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze.
2. Il Ministero e la Concessionaria procedono agli aggiornamenti anche su proposta avanzata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della legge n. 481/1995.
3. Le parti provvedono altresi' ad adeguare la presente Convenzione alle modifiche che dovessero essere introdotte da disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale, nel quadro normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico e l'esercizio delle relative attivita'.
Art. 23.

Rapporti con amministrazioni e soggetti esteri

1. Il Ministero stipula con le amministrazioni e i soggetti esteri gli accordi concernenti materie di cui alla presente convenzione, sentita la Concessionaria.
2. Gli accordi della Concessionaria con amministrazioni estere possono essere stipulati previo parere favorevole del Ministero, che si intende espresso ove il Ministero, entro trenta giorni dalla comunicazione, non abbia formulato riserve.
3. Gli accordi della Concessionaria stipulati con soggetti esteri sono comunicati al Ministero e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, la Concessionaria fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la RTN informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' delle reti interconnesse.
Art. 24.

Bilancio, documentazione contabile
e relazioni statistiche

1. La Concessionaria trasmette al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio bilancio annuale di esercizio e quello consolidato, e relative relazioni, entro un mese dall'approvazione. Nella relazione annuale sulla gestione e' pubblicato uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase di attivita'.
2. Il Ministero, entro l'esercizio successivo, ha facolta', di propria iniziativa o su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti dalla presente convenzione e alle altre norme in vigore.
3. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di informazione sull'andamento del servizio, la Concessionaria informa il Ministero dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito dei dati statistici e del piano di sviluppo della rete relativi all'anno precedente, che indicano rispettivamente:
a) la quantita' di energia elettrica trasportata sulla RTN;
b) la consistenza degli impianti, il numero e l'entita' degli interventi deliberati ed eseguiti;
c) le rispettive capacita' utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonche' quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della RTN.
4. In relazione ai propri poteri, il Ministero ha facolta' di accesso alle sedi e agli impianti della Concessionaria.
5. La documentazione indicata nel presente articolo e' trasmessa anche all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas o tenuta a disposizione della stessa.
Art. 25.

Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisionale, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro sessanta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dal Ministero, due dalla Concessionaria e il quinto nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.
2. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto e in conformita' a quanto previsto dal codice di procedura civile.
Art. 26.

Clausola generale di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme che disciplinano il servizio elettrico e a quelle, in quanto applicabili, del codice civile.
 
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