Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2011 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010 |
Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 32-quater del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Deliberazione n. 667/10/CONS). |
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L'AUTORITA'
Nella riunione del Consiglio del 17 dicembre 2010; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 95 del 15 aprile 2010, che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l'art. 15; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; Visto, in particolare, l'art. 32-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale, al comma 1, dispone che «con Regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico»; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27; Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», come convertito dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 ottobre 1993, n. 253; Vista la legge 22 aprile 1941 n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 luglio 1941, n.166 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la delibera n. 405/09/CONS, recante «Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la propria delibera n. 352/08/CONS recante approvazione del «Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2008, n. 197; Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 n. 117; Considerato che il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in attuazione della direttiva 2007/65/CE, ha inteso codificare l'avvenuto bilanciamento fra il diritto allo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e il diritto all'informazione nell'ambito dei servizi di media audiovisivi, consentendo ai fornitori di servizi di media l'esercizio del diritto di cronaca, all'interno dei programmi d'informazione; Ritenuto opportuno circoscrivere i brevi estratti ad eventi singoli che godano di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo, intendendosi per eventi singoli le gare sportive disputate in un giorno solare, o le tappe nel caso di eventi sportivi disputati su piu' giorni e le singole manifestazioni di carattere culturale che eventualmente si protraggano anche su piu' giorni solari, come nel caso di festival, concorsi, mostre o rassegne, il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa cosi' come offerta alla visione del pubblico; Considerata la necessita' di prevedere che il diritto di utilizzare brevi estratti sia garantito a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, da comunicare al pubblico in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto, sia direttamente sia tramite intermediari; Considerato che i brevi estratti devono poter essere utilizzati attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, nei programmi d'informazione generale essendo comunque esclusa la loro destinazione a programmi di intrattenimento; Considerata la necessita' di tutelare, come raccomandato dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi 2007/65/UE, la prassi seguita dai fornitori di servizi di media audiovisivi di fornire i loro notiziari televisivi, gia' trasmessi in modalita' lineare, anche come servizi a richiesta senza necessita' di sopprimere i brevi estratti a fini di adeguamento del programma, a condizione che si tratti dell'identico programma televisivo trasmesso dal medesimo fornitore di servizi di media audiovisivi, essendo comunque esclusa l'utilizzazione dei brevi estratti per o come nuovi modelli di offerta di servizi a richiesta; Vista la delibera n. 303/10/CONS con la quale e' stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni dell'Autorita' formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni dell'Autorita' seguenti:
Art. 1
Definizioni Posizioni principali dei soggetti intervenuti Un soggetto osserva in via preliminare che la disciplina sul diritto di cronaca rientra nel campo delle eccezioni al diritto d'autore, quindi il termine «diritto» sarebbe usato in senso atecnico, preferendo l'impiego del termine «facolta'». Un soggetto sostiene, inoltre, che il Regolamento possa trovare applicazione solo per i rapporti transfrontalieri, mentre posizione contraria esprime altro soggetto, che e' dell'avviso che il campo di applicazione debba includere anche i rapporti tra emittenti nazionali. Un soggetto sostiene, infine, che l'Autorita' non abbia il potere di definire la nozione di evento di grande interesse pubblico ne' di prevedere elenchi di eventi che soddisfino tale definizione. Alcuni soggetti ritengono che l'elenco debba avere natura esemplificativa e non prescrittiva e propone di eliminare, all'art. 1, la locuzione «in particolare». Altro soggetto propone altresi' di equiparare i campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby ai campionati mondiali di calcio e di concedere non solo il diritto ai brevi estratti della finale e delle semifinali, ma anche a tutte le partite nei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby. Un soggetto propone l'inserimento di eventi ulteriori rispetto a quelli gia' elencati, quali il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Viareggio, la Festa dei lavoratori ed il Concerto del I maggio, il Festival dei due Mondi, il Giffoni Film Festival, il Festival del Cinema di Venezia, il Festival lirico Arena di Verona ed il Festival Internazionale del Film di Roma. Un soggetto non condivide la previsione di un elenco esemplificativo di eventi di grande interesse pubblico, e propone una definizione generale che faccia riferimento agli «eventi culturali artistici religiosi, sportivi o di intrattenimento di straordinaria importanza, che presentano interesse per il pubblico in generale e sono organizzati in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva relativi a tali eventi». Lo stesso ritiene imprecisa la definizione di titolare del diritto poiche' fa riferimento a soggetti che «detengono e gestiscono», e che dunque non sono necessariamente titolari; un soggetto ritiene tali definizioni superflue, in quanto la lunga tradizione del diritto d'autore consente di individuare precisamente il titolare di un diritto su un bene immateriale in via originaria o derivata. Un soggetto propone di modificare la definizione di «notiziario», eliminando il riferimento al requisito della cadenza quotidiana, da sostituire con il riferimento ad una cadenza regolare, escludendo espressamente i programmi di intrattenimento, proposta, quest'ultima, che trova concorde un altro soggetto, il quale propone questa definizione: «trasmissione informativa a carattere generale anche di tipo sportivo, in relazione alla natura tematica del canale, con esclusione di quelli di intrattenimento». Lo stesso soggetto suggerisce, inoltre, di includere nella definizione anche i notiziari monotematici. Osservazioni dell'Autorita' Con riferimento all'interpretazione che vede il diritto di cronaca ridimensionato di fronte ad altri diritti costituzionali, quali il diritto di iniziativa privata (art. 41 Cost.) e il diritto di proprieta' intellettuale (art. 42 Cost.), si reputa necessario evidenziare che il diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale, costituito dall'opera dell'ingegno-spettacolo e sottoposto alla normativa in materia di diritto d'autore, viene in contatto con il diritto di informazione e puo' ad esso contrapporsi, si' da far nascere l'esigenza, per il legislatore e per il regolatore, di trovare un contemperamento ex ante dei due valori. Non per questo va dimenticato che non si tratta di un conflitto tra principi, ma tra interessi concreti, che emergono in circostanze e situazioni determinate; pertanto non si puo' formulare un giudizio astratto circa il «rango» dei singoli valori coinvolti, ma bisogna consentire che il giudizio di bilanciamento venga effettuato di volta in volta, secondo criteri normativamente predeterminati. Peraltro, come indicato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005 (come modificato dal decreto legislativo n. 44/2010), relativo ai principi generali in materia di informazione, «l'attivita' di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, costituisce un servizio di interesse generale...». Tale attivita', pertanto, deve conformarsi ai principi dettati dal Testo unico, fra i quali emergono obblighi di diffusione di trasmissioni di informazione nell'ambito della programmazione quotidiana e obblighi di presentazione veritiera dei fatti, di pluralismo, obiettivita', completezza, imparzialita' dell'informazione. Per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva, essa si applica senz'altro anche ai rapporti transfrontalieri, ma rinvia a tali rapporti come ultima soluzione in caso di necessita' da parte di un'emittente di avere accesso a brevi estratti qualora sia possibile ottenerlo anche da parte di un'emittente stabilita nel territorio nazionale. Il considerando 55 della direttiva 2010/13/UE evidenzia, infatti, a proposito dei criteri di collegamento per individuare la legislazione applicabile, che «in un contesto transfrontaliero, cio' significa che le diverse legislazioni dovrebbero essere applicate consecutivamente. In primo luogo, per l'accesso ai brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui e' stabilita l'emittente che fornisce il segnale iniziale (ossia che da' l'accesso). Solitamente si tratta dello Stato membro nel quale ha luogo l'evento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito un sistema equivalente di accesso all'evento, dovrebbe applicarsi in ogni caso la legislazione di tale Stato membro. In secondo luogo, per la trasmissione dei brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui e' stabilita l'emittente che trasmette i brevi estratti.» A tale inquadramento si conforma l'art. 15, comma 2, della medesima direttiva nel contemplare il caso di emittenti stabilite nel medesimo Stato membro, sicche' ne discende che il campo primario di applicazione e' quello nazionale, mentre il contesto transfrontaliero interviene solo in via secondaria. Inoltre, a sostegno di tale conclusione, soccorre il fatto che la direttiva citata intende, espressamente, armonizzare le discipline nazionali degli aspetti considerati della prestazione di servizi di media audiovisivi, a prescindere da qualsiasi riferimento a specifici rapporti, ed a maggior ragione alla nazionalita' dei medesimi. Si reputa pertanto priva di pregio l'argomentazione che vorrebbe limitare l'ambito di applicazione ai soli rapporti transfrontalieri. In merito al potere regolamentare dell'Autorita' in materia si fa presente che l'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2010, n. 44 ha delegato all'Autorita' l'adozione di un regolamento concernente «le modalita' attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico»; appare quindi evidente che rientri nei poteri dell'Autorita' individuare preliminarmente una definizione di evento di grande interesse pubblico in quanto funzionale all'individuazione del breve estratto, incluse le sue declinazioni in via meramente esemplificativa, onde poterlo regolamentare nel dettaglio. Con riferimento all'elenco di eventi indicati nell'art. 1, da cui e' possibile estrapolare i brevi estratti di cronaca disciplinati dal presente Regolamento, appare opportuno, come suggerito da piu' operatori, precisare che esso ha natura meramente esemplificativa, si' da consentire una piu' libera valutazione caso per caso degli eventi da cui trarre gli estratti. L'elenco esemplificativo contenuto nel Regolamento e' redatto sulla falsariga degli eventi inseriti nella lista di cui alla delibera n. 8/99, ad oggi in revisione, di cui deve essere assicurata la diffusione in chiaro e che, a maggior ragione, potranno essere oggetto del diritto di cronaca. Infine, le questioni relative alla qualificazione dell'evento come possibile oggetto di estratti di cronaca potranno essere devolute alla competenza dell'Autorita', nell'ambito della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, come precisato rispetto all'art. 5 del Regolamento. In merito alle definizioni inerenti la tutela del diritto d'autore, in considerazione della soppressione del meccanismo di accesso al luogo dell'evento come modalita' per l'esercizio del diritto di cronaca, come indicato all'art. 4, non appare necessario conservarle perche' si tratta di termini non piu' utilizzati nell'ambito dell'articolato. Per fugare eventuali dubbi in ordine alla titolarita' dei diritti trasmissivi, si ritiene di accogliere quanto sollevato da un soggetto intervenuto nella consultazione in ordine alla necessita' di precisare che gli eventi sono organizzati in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a tali eventi. Tuttavia, data la differente natura degli eventi elencati, appare necessario circoscrivere i singoli eventi da cui estrapolare gli estratti a fini di cronaca, ed e' per tale motivo che viene precisato che rispetto alle Olimpiadi vanno considerate le giornate di gara e per i campionati mondiali ed europei di calcio e mondiali delle altre discipline, le singole partite. Al fine di meglio circoscrivere la natura degli eventi, appare anche utile precisare che le partite menzionate devono essere di interesse per la squadra nazionale italiana o per atleti italiani. Si reputa meritevole di accoglimento la proposta di alcuni operatori di modificare la definizione di notiziario, eliminando la necessita' della programmazione quotidiana, sostituendo con «cadenza regolare», considerato che non necessariamente i notiziari tematici, i quali pure presentano finalita' informativa, hanno cadenza quotidiana. In accoglimento di quanto altresi' rappresentato, si ritiene utile richiamare quanto precisato dal Testo unico in ordine all'esclusione dei notiziari con scopo di intrattenimento anche alla luce di quanto indicato dalla Direttiva al considerando 55 dove si precisa che «al fine di tutelare la liberta' fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione, i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi» e che «il concetto di programmi d'informazione generale non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento». In tale ottica si muove anche l'art.1, lettera n), del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre approvato con la delibera n. 366/10/CONS, che definisce il genere di programmazione tematico denominato «informazione» come quello che ricomprende notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume. |
| Art. 2
Ambito di applicazione Posizioni principali dei soggetti intervenuti Un soggetto chiede se si ritenga trasmesso in esclusiva solo l'evento di cui siano stati acquistati i diritti integralmente o se si possa ritenere tale anche l'evento di cui siano stati acquistati diritti solo in relazione alle immagini salienti. Richiede, inoltre, una precisazione sul concetto di esclusiva anche dal punto di vista della cessione dei diritti su diverse piattaforme. Osservazioni dell'Autorita' Al fine di assicurare la piu' ampia tutela del diritto di cronaca e scongiurare situazioni nelle quali il rischio di frustrazione del diritto possa essere determinato dalle modalita' di cessione da parte degli organizzatori degli eventi e di esercizio da parte degli assegnatari dei diritti di esclusiva nelle loro diverse forme, quali le dirette integrali piuttosto che le immagini salienti o la trasmissione in chiaro piuttosto che ad accesso condizionato, si reputa opportuno precisare meglio il concetto di esclusiva. Pertanto si prevede che la richiesta di accesso ai brevi estratti possa essere rivolta a qualunque emittente detenga un diritto di esclusiva, indipendentemente dalla sua portata e dalle sue modalita' di esercizio, a chiarimento di quanto richiesto. |
| Art. 3
Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca Posizioni principali dei soggetti intervenuti Un soggetto propone di riferire il limite di 90 secondi non all'evento nel suo complesso, ma alle singole giornate in cui l'evento si sviluppa. Diversi soggetti sostengono che 90 secondi siano un limite troppo esiguo, soprattutto avuto considerazione del fatto che il decreto legislativo n. 9/2008, per il suo ambito di applicazione, prevede la possibilita' di estratti fino a tre minuti. Un altro soggetto propone di precisare che la durata di 90 secondi complessivi si riferisce a eventi sportivi di durata considerevole; propone, inoltre, di chiarire come debbano essere intesi i 90 secondi in caso di piu' eventi disputati nella medesima giornata come, ad esempio, le Olimpiadi, consentendo un limite piu' ampio. Chiede anche di individuare una formula che limiti la possibilita' di coprire integralmente, con un servizio di pura cronaca, la totalita' dell'evento. Suggerisce, infine, di prevedere la possibilita' per il titolare dei diritti di indicare una durata piu' breve, comunque non inferiore ad un minimo previsto per via regolamentare, in ragione delle caratteristiche e della durata dell'evento. Alcuni soggetti propongono un embargo orario, rispettivamente di venti e di sessanta minuti, da cui consentire la trasmissione dei brevi estratti per proteggere l'assegnatario del diritto. Un soggetto ritiene che le norme piu' particolareggiate contenute nei contratti debbano prevalere sull'emanando Regolamento. Un altro soggetto, in merito alla questione degli eventi locali, suggerisce di precisare che si tratta di eventi ad esclusiva rilevanza locale. Chiede, inoltre, precisazioni in merito al parametro per valutare la cumulativita' degli estratti, se cioe' si debba considerare l'intera programmazione o il notiziario e suggerisce di considerare ciascuna edizione, con riferimento, pero', alle medesime immagini da ritrasmettere. Ritiene, infine, che sia necessario specificare che i fornitori di servizi on demand possano diffondere brevi estratti di cronaca su eventi in esclusiva, ma solo se facenti parte di un archivio gia' trasmesso sul lineare dallo stesso soggetto. Osservazioni dell'Autorita' Con riferimento all'esiguita' dei novanta secondi previsti dal considerando 55 della direttiva 2010/13/UE, si ritiene di condividere l'orientamento proposto da alcuni operatori circa la possibilita' di valutarne un'estensione quantitativa. Nell'attribuire la delega all'Autorita', infatti, il Testo unico non ha ristretto la durata degli estratti ai novanta secondi indicati nel citato considerando, ma ha affidato all'Autorita' il compito di stabilire la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione. Pur restando indiscutibile la rilevanza di quanto indicato nel preambolo della direttiva, va rilevato che l'art. 15, comma 6, della direttiva medesima dispone, proprio con riferimento alla durata degli estratti, che «gli Stati membri garantiscono, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalita' e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare per quanto concerne eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi e i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione.» Ora, per quanto riguarda la prassi italiana, essa si e' sviluppata nell'ambito dell'informazione sul calcio e la tempistica si e' assestata sul limite di tre minuti a partita. Dapprima la disciplina era contenuta nei regolamenti della Lega Calcio (organizzatore delle competizioni e titolare originario del diritto), con valore solo pattizio nei confronti dei giornalisti e delle emittenti che richiedevano l'accesso agli stadi, ed e' poi confluita nel decreto legislativo n. 9/2008. Sembra pertanto ragionevole, anche al fine di evitare due differenti discipline per eventi calcistici che differiscono solo in ragione dell'organizzatore (es. Champions League rispetto alla Coppa Italia) si' da contrastare con l'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbe privilegiata l'informazione sportiva (e solo relativa agli sport professionistici a squadre) a discapito dell'informazione riguardante altri eventi di grande interesse per il pubblico, applicare anche al Regolamento generale in materia di diritto di cronaca il limite di tre minuti, sia pure con alcuni accorgimenti, come anche proposto da piu' operatori, in modo da equilibrare la durata dell'estratto alla durata dell'evento. Se e' possibile, quindi, estendere il limite massimo di durata dell'estratto da novanta secondi a tre minuti, tale estensione puo' valere solo per eventi di durata considerevole; per quanto concerne, invece, eventi di durata ridotta, quali, ad esempio, le discipline di lotta, si ritiene di dover prevedere un limite massimo differente, il cui calcolo e' parametrato alla succitata prassi, pari al 3% dell'intera durata dell'evento, analogamente a quanto accade per il calcio, dove i tre minuti sono parametrati sui novanta minuti di durata ordinaria dell'evento, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza. Si condivide la proposta di alcuni soggetti intervenuti alla consultazione, di introdurre un embargo orario alla diffusione degli estratti al fine di tutelare i diritti di trasmissione degli assegnatari degli stessi. Sempre per considerare la prassi italiana in materia, si rammenta che il decreto legislativo n. 9/2008 pone un limite temporale di tre ore dalla conclusione dell'evento a tutela di categorie intermedie di diritti trasmissivi, quali gli highlights, al fine di evitarne il depauperamento a seguito della sovrapposizione della trasmissione di brevi estratti di cronaca. Tali highlights, infatti, possono essere esercitati a partire da un'ora dalla conclusione dell'evento e non possono superare la durata di quattro minuti per evento, fino ad un massimo di quaranta minuti per l'intera giornata di campionato. Nei casi che qui ci occupano, invece, non esiste una via mediana tra il diritto di esclusiva ed il diritto di cronaca, sicche' appare ragionevole, in termini di contemperamento tra interessi contrapposti, prevedere un embargo di un'ora tra la conclusione dell'evento e la trasmissione dei brevi estratti di tre minuti. Benche' si ritenga che questa affermazione sia condivisibile se interpretata nel senso piu' favorevole nei confronti degli utilizzatori dei brevi estratti - tant'e' che il presente Regolamento fornisce una tutela minima del diritto di cronaca, per cui e' possibile che contratti piu' particolareggiati con i titolari dei diritti di esclusiva possano consentire ulteriori spazi per l'informazione - resta fermo che la disciplina pattizia non puo' mai contenere disposizioni piu' restrittive rispetto alla tutela minima dettata dal Regolamento. In merito alla questione degli eventi locali si rappresenta che la questione costituisce gia' oggetto di disciplina sufficientemente chiara dall'art. 3, comma 2, del Regolamento che limita l'accesso ai brevi estratti ai soli eventi di interesse per l'ambito territoriale legittimamente servito, quindi non si ravvisa la necessita' di apportare ulteriori modifiche al testo. La questione sollevata in merito alla cumulativita' degli estratti appare meritevole di chiarimento ed il testo e' stato conseguentemente riformulato con un richiamo alle immagini da utilizzare nelle successive edizioni dei notiziari e riferendo espressamente la durata complessiva dei tre minuti a ciascun evento. Il calcolo dei minuti complessivi va naturalmente svolto con riferimento ad immagini che non costituiscono replica di immagini gia' trasmesse in occasione di precedenti edizioni dei notiziari. Conformemente alla Direttiva e al Testo unico, infine, la questione della ritrasmissione in modalita' non lineare dei brevi estratti gia' oggetto di trasmissione nel corso di notiziari contenuti in palinsesti gia' trova espressione nell'art. 3, comma 3, del Regolamento che si reputa sufficiente al riguardo. |
| Art. 4
Messa a disposizione del materiale audiovisivo Posizioni principali dei soggetti intervenuti Un soggetto non condivide la previsione dell'accesso al segnale o di un accesso al luogo in cui si svolgono gli eventi e suggerisce di prevedere un accesso in via telematica all'evento nella sua interezza e, solo laddove cio' non fosse possibile, l'accesso al segnale; altro suggerisce all'Autorita' di prevedere un sistema alternativo di fornitura delle immagini, lasciando libero il fornitore dei servizi nella scelta del mezzo. Entrambi esprimono perplessita' sulla possibilita' di un accesso al luogo dell'evento. Un altro soggetto chiede di precisare che il compenso per l'accesso ai brevi estratti non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso. Osservazioni dell'Autorita' Con riferimento alla questione dell'accessibilita' ai luoghi di svolgimento dell'evento, diversi soggetti hanno evidenziato che non rientra nella disponibilita' delle emittenti assegnatarie dei diritti la potesta' di consentire l'accesso a luoghi di svolgimento dell'evento, la cui gestione e' affidata agli organizzatori degli eventi medesimi. Cio' posto, e' evidente che i fornitori dei servizi di media audiovisivi, che intendano fruire dei brevi estratti, debbano essere messi nella condizione di poter accedere all'evento, in quanto espressione del diritto di cui all'art. 21 Cost., considerato non solo dal punto di vista del suo profilo attivo di liberta' di manifestazione del pensiero, anche in forma di cronaca, ma altresi' dal punto di vista passivo di diritto ad essere informati e di ricercare le informazioni. Proprio quest'ultimo aspetto interessa la tematica dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono eventi di grande interesse pubblico. Al giornalista deve, infatti, essere dato libero accesso alle fonti di informazione necessarie per l'esercizio del diritto di cronaca. A tal proposito, nell'ambito della disciplina del diritto di cronaca dettata dal decreto legislativo n. 9/2008 e dal regolamento attuativo n. 405/09/CONS, e' fatto obbligo all'organizzatore della competizione e all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici, le immagini salienti e correlate, contrassegnate dal logo dell'organizzatore della competizione, che poi quest'ultimo selezionera', nei limiti temporali concessi. In ogni caso deve essere garantita la possibilita' di acquisire le immagini al fine di esercitare il diritto di cronaca. In subordine, qualora non venisse consentita l'acquisizione delle immagini, deve essere consentito l'accesso agli impianti al fine di riprendere l'evento. Nel caso di specie, dove l'Autorita' non e' provvista del potere regolamentare rispetto a soggetti diversi dalle emittenti quali sarebbero gli organizzatori, le disposizioni in materia di accesso ai luoghi sono state eliminate, mentre, come auspicato da alcuni operatori, e' stato precisato che l'accesso al segnale deve essere concesso, conformemente a quanto previsto dall'art. 32-quater, comma 2, lettera a), del Testo unico, laddove l'organizzatore dell'evento non consenta l'accesso alle immagini in forma telematica. Si precisa, inoltre, nel testo dell'articolo, che il compenso per l'accesso ai brevi estratti non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso. |
| Art. 5
Procedura relativa alle controversie Posizioni principali dei soggetti intervenuti Alcuni soggetti non condividono la previsione in materia di risoluzione delle controversie. In caso di mantenimento della disposizione, suggeriscono di consentire l'accesso alla procedura solo su richiesta congiunta di tutte le parti interessate. Altro soggetto condivide, invece l'orientamento dell'Autorita' sul punto, mentre altri ancora non commentano la disposizione. Osservazioni dell'Autorita' Come modalita' di tutela ulteriore rispetto a quella in ogni caso offerta, anche in via d'urgenza, dal giudice ordinario, si ritiene di mantenere la disposizione, precisando che l'attivazione della procedura puo' avvenire solo su richiesta congiunta delle parti. |
| Art. 6
Attivita' di controllo e sanzionatoria Posizioni principali dei soggetti intervenuti Un soggetto propone di inserire il meccanismo della diffida nei procedimenti per accertare le violazioni del Regolamento in questione. Osservazioni dell'Autorita' Si ritiene che le disposizioni relative alle attivita' di controllo e sanzionatoria vadano conservate immutate, in quanto corrispondono a quelle previste in via generale. La reintroduzione del meccanismo della diffida, di cui alla legge n. 223/1990, nel procedimento sanzionatorio non appare confacente alle finalita' del presente Regolamento e costituirebbe, peraltro, un'inversione di tendenza rispetto alle ultime modifiche intervenute sulla materia. Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di regolamento posto in consultazione; Vista la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali; Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera: Articolo unico
1. L'Autorita' adotta il Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 17 dicembre 2010
Il Presidente: Calabro' I Commissari relatori: Magri-Napoli |
| Allegato A Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Autorita'», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249; b) «Testo unico», il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 cosi' come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44; c) «evento di grande interesse pubblico»: l'evento singolo, consistente o in una gara sportiva disputata in un giorno solare o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa cosi' come offerta alla visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo ed e' organizzato in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva in via esclusiva relativi a tale evento, quali in via esemplificativa: le giornate di gara delle Olimpiadi estive ed invernali; la finale e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; la finale e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nel campionato europeo di calcio; tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League; le tappe del Giro d'Italia; i Gran Premi automobilistici di Formula 1; i Gran Premi motociclistici di Moto GP; le finali e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby; le finali e tutte le partite di interesse per atleti italiani o per la squadra nazionale italiana dei tornei «Australian open», «Roland Garros», «Wimbledon» e «Us Open» (tornei del Grande Slam), degli Internazionali d'Italia di tennis e della Coppa Davis; il campionato mondiale di ciclismo su strada; le regate di vela dell'Americas Cup; le singole manifestazioni di carattere culturale o artistico, quali festival, mostre e concorsi, religioso o di grande interesse pubblico; d) «notiziari», trasmissioni informative a carattere generale, anche in relazione alla natura tematica del canale, con esclusione di quelli a scopo di intrattenimento, con programmazione regolare all'interno di fasce orarie prestabilite; 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del Testo unico. Art. 2.
Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio audiovisivo di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva, anche se non integralmente o su una sola piattaforma ed indipendentemente dall'eventuale codifica del segnale, da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al Testo unico. Art. 3.
Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca
1. Il diritto di utilizzare brevi estratti di cronaca e' riconosciuto a tutte le emittenti televisive, anche analogiche, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica utilizzata, dalla modalita' di trasmissione in chiaro o criptato e dall'ambito territoriale. 2. Alle emittenti televisive anche analogiche operanti in ambito locale e' consentita l'acquisizione e la diffusione di immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sugli eventi di grande interesse pubblico che interessano l'ambito territoriale legittimamente servito. 3. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possono utilizzare i brevi estratti di cronaca esclusivamente all'interno degli identici programmi gia' trasmessi dal medesimo fornitore di servizi di media in modalita' lineare. 4. L'utilizzo di immagini dell'evento per i brevi estratti di cronaca e' consentito, nel limite della durata complessivamente non superiore ai tre minuti per ciascun evento, esclusivamente nell'ambito dei notiziari, anche in edizioni successive, a partire da un'ora dalla conclusione dell'evento fino a 48 ore dalla conclusione dello stesso. Per gli eventi di durata particolarmente ridotta, i brevi estratti devono avere una durata proporzionata e comunque non superiore al tre per cento della durata dell'evento. Art. 4.
Messa a disposizione del materiale audiovisivo
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, l'organizzatore dell'evento di grande interesse pubblico puo' mettere direttamente a disposizione delle emittenti televisive un sistema telematico che consenta di prendere visione dell'evento stesso nella sua interezza e di estrapolarne, nel rispetto del diritto d'autore e connessi e di ogni altro diritto di proprieta' intellettuale, brevi estratti di cronaca per la complessiva durata prevista all'art. 3. In subordine, le emittenti televisive, anche analogiche, accedono al segnale di trasmissione o di contribuzione del soggetto assegnatario dei diritti e scelgono liberamente le immagini dalle quali estrapolare i brevi estratti, per la durata complessiva non superiore a tre minuti, indicandone la fonte mediante apposita scritta in sovraimpressione per tutta la durata dell'estratto. 2. Le condizioni di accesso di cui al comma precedente sono comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento, e comunque non oltre una settimana prima della data dell'evento, e sono concesse a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. L'eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso. Art. 5.
Procedura relativa alle controversie
1. Nei casi in cui si verifichi una controversia tra emittenti con riferimento alla trasmissione di un evento di grande interesse pubblico trasmesso in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, rispetto alla qualificazione dell'evento quale avente grande interesse pubblico, alla definizione delle modalita' tecniche di trasmissione dei brevi estratti o alla corresponsione di un equo compenso per la l'accesso al segnale dell'emittente o al luogo di svolgimento dell'evento, si applica, nel caso in cui tutte le parti interessate alla controversia ne facciano richiesta congiunta, la disciplina procedurale prevista dal regolamento allegato alla delibera n. 352/08/CONS. 2. Si intendono attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal Regolamento di cui al comma 1 in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, per Direzione la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali e per Direttore il Direttore della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali. Art. 6.
Attivita' di controllo e sanzionatoria
1. L'Autorita' provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta invieranno i soggetti interessati. 2. All'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
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