Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 16 dicembre 2010 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Certiquality Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame d'Oca di Mortara». |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 1165/04 del 24 giugno 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara»; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2008, con il quale l'organismo «Certiquality Srl», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 21 dicembre 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che il Consorzio di tutela del Salame d'oca di Mortara ha comunicato di confermare «Certiquality Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Certiquality Srl» la predisposizione del piano dei controlli; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Certiquality Srl»;
Decreta:
Art. 1
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Certiquality Srl» con decreto 21 dicembre 2007, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1165/04 del 24 giugno 2004 e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso. |
| Art. 2
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 dicembre 2007. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2010
Il direttore generale: La Torre |
|
|
|