Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela del primitivo di Manduria intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Primitivo di Manduria Dolce Naturale»; Visto il parere favorevole della regione Puglia sull'istanza di cui sopra; Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 8 novembre 2010 a Manduria Uggiano Montefusco (Taranto); Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Manduria Uggiano Montefusco (Taranto) in data 8 novembre 2010, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 novembre 2010, presente il rappresentante della regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |