Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2010
Definizione di una procedura per il recupero dell'aggio sui ruoli di provenienza comunitaria.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della direttiva 2001/44/CE del Consiglio del 15 giugno 2001, che ha modificato la direttiva 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia, nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise, successivamente codificata dalla direttiva 2008/55/CE del Consiglio del 26 maggio 2008;
Visto l'articolo 5, comma 7, del citato decreto legislativo n. 69 del 2003, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze recuperai crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero che si applica a crediti analoghi nell'ordinamento interno;
Visto l'articolo 5, comma 9, del suddetto decreto legislativo n. 69 del 2003, in base al quale il rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca puo' essere effettuato solo qualora il recupero dei crediti presenti una difficolta' particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, secondo modalita' specifiche di rimborso appositamente concordate tra l'autorita' richiedente e l'autorita' adita;
Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2003, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con uno o piu' decreti ad adottare le disposizioni di attuazione dello stesso decreto legislativo;
Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;
Visto il regolamento (CE) n. 1179/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei cre risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure;
Visto l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dall'articolo 32 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che l'attivita' degli agenti della riscossione e' remunerata con un aggio pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, il quale e' a carico del debitore nella misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo e a carico dell'ente creditore per la restante parte dell'aggio, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, ovvero, integralmente a carico del debitore, in caso contrario;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 18 novembre 2005, concernente norme di esecuzione per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2005, concernente norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea;
Visti gli articoli 24 e 56 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo il della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerata la necessita' di adottare una procedura la quale consenta che quanto riscosso dall'agente della riscossione a seguito della richiesta di recupero dell'autorita' richiedente dell'altro Stato membro sia riversato allo Stato stesso, al lordo dell'aggio a carico dell'Erario;

Decreta:

Art. 1

Procedura per il recupero dell'aggio
sulle somme versate all'autorita' estera richiedente

L'agente della riscossione riversa all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro le somme recuperate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69.
L'importo spettante a titolo di aggio e' trattenuto dall'agente della riscossione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, previa autorizzazione da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate al quale sia stata precedentemente presentata apposita istanza, anche per via telematica, utilizzando uno schema conforme al modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6. L'Agenzia delle entrate provvede ad effettuare le necessarie regolazioni contabili a valere sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Sull'importo spettante a titolo di aggio sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del versamento all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro fino alla data di adozione del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2.
Qualora l'importo spettante per l'aggio non possa essere utilizzato in diminuzione dai versamenti di cui al comma 2, l'agente della riscossione chiede, anche in via telematica, il rimborso al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate. L'Ufficio controlla la correttezza della richiesta ed eroga il rimborso degli aggi non trattenuti.
Nel caso in cui le somme riscosse e riversate dall'agente della riscossione allo Stato membro richiedente al lordo dell'aggio conseguono ad una iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle dogane, l'autorizzazione di cui al comma 2 ovvero il rimborso di cui al comma 4 sono disposti dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente. A tal fine, l'agente della riscossione presenta l'istanza di autorizzazione ovvero di rimborso per il tramite del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, che procede alla verifica della richiesta e la trasmette al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello di cui al comma 2. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', stabilite le modalita' operative dei commi 4 e 5.
 
Art. 2

Disposizioni transitorie

1. L'agente della riscossione recupera, mediante la procedura di cui all'articolo 1, gli importi spettanti a titolo di aggio relativi alle somme versate all'autorita' richiedente nel periodo dal l° dicembre 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' gli eventuali importi versati alla suddetta autorita' richiedente, nel medesimo periodo, a titolo di integrazione dei versamenti eseguiti al netto dell'aggio. A tal fine, l'agente della riscossione presenta l'istanza di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6 del citato art. 1. Per i predetti importi l'Agenzia delle entrate effettua la regolazione contabile, come previsto dal comma 2 dell'art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro: Tremonti
 
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