IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acqua coltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il Reg. (CE) 2371/2002 del 20 dicembre 0202, relativo allo sfruttamento sostenibile delle risorse; 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mare Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 Visto il Reg. (CE) n. 1967/06, del 21 dicembre e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto in particolare l'art. 13, par. 2, del Reg. 1967/2006 che dispone il divieto all'uso da reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa e il par. 11 del medesimo articolo che autorizza, qualora sussistano determinati requisiti, l'uso da reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 miglia nautiche; Vista la nota della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, n. 21391 del 16 luglio 2009, contenente la comunicazione alla Commissione Europea di deroga in materia di distanza minima dalla costa per le reti da traino; Vista la nota della stessa Commissione n. Mare/D2/FB/stb D (2010) del 10 maggio 2010, a riscontro della nota sopra indicata della Direzione Generale; Ritenuto pertanto necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 13, par. 11 del predetto Regolamento, l'uso delle reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 mg, per tutti i Compartimenti marittimi della Calabria; Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco allegato al presente decreto al fine di garantire l'esercizio della pesca con reti a strascico, in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 13 del Reg. (CE) n.1967/2006, anche alle imbarcazioni che stazionano nei Compartimenti marittimi della Calabria e che ivi esercitano la pesca a strascico da almeno tre anni; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 18 novembre 2010, ha espresso parere favorevole;
Decreta
Art. 1
1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di cui alla vigente normativa in materia di conservazione delle risorse del mare e tutela biologica e/o ambientale, in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 13 del Reg. CE n. 1967/2006, in premessa citato, negli specchi acquei antistanti i Compartimenti marittimi della Calabria, ricompresi nella fascia tra 0,7 ed 1,5 miglia nautiche dalla linea di costa, e' consentito per le unita' da pesca di cui all'allegato elenco l'uso di reti a strascico, a condizione che la profondita' del fondale non sia inferiore all'isobata dei 50 metri. 2. Le imbarcazioni non incluse nell'allegato elenco, stazionate nei Compartimenti marittimi della Calabria e che ivi esercitano la pesca a strascico da almeno tre anni, possono presentare, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, apposita istanza di autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, previa attestazione dei predetti requisiti da parte della Capitaneria di porto competente. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 27 dicembre 2010
Il direttore generale: Abate |