Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 dicembre 2010
Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lecar Gold».


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il decreto del 2 ottobre 2006, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 9 febbraio 2010, con il quale e' stato autorizzato il prodotto fitosanitario denominato ANTIGRAM GOLD, con n. 13455 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano via Gallarate 139, contenente la sostanza attiva S-metolachlor;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2005, che recepisce la direttiva 2005/3/CE della Commissione del 19 gennaio 2005, concernente l'iscrizione della sostanza attiva S-metolachlor nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 marzo 2015;
Vista la domanda presentata in data 2 luglio 2007 e successiva integrazione del 16 marzo 2009 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere la conferma dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;
Visto il parere espresso in data 13 aprile 2010 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 favorevole alla conferma dell'autorizzazione del prodotto in questione, con inserimento in etichetta di ulteriori avvertenze relative alla protezione delle acque e degli organismi non bersaglio, fino al 31 marzo 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva S-metolachlor in allegato I;
Vista la nota dell'Ufficio in data 1° luglio 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota pervenuta in data 7 settembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

E' confermata fino al 31 marzo 2015 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato ANTIGRAM GOLD registrato al n. 13455 con decreto del 2 ottobre 2006 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano via Gallarate 139, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, preparato negli stabilimenti e nelle taglie gia' autorizzate.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare le confezioni di prodotto fitosanitario non ancora immesse in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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