Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 4 ottobre 2010 |
Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali; Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001; Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001); Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012»; Visto in particolare il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, e' determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Visti i commi 471 e 472 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, si provveda annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale, ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarieta' sociale e alle regioni e province autonome nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50% degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi; Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n 328; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «L'istituzione del Ministero della salute», con conseguente modifica della denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in luogo della precedente «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»; Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»; Visto l'art. 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, non sono piu' finanziati a valere su tale Fondo, bensi' tramite appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che designa il 2010 Anno europeo della lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e definisce obiettivi e principi guida del citato anno europeo; Considerato che, in particolare, all'art. 2, comma 1, lettera d), della suddetta decisione, tra gli obiettivi e i principi guida dell'Anno europeo si indica il «riaffermare il fermo impegno politico dell'Unione europea e degli Stati membri ad attivarsi con determinazione per eliminare la poverta' e l'esclusione sociale e promuovere tale impegno con azioni a tutti i livelli del potere»; Considerato che, in particolare, la suddetta decisione individua in allegato tra le priorita' delle attivita' dell'Anno europeo «l'eliminazione della discriminazione e promozione dell'inclusione sociale degli immigrati e delle minoranze etniche»; Considerata l'intesa tra la regione Emilia-Romagna e la regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, recante «Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione» che all'art. 5, punto 6, formula la proposta congiunta allo Stato di ridefinire, tra la regione Marche e la regione Emilia-Romagna, le rispettive percentuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alle regioni e alle province Autonome; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 35725, del 7 maggio 2010, registrato dalla Corte dei conti il 21 maggio 2010, foglio n. 14, registro n. 3, di anticipo sulle risorse; Considerato che il decreto suddetto ha recepito l'intesa sull'anticipo e sulla sua percentuale «per l'anno 2008 e seguenti, fino alla ridefinizione complessiva dei meccanismi di finanziamento nazionale della spesa sociale», come stabilito in sede di Conferenza unificata del 28 febbraio 2008; Considerato che la somma disponibile afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente ammonta a € 435.257.959,00; Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 435.257.959,00 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente; Acquisita in data 8 luglio 2010 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, ammontanti a € 435.257.959,00 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati: somme destinate alle Regioni € 373.911.240,18; quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano € 6.311.700,82; somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali € 55.035.018,00. Totale € 435.257.959,00. |
| Art. 2
Le somme ripartite all'art. 1 del presente decreto vengono liquidate agli enti destinatari al netto delle somme relative all'annualita' 2010 gia' anticipate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 35725, del 7 maggio 2010, registrato dalla Corte dei conti il 21 maggio 2010, foglio n. 14, registro n. 3, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, citato in premessa. |
| Art. 3
Le tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a: Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2010; Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle province autonome di Trento e Bolzano; Tab. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. |
| Art. 4
Ai sensi dell'ar. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso. A tal fine, le regioni, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso. |
| Art. 5
Le residue risorse relative alla sperimentazione del Reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo n. 237/1998, da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 1285, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non spese da parte dei comuni coinvolti nella sperimentazione entro tale data e da questi riversate, ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della stessa legge, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, saranno ripartite fra le regioni e province autonome con le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto. |
| Art. 6
Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, vista la situazione di straordinaria necessita' determinatasi a causa degli eventi sismici del 2009, saranno prioritariamente assegnate alla regione Abruzzo al fine di mantenere costante l'ammontare di risorse attribuite alla medesima regione nella Tabella n. 3 del decreto di riparto relativo all'annualita' 2009. Eventuali ulteriori risorse residuali per l'anno 2010 saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto. |
| Art. 7
Le regioni si impegnano nell'ambito delle proprie competenze e, in particolare, delle funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a dare attuazione alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che designa il 2010 Anno europeo della lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, valutando l'opportunita' di promuovere e sostenere con la necessaria priorita' interventi di lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, e in particolare diretti verso il contrasto alle poverta' estreme, l'inclusione sociale degli immigrati, l'accoglienza dei minori fuori della famiglia di origine, inclusi i minori stranieri non accompagnati, favorendo forme di supporto inclusive quali l'affidamento familiare. |
| Art. 8
Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle province autonome di Trento e Bolzano e' calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 4 ottobre 2010
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 158. |
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Parte di provvedimento in formato grafico
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