Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 4 ottobre 2010 |
Ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al Fondo per le non autosufficienze. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarieta' sociale; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009»; Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficenti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009; Visto l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministero della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'art. 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2008)» che dispone che il Fondo per le non autosufficienze e' incrementato di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministro delle politiche per la famiglia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»; Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «L'istituzione del Ministero della salute», con conseguente modifica della denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in luogo della precedente «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali». Visto l'art. 2, comma 102, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), che dispone che il Fondo per le non autosufficienze e' incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010; Visto inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazionedelle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010, Considerata l'intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 recante «Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione» che all'articolo 5, punto 6, formula la proposta congiunta allo Stato di ridefinire, tra la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna, le rispettive percentuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alle Regioni e alle Province autonome, percentuali rilevanti in quota parte anche per il riparto del Fondo per le non autosufficiente; Acquisita in data 8 luglio 2010 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1 Riparto delle risorse
1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficiente» per l'anno 2010, pari ad curo 400 milioni, sono attribuite alle Regioni per le finalita' di cui all'articolo 2 e, per una quota pari al 5 % al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di cui all'articolo 3. Il riparto alle Regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2010 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza: a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60 %; b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%. Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti. |
| Art. 2 Finalita'
1. Nel rispetto delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42: a) attivazione o rafforzamento della rete territoriale ed extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa in carico personalizzata delle persone non autosufficienti, favorendo la permanenza a domicilio e in ogni caso l'appropriatezza dell'intervento, e con la programmazione degli interventi sociali integrata con la programmazione sanitaria; b) attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficente e alla sua famiglia anche attraverso l'incremento delle ore di assistenza tutelare e/ o l'incremento delle persone prese in carico sul territorio regionale. Eventuali trasferimenti monetari sono condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base di un progetto personalizzato e in tal senso monitorati. 2, Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonche' da parte delle autonomie locali. Le prestazioni, gli interventi e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari. |
| Art. 3 Progetti innovativi e monitoraggio
1. Ai fini della promozione di interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti, nonche' di interventi in aree in cui maggiore e' il ritardo e la disomogeneita' nell'offerta di servizi, sono finanziati con le risorse del Fondo assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali iniziative sperimentali concordate con le Regioni e le Province autonome volte a: a) incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' e le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'; b) avviare percorsi di de-istituzionalizzazione e strutturare interventi per il cosiddetto «dopo di noi»; c) innovare e rafforzare l'intervento con riferimento a particolari patologie neuro-degenerative quali la malattia di Alzheimer; d) rafforzare il supporto alle famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilita' estrema; e) eventuali altre iniziative con le finalita' succitate individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonche' le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. 3. Le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficenti (SINA), gia' in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulo del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario. Le risorse derivanti dalla quota ministeriale del Fondo possono altresi' finanziare ulteriori sviluppi del SINA. |
| Art. 4 Erogazione
1. Le Regioni comunicano le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalita' di cui all'art. 2. |
| Art. 5 Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano
1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano e' calcolata al solo fine di consentire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione del relativo l'ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti. Roma, 4 ottobre 2010
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro della salute Fazio
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia Giovanardi Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 188. |
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Parte di provvedimento in formato grafico
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