Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 dicembre 2010
Riconoscimento, al sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «ortopedia e traumatologia».


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;
Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;
Visto l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;
Vista l'istanza del 1° luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe nato a Dortmund (Germania) il giorno 2 gennaio 1959, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 13 maggio 1988 dalla Regierungsprasidium Stuttgart - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;
Vista la medesima istanza del 1° luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe ha, altresi', chiesto a questo Ministero il riconoscimento rispettivamente dei propri titoli di «Spesialistgodkjenning Generell kirurgi» rilasciato in data 29 settembre 1999 e di «Spesialistgodkjenning Ortopedisk kirurgi» rilasciato in data 14 gennaio 2004 dal Den norske lægeforening - Norvegia al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «ortopedia e traumatologia»;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessato;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 13 maggio 1988 dalla Regierungsprasidium Stuttgart - Germania - al Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe, nato a Dortmund (Germania) il giorno 2 gennaio 1959, di cittadinanza tedesca, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.
 
Art. 2

Il Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
 
Art. 3

Il titolo di «Spesialistgodkjenning Generell kirurgi» rilasciato in data 29 settembre 1999 e il titolo di «Spesialistgodkjenning Ortopedisk kirurgi» rilasciato in data 14 gennaio 2004 dal Den norske lægeforening - Norvegia - al Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe, nato a Dortmund (Germania) il giorno 2 gennaio 1959, di cittadinanza tedesca, sono riconosciuti quali titoli di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «Ortopedia e traumatologia».
 
Art. 4

Il Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe, successivamente all'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, e' autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «ortopedia e traumatologia» previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione le avvenute annotazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 22 dicembre 2010

Il direttore generale: Leonardi
 
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