Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 22 dicembre 2010 |
Riconoscimento, al sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «ortopedia e traumatologia». |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE; Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo; Visto l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione; Vista l'istanza del 1° luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe nato a Dortmund (Germania) il giorno 2 gennaio 1959, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 13 maggio 1988 dalla Regierungsprasidium Stuttgart - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico; Vista la medesima istanza del 1° luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe ha, altresi', chiesto a questo Ministero il riconoscimento rispettivamente dei propri titoli di «Spesialistgodkjenning Generell kirurgi» rilasciato in data 29 settembre 1999 e di «Spesialistgodkjenning Ortopedisk kirurgi» rilasciato in data 14 gennaio 2004 dal Den norske lægeforening - Norvegia al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «ortopedia e traumatologia»; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessato; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
A partire dalla data del presente Decreto il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 13 maggio 1988 dalla Regierungsprasidium Stuttgart - Germania - al Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe, nato a Dortmund (Germania) il giorno 2 gennaio 1959, di cittadinanza tedesca, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. |
| Art. 2
Il Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione. |
| Art. 3
Il titolo di «Spesialistgodkjenning Generell kirurgi» rilasciato in data 29 settembre 1999 e il titolo di «Spesialistgodkjenning Ortopedisk kirurgi» rilasciato in data 14 gennaio 2004 dal Den norske lægeforening - Norvegia - al Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe, nato a Dortmund (Germania) il giorno 2 gennaio 1959, di cittadinanza tedesca, sono riconosciuti quali titoli di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «Ortopedia e traumatologia». |
| Art. 4
Il Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe, successivamente all'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, e' autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «ortopedia e traumatologia» previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione le avvenute annotazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Leonardi |
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