Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2011 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2010, n. 238
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Parte di provvedimento in formato grafico


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano



LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2079):
Presentato dall'on. Enrico Letta ed altri il 20 gennaio 2009.
Assegnato alla VI commissione (finanze), in sede referente, il 23 settembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VII, X, XI, XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla VI commissione (finanze), in sede referente, il 2 febbraio 2010; il 4, 12, 18, 19 e 20 maggio 2010.
Esaminato in aula il 24 maggio 2010 ed approvato il 25 maggio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2212):
Assegnato alla 6ª commissione (finanze e tesoro), in sede referente, il 15 giugno 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 10ª, 11ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 27 ottobre 2010; il 2, 3, 18 e 23 novembre 2010.
Esaminato in aula 15 dicembre 2010 ed approvato il 23 dicembre 2010.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3,del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 17 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' il
seguente:
«Art. 17 (Incentivi per il rientro in Italia di docenti
e ricercatori scientifici residenti all'estero.
Applicazione del credito d'imposta , per attivita' di
ricerca in caso di incarico da parte di committente
estero.1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei
docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di
studio universitario o equiparato, siano non
occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto
documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero
presso centri di ricerca pubblici o privati o universita'
per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata
in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni
solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in
Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo
per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non
concorrono alla formazione del valore della produzione
netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
L'incentivo di cui al presente comma si applica, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui
il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio
dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre
che permanga la residenza fiscale in Italia.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 280 a
283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modifiche, si interpretano nel senso che il credito
d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e
alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca
e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese
residenti o localizzate negli Stati membri della Comunita'
europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo ovvero in Stati o territori che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come determinata dalla
Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e'
integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1
milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come
determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre
2008, n. 203.».
- Il testo dei commi da 271 a 279 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)), e' il seguente:
«271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006
e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, e' attribuito un credito
d'imposta automatico secondo le modalita' di cui ai commi
da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del
credito d'imposta di cui al precedente periodo
eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma
279.
272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura
massima consentita in applicazione delle intensita' di
aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2007-2013 e non e' cumulabile con
il sostegno de minimis ne' con altri aiuti di Stato che
abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili
le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al
suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo
dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2
e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile, destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle
piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le
grandi imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili
nel limite del 50 per cento del complesso degli
investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente
gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi
alle medesime categorie dei beni d'investimento della
stessa struttura produttiva, ad esclusione degli
ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro
entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto
costo non comprende le spese di manutenzione.
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica
ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
54 del 4 marzo 2006, nonche' ai settori dell'industria
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il
credito d'imposta a favore di imprese o attivita' che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a
discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione
europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della
Commissione europea.
276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo
ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta
e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti
delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al
termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al
quale il credito e' concesso.
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del
presente comma e' versato entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il
periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.
278. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono adottate le disposizioni per
l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la
corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali
verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresi',
finalizzate alla valutazione della qualita' degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri
strumenti aventi analoga finalita'.
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata,
ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.».
Nota all'art. 4:
- La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 dicembre 2004, reca: «Decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro
comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e
delle competenze (Europass).».



 
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