Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 3 gennaio 2011 |
Diniego dell'abilitazione all'Istituto «CEFORP - Centro di formazione in psicoterapia e psicodiagnostica» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Vista l'istanza con la quale l'Istituto «CEFORP - Centro di formazione in psicoterapia e psicodiagnostica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze (Settignano) - via G. D'Annunzio, 209 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'; Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 dicembre 2010, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che la relazione dell'indirizzo scientifico-culturale evidenzia il riferimento ad una molteplicita' di modelli teorico-clinici differenti che non appaiono integrati in alcun modo in un quadro di riferimento unitario. L'approccio teorico si riflette nella frammentazione del piano didattico che peraltro, e' suddiviso in corsi di durata assai limitata. A fronte di intestazioni spesso assai impegnative, particolarmente problematico appare un presunto legame con le neuroscienze, anche in termini operativi valutativi, espresso senza alcun riferimento alla complessita' tecnologica e metodologica quale appare nella letteratura scientifica di riferimento. Analoga problematicita' e' espressa dal collegamento - che addirittura - e' presente nella intestazione della scuola, con l'attivita' psicodiagnostica che non appare in alcun modo connessa con la molteplicita' e complessita' degli strumenti usualmente rappresentati nella letteratura di riferimento; Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «CEFORP - Centro di formazione in psicoterapia e psicodiagnostica», con sede in Firenze (Settignano) - via G. D'Annunzio n. 209, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2011
Il direttore generale: Tomasi |
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