Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 241
Attuazione della Direttiva 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 16 dicembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214

1. Al comma 6, dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le analisi possono essere affidate a tali laboratori solo qualora i Servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare l'imparzialita', la qualita' e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attivita'.».
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Fazio, Ministro della salute

Alfano, Ministro della giustizia

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 e l'allegato A della legge 4
giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2009), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.,
cosi' recitano:
«Art. 1(Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle
direttive elencate negli allegati A e B, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli
allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia'
scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B, che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all' art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa
alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
direttiva 69/465/CE (3);
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
(Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
(Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008,
che limita la commercializzazione delle sementi di talune
specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle
sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o
"sementi certificate" (Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati (rifusione);
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che
modifica la direttiva;
2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di
analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009,
che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e
varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
localita' e regioni e minacciati dall'erosione genetica,
nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per
la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari e per la
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e
varieta'.».
- La direttiva 2000/29/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
10 luglio 2000, n. L 169.
- La direttiva 2009/143/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
4 dicembre 2009, n. L 318.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
(Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2005, n. 248, S.O.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 53, del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 53(Cooperazione fra i laboratori). - 1. I
laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche
per la determinazione degli organismi nocivi contemplati
dalle normative di competenza dei servizi fitosanitari
regionali cooperano al fine di formare una rete nazionale.
2. I laboratori dei servizi fitosanitari regionali,
nonche' le strutture laboratoristiche pubbliche operanti
nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria,
che si impegnano a collaborare con il servizio
fitosanitario nazionale sulla base di specifici protocolli
di intesa o convenzioni fanno parte della rete nazionale di
laboratori.
3. La responsabilita' tecnica dei laboratori dei
servizi fitosanitari regionali deve essere affidata ad
ispettori fitosanitari o altri tecnici abilitati.
4. I laboratori afferenti alla rete nazionale debbono
soddisfare gli standard tecnici stabiliti conformemente a
quanto previsto dall'art. 49, comma 2, lettera c).
5. La rete nazionale di laboratori e' sottoposta al
coordinamento e alla valutazione del comitato.
6. I servizi fitosanitari regionali, sotto la
responsabilita' delle proprie strutture
tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi, per limitati
periodi e per particolari esigenze, di laboratori non
facenti parte della rete, previo il parere del comitato. Le
analisi posso essere affidate a tali laboratori solo
qualora i servizi fitosanitari regionali garantiscano, per
tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a
cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare
l'imparzialita', la qualita' e la protezione delle
informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto
d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e
le sue altre attivita'.
7. Il servizio fitosanitario centrale, sentito il
parere del comitato, puo' individuare uno o piu' laboratori
della rete quali unita' di riferimento e di coordinamento
per la rete nazionale di laboratori, ciascuno per il
proprio settore di competenza.
8. Il servizio fitosanitario centrale ed i servizi
fitosanitari regionali possono avvalersi della
collaborazione degli Istituti appartenenti al consiglio per
la ricerca per l'agricoltura, istituito con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e di ogni altra
istituzione scientifica impegnata nel campo della
protezione fitosanitaria. I laboratori delle suddette
strutture pubbliche possono stipulare protocolli di intesa
o convenzioni a norma del comma 2.».



 
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