Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 dicembre 2010
Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della societa' Aeroporti di Puglia S.p.a. (Decreto n. 56083).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Visto l'accordo governativo del 12.06.2009, di recepimento dell'intesa del 19.05.2009 intervenuta presso la Regione Puglia, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la Aeroporti di Puglia Spa, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 25 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a partire dal 01.11.2009;
Visto il decreto n. 49800 del 03.02.2010 con il quale con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unita' lavorative, della societa' Aeroporti di Puglia Spa, per il periodo dal 01.11.2009 al 30.04.2010;
Visto il decreto n. 55042 del 02.11.2010 con il quale con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unita' lavorative, della societa' Aeroporti di Puglia Spa, per il periodo dal 01.05.2010 al 31.10.2010;
Vista l'istanza presentata in data 23.11.2010, con la quale la societa' Aeroporti di Puglia Spa, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 25 unita' lavorative per il periodo dal 01.11.2010 al 30.04.2011;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 25 unita' lavorative, per il periodo dal 01.11.2010 al 30.04.2011

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unita' lavorative, della societa' AEROPORTI DI PUGLIA SPA, per il periodo dal 01.11.2010 al 30.04.2011
Unita': Bari (BA), Brindisi (BR), Foggia (FG) e Grottaglie (TA).
Matricola INPS: 0905242048
Pagamento diretto: NO.
 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 
Art. 4

La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
 
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