Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a IGT "Marche". |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalle associazioni di categoria della regione Marche intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della IGT «Marche»; Ha espresso nel corso della riunione del 23 settembre 2010, parere favorevol.e al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Annesso
PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE IGT «MARCHE» Art. 1.
La indicazione geografica tipica «Marche», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata alle categorie dei prodotti vitivinicoli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
2.1. La indicazione geografica tipica «Marche» e' riservata alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli: vino: bianco, rosso e rosato, anche nella tipologia «Passito» (menzione tradizionale) e novello; «vino spumante di qualita'»: bianco, rosso e rosato; «vino spumante di qualita' di tipo aromatico»: bianco, rosso e rosato; «vino frizzante»: bianco, rosso e rosato; «mosto di uve parzialmente fermentato» o «filtrato dolce»: bianco, rosso e rosato; vino ottenuto da uve appassite, con la menzione aggiuntiva di «vino passito» o «passito», bianco, rosso e rosato; vino di uve stramature, con la menzione aggiuntiva di «vino passito» o «passito», bianco, rosso e rosato. 2.2. Le categorie dei prodotti vitivinicoli atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marche» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella regione Marche. 2.3. La indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione di uno dei vitigni sotto indicati idonei alla coltivazione nella regione Marche e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, per almeno l'85%, dai corrispondenti vitigni: Alicante N., Barbera N., Cabernet franc N., Cabernet Sauvignon N., Chardonnay B., Ciliegiolo N., Fiano B., Gaglioppo N., Grechetto B., Incrocio Bruni 54 B., Malvasia bianca di Candia B., Merlot N., Moscato bianco B., Passerina B., Pinot bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Rebo N., Riesling B., Sangiovese N., Sauvignon B., Syrah N., Trebbiano toscano B. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Marche ed ivi coltivate fino ad un massimo del 15%. 2.4. Nella designazione e presentazione dei vini, dei vini spumanti di qualita', dei vini spumanti di qualita' di tipo aromatico, dei vini frizzanti, dei mosti di uve parzialmente fermentate, dei vini ottenuti da uve appassite e dei vini da uve stramature (o vini passiti) ad indicazione geografica tipica «Marche» e' possibile utilizzare il riferimento al nome di due vitigni compresi fra quelli indicati singolarmente per le specifiche tipologie al comma 2.3, a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il vino derivante dall'uva della varieta' presente in quantita' minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale; la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati, non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del disciplinare di produzione; il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, ottenute da ciascuno dei due vitigni, non sia inferiore al corrispondente limite fissato all'art. 4 del disciplinare di produzione; il titolo alcolometrico volumico totale minimo del prodotto ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite piu' elevato di essi; l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art. 3.
La zona di produzione e vinificazione delle uve per l'ottenimento dei prodotti atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marche» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino nella regione Marche.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, e' gia' comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1 e non deve essere superiore: per i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» bianco, rosso e rosato a tonnellate 21,60; per i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione del vitigno, a tonnellate: Trebbiano toscano B.: 22,00; Sangiovese N.: 22,00; Grechetto B.: 19,00; Merlot N.: 17,40; Pinot bianco B.: 17,40; Pinot grigio G.: 17,40; Pinot nero N.: 17,40; Chardonnay B.: 17,40; Sauvignon B.: 17,40; Cabernet franc B.: 17,40; Cabernet Sauvignon N.: 17,40; Barbera N.: 19,00; Alicante N.: 17,40; Passerina B.: 20,00; Ciliegiolo N.: 17,40; Fiano B.: 20,00; Incrocio Bruni 54 B.: 20,00; Moscato bianco B.: 20,00; Rebo N.: 17,00; Syrah N.: 17,40; Riesling B.: 17,40; Malvasia bianca di Candia B.: 22,00. Le uve destinate alla produzione dei prodotti vinicoli ad indicazione geografica tipica «Marche» devono assicurare ai vini, compresi i mosti di uve parzialmente fermentati, i vini frizzanti, i vini spumanti di qualita' e i vini spumanti di qualita' di tipo aromatico, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,50% vol. per il «Marche» bianco; 9,50% vol. per il «Marche» rosato; 9,50% vol. per il «Marche» rosso e novello. Ai vini di uve stramature un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 15% vol. Ai vini ottenuti da uve appassite un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 16% vol. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione dei seguenti vitigni, devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: Alicante N.: 9,50; Barbera N.: 9,50; Cabernet franc N.: 10,50; Cabernet Sauvignon N.: 10,50; Chardonnay B.: 10,00; Ciliegiolo N.: 10,00; Fiano B.: 10,00; Grechetto B.: 10,00; Incrocio Bruni 54 B.: 10,00; Malvasia bianca di Candia B.: 9,50; Merlot N.: 10,50; Moscato bianco B.: 9,50; Passerina B.: 9,50; Pinot bianco B.: 10,00; Pinot grigio G.: 10,00; Pinot nero N.: 10,50; Rebo N.: 10,00; Riesling B.: 10,00; Sangiovese N.: 9,50; Sauvignon B.: 10,00; Syrah N.: 10,00; Trebbiano toscano B.: 9,50. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori dei titoli alcolometrici volumici naturali minimi possono essere ridotti dello 0,50% vol. La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
La vinificazione delle uve destinate a produrre vini a indicazione geografica tipica «Marche» avviene all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 a decorrere dall'entrata in vigore del presente disciplinare. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate all'ottenimento dei prodotti vitivinicoli ad indicazione geografica tipica «Marche» possono essere destinate alla produzione del vino «passito», vino ottenuto da uve appassite e del vino di uve stramature, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento (anche in vigna) che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. La resa massima di uva fresca in vino, sia per il vino «passito», sia per il vino ottenuto da uve appassite sia per il vino di uve stramature, non deve essere superiore al 50%. L'immissione al consumo del vino a indicazione geografica tipica «Marche» nelle categorie vino «passito», vino ottenuto da uve appassite e vino di uve stramature, non puo' avvenire prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6.
Le categorie dei prodotti vitivinicoli ad indicazione geografica tipica «Marche», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: vino, anche nella tipologia «passito», vino spumante di qualita', vino spumante di qualita' di tipo aromatico, vino frizzante: «Marche» bianco 9,50% vol.; «Marche» rosso 10,00% vol.; «Marche» rosato 10,00% vol. I vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione del vitigno devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: Alicante N.: 10,50; Barbera N.: 10,50; Cabernet franc N.: 11,00; Cabernet Sauvignon N.: 11,00; Chardonnay B.: 10,50; Ciliegiolo N.: 10,50; Fiano B.: 10,50; Grechetto B.: 10,50; Incrocio Bruni 54 B.: 10,50; Malvasia bianca di Candia B.: 10,50; Merlot N.: 10,50; Moscato bianco B.: 10,50; Passerina B.: 10,00; Pinot bianco B.: 10,50; Pinot grigio G.: 10,50; Pinot nero N.: 11,00; Rebo N.: 10,50; Riesling B.: 10,50; Sangiovese N.: 10,00; Sauvignon B.: 10,50; Syrah N.: 10,50; Trebbiano toscano B.: 10,00. Per tali vini e' ammesso un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol.; vino novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; mosto di uve parzialmente fermentato: «Marche» bianco 9,50% vol.; «Marche» rosso 10,00% vol.; «Marche» rosato 10,00% vol., di cui un titolo alcolometrico effettivo minimo superiore ad 1% vol. ed inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale; vino ottenuto da uve appassite: «Marche», bianco, rosso e rosato, non inferiore a 16,00% vol., di cui un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9% vol.; vino di uve stramature: «Marche», bianco, rosso e rosato, non inferiore a 15% vol. ed un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12% vol. Alla indicazione geografica tipica «Marche» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da creare confusione o trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Marche» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
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