Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2009
Autorizzazione ad assumere per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure di reclutamento ordinario e autorizzazione ad assumere per le esigenze del Consiglio di Stato, mediante procedure di stabilizzazione.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 % di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 526, della predetta legge il quale prevede che per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;
Visto l'art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure selettive e che le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi da 90 a 94;
Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed in particolare l'art. 41, comma 1, come modificato dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 15, il quale proroga il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, mediante procedure di stabilizzazioni di personale di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 206, n. 296, al 31 dicembre 2010;
Vista la nota del Consiglio di Stato prot. n. 25207 del 23 novembre 2009 con la quale la predetta amministrazione chiede l'autorizzazione alla stabilizzazione di n. 3 unita' di personale, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della predetta legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;
Considerato che l'onere previsto per le assunzioni non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, che risultano per il Consiglio di Stato pari ad euro 291.305,08;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009, n. 21377 con la quale viene richiesta l'autorizzazione ad assumere n. 17 unita' di personale dell'area III, F1, per un onere complessivo annuo a regime di euro 584.402,54, a fronte di risorse disponibili per cessazioni di personale avvenute nell'anno 2007, il cui ammontare, pari al 20 per cento dei risparmi, risulta essere di euro 600.332,30;
Ritenuto di accogliere l'urgenza rappresentata di assunzione a tempo indeterminato secondo la procedura speciale di stabilizzazione per il Consiglio di Stato e la procedura ordinaria di reclutamento per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure di reclutamento ordinario di n. 17 unita' appartenenti all'area III, fascia retribuitiva F1, per un onere annuo a regime pari a euro 584.402,54. Le predette assunzioni di personale possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2010.
 
Art. 2

1. Il Consiglio di Stato puo' procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione di 3 unita' appartenenti all'area II, F3, assistente per un onere annuo a regime pari a euro 105.630,42.
2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2010. Sara' cura dell'amministrazione verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di stabilizzazione, nel rispetto della Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007 e della circolare dello stesso Ministro n. 5 del 18 aprile 2008. La stessa amministrazione e' responsabile degli accertamenti effettuati e della regolarita' delle assunzioni a tempo indeterminato che ne derivano.
 
Art. 3

1. Le Amministrazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono tenute, entro e non oltre il 31 marzo 2011, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale stabilizzato e quello assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di stabilizzazione e di assunzione dovranno altresi' fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
2. All'onere derivante dalle assunzioni di cui agli articoli 1 e 2 si provvede rispettivamente nell'ambito delle disponibilita' del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del bilancio del Consiglio di Stato.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 20, foglio n. 1
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone