Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2011 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 22 luglio 2010
Collegamento autostradale di connessione tra le citta' di Brescia, Bergamo e Milano. Atto aggiuntivo alla convenzione C.A.L. S.p.A. - Bre. Be. Mi. S.p.A. nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 72/2010).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modificazioni ed integrazioni e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 979, ha previsto che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore per la realizzazione dell'autostrada diretta Brescia - Bergamo - Milano e di altre due autostrade lombarde venissero trasferiti da ANAS S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione di dette infrastrutture e da costituire in forma societaria e partecipata dalla stessa ANAS S.p.A. e dalla Regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 264 e seguenti, autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP) al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto mediante la prestazione di garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che riporta all'allegato 1 - nell'ambito del «Sistema plurimodale padano», tra i sistemi stradali ed autostradali - la infrastruttura denominata «Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano e Passante di Mestre» con un costo di 2.737,222 milioni di euro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Lombardia, tra i «Corridoi autostradali e stradali» include il «Collegamento autostradale Brescia, Bergamo e Milano (Bre.Be.Mi)»;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 120 (Gazzetta Ufficiale n. 263/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della «linea AV/AC Milano-Verona»;
Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n. 263/2005), con la quale questo Comitato, rilevato che l'Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano e' incluso nell'Intesa generale quadro stipulata tra il Governo e la Regione Lombardia l'11 aprile 2003, ha:
approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del collegamento autostradale di connessione tra le citta' di Brescia, Bergamo e Milano, fissando in 1.580 milioni di euro il limite di spesa dell'intervento;
preso atto che il Soggetto aggiudicatore dell'intervento era l'ANAS, costituita in societa' per azioni a norma del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178;
preso atto altresi' che l'A.TI. Brebemi S.p.A. ed altri, a seguito di apposita gara, e' risultata aggiudicataria della concessione di costruzione ed esercizio del collegamento autostradale tra Brescia, Bergamo e Milano e che la relativa convenzione e' stata stipulata con ANAS S.p.A. il 24 luglio 2003 ed approvata con decreto interministeriale del 16 ottobre 2003;
demandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di sottoporre a questo Comitato, d'intesa con la Regione Lombardia, una relazione istruttoria in ordine ai sovraccosti registrati rispetto al costo dell'opera evidenziato nella nota ANAS del 3 maggio 2004 e connessi all'affiancamento alla citata linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona, alle prescrizioni della Commissione Speciale VIA e della citata Regione ed ai maggiori oneri derivanti da aggiornamenti normativi e dei costi di materiali di costruzione;
Vista la delibera 20 dicembre 2005, n. 142 (Gazzetta Ufficiale n. 166/2006), con la quale questo Comitato ha:
preso atto dei contenuti della relazione sui «sovraccosti», predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Regione Lombardia in esito al mandato conferito con la citata delibera n. 93/2005, quantificando in euro 1.235.170.000 il costo complessivo dell'opera - inclusivo di detti sovraccosti, ma al netto dei ribassi d'asta applicati, nella misura originariamente stimata, anche sul costo dei lavori aggiuntivi - e confermando comunque in euro 1.580.000.000 il «limite di spesa» dell'intervento;
disposto che ANAS S.p.A. redigesse un piano economico-finanziario nel quale individuare, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, le misure atte a fronteggiare il maggior costo dell'intervento, prevedendo che il citato Ministero sottoponesse a questo Comitato stesso le linee generali del predetto piano prima dell'approvazione del medesimo, da effettuare con le procedure di rito;
Vista la delibera 6 aprile 2008, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, ha confermato - nell'articolazione del «Sistema plurimodale padano» - l'«Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano»;
Considerato che in data 19 febbraio 2007 e' stata costituita - ai sensi del citato art. 1, comma 979, della legge n. 296/2006 - la «Concessioni Autostrade Lombarde S.p.A.» (CAL S.p.A.);
Considerato che con delibera 4 ottobre 2007, n. 109 (Gazzetta Ufficiale n. 256/2007), questo Comitato ha preso atto dei contenuti dello schema di «convenzione unica» tra CAL S.p.A. e la Societa' di progetto Brebemi S.p.A. - predisposto ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni - ed ha espresso valutazione positiva sullo schema stesso, formulando alcune prescrizioni da recepire nella stesura definitiva della convenzione;
Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 gennaio 2008 e registrato alla Corte dei Conti in data 31 gennaio 2008, e' stata approvata la «convenzione unica» tra CAL S.p.A. e la Societa' di progetto Brebemi S.p.A.; convenzione che, al punto 11.3, prevede, tra l'altro, che il piano economico-finanziario venga aggiornato in sede di approvazione del progetto definitivo;
Considerato che con delibera 26 giugno 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 185/2009), questo Comitato ha, tra l'altro:
approvato - con prescrizioni e raccomandazioni - il progetto definitivo dell'intervento «Collegamento autostradale di connessione tra le Citta' di Brescia, Bergamo e Milano» con il nuovo limite di spesa pari a euro 1.611.300.250;
richiesto, al punto 2.1., che C.A.L. S.p.A. e il concessionario provvedano alla stipula di apposito atto aggiuntivo alla «convenzione unica» precedentemente citata, da approvare nelle forme di rito, per adottare il nuovo piano economico-finanziario che sostituisca quello allegato a detta «convenzione unica»;
precisato che il nuovo piano, soprattutto in presenza di eventi che incidano positivamente sui contenuti del piano stesso, puo' recare scostamenti, in termini di livelli tariffari e di «valore di subentro», rispetto al piano allegato al progetto definitivo e senza superare i valori da quest'ultimo definiti, che sono quindi da considerare valori massimi, fermo restando le indicazioni della delibera n. 109/2007 sui valori del parametro X per i periodi regolatori successivi al primo e rilevanti ai fini dell'adeguamento annuale;
previsto, altresi', che lo schema di atto aggiuntivo gli venga trasmesso, per un preventivo parere, qualora il nuovo piano presenti modifiche rispetto a quello valutato all'epoca ovvero nell'ipotesi che l'atto aggiuntivo tratti punti ulteriori rispetto all'adozione del piano;
invitato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad informare il Comitato stesso in merito all'attivazione del Fondo di Garanzia sulle Opere Pubbliche («F.G.O.P.») tenendo conto che l'eventuale mancata o diversa prestazione della garanzia di cui al medesimo Fondo comporta l'attivazione della procedura di cui al punto 11.8 della convenzione vigente;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione - con nota in data 13 ottobre 2009, n. 40329, ha trasmesso l'atto aggiuntivo sottoscritto tra C.A.L S.p.A. e la concessionaria in data 7 settembre 2009 ai sensi del punto 2.1 della citata delibera n. 42/2009;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto - con nota del 21 luglio 2010 n. 31658, nel trasmettere nuovamente l'atto aggiuntivo citato all'alinea precedente - ha, altresi', tra l'altro, trasmesso una nota di C.A.L. S.p.A datata 20 luglio 2010 prot. CAL -200710-00001 - con cui il concedente dichiara:
a) il venire meno della necessita' di prestazione della garanzia a valere sul Fondo di Garanzia sulle Opere Pubbliche («F.G.O.P.») di cui all'art. 2, comma 264-270, della legge n. 244/2007;
b) la sostanziale invarianza dei principali elementi del piano economico-finanziario, con particolare riferimento ai livelli tariffari e al valore di subentro, di cui al piano economico-finanziario allegato al progetto definitivo;
c) l'invarianza del valore residuo dell'infrastruttura e l'aderenza al valore di mercato;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - con la medesima nota - ha richiesto che questo Comitato prenda atto di quanto sopra, previo parere dell'Unita' tecnica finanza di progetto;
Considerato che l'Unita' tecnica finanza di progetto - con nota 21 luglio 2010 DIPE, n. 3284 P - ha ritenuto necessario che concedente e concessionario attestino che la mancata attivazione della citata garanzia conserva inalterato, oltre ai livelli tariffari e al valore di subentro, anche il costo complessivo del debito;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

Dei contenuti della nota di C.A.L. S.p.A. datata 20 luglio 2010 prot. CAL -200710-00001;
Delle valutazioni fornite dall'Unita' tecnica finanza di progetto in ordine alla necessita' che il costo del debito resti inalterato rispetto ai valori contenuti nel piano economico-finanziario allegato al progetto definitivo gia' approvato con la delibera di questo Comitato 26 giugno 2009, n. 42 e che, del pari, restino inalterati sia i livelli tariffari che il valore di subentro, come individuati nel citato piano economico-finanziario;

Invita
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad acquisire l'attestazione da parte di C.A.L. S.p.A. e del concessionario circa l'invarianza del costo del debito, nel caso sia gia' intervenuta la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del concessionario stesso, ovvero l'attestazione circa il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del Codice dei contratti pubblici, in linea con i valori del piano economico-finanziario gia' esaminato dall'Unita' tecnica finanza di progetto nel rispetto dei valori massimi di cui al punto 2.1. della delibera di approvazione del progetto definitivo.
Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: Berlusconi
Il Segretario : Micciche'
 
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