Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 gennaio 2011
Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia con indirizzo in psicologia medica» ad istituire e ad attivare nella sede di Padova un corso di specializzazione in psicoterapia.


IL DIRETTORE GENERALE per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
Vistoin particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Vistoil decreto in data 3 agosto 2009, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista la reiterazione dell'istanza con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia con indirizzo in psicologia medica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Padova - via Longhin, 103 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 dicembre 2010, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attivita' istruttoria svolta, pur apprezzando il lavoro di approfondimento fatto dai proponenti, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il modello proposto e' adeguato per una formazione post-laurea piu' specifica e limitata, ma non e' adeguato come percorso formativo per una scuola di abilitazione alla psicoterapia;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia con indirizzo in psicologia medica» con sede in Padova - via Longhin, 103, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2011

Il direttore generale: Tomasi
 
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