Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 3 gennaio 2011 |
Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Centro studi psicosomatica» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza; Vistoin particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modificazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'istituto «Centro studi psicosomatica» e' stato autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia; Visto il decreto in data 27 aprile 2001 con cui e' stata confermata l'abilitazione all'istituto predetto nella sede principale di Roma; Visto il decreto in data 8 novembre 2005 con il quale e' stata autorizzata l'attivazione della sede periferica di Pescara dell'istituto suddetto; Visto il decreto in data 16 febbraio 2007 con il quale e' stato autorizzato il trasferimento della sede principale di Roma; Vista l'istanza con la quale l'istituto «Centro studi psicosomatica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Roma; Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 dicembre 2010, esaminata l'istanza di attivazione della seconda sede periferica, a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso parere contrario rilevando in particolare che non e' possibile aprire una sede periferica nella stessa citta' della sede principale in quanto si tradurrebbe in un raddoppio dei corsi; Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Roma dell'istituto «Centro studi psicosomatica» con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 gennaio 2011
Il direttore generale: Tomasi |
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