Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 dicembre 2010
Attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, ai sensi del Rgolamento (CE) 104/2000, Titolo I e del Regolamento (CE) 2065/2001.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione Europea del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale, in particolare l'Allegato III, Sezione VIII prodotti della pesca, Capitolo V;
Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2008 con il quale e' stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua delle specie ittiche di interesse commerciale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 2010 recante modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al suddetto decreto 31 gennaio 2008;
Visto il decreto direttoriale del 30 luglio 2009 con il quale e' stato ricostituito il gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;
Considerata la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al decreto 31 gennaio 2008, come successivamente modificato ed integrato;
Visto il parere del gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, che si e' espresso favorevolmente alle suddette integrazioni e modifiche nella riunione del 17 giugno 2010, e suoi successivi aggiornamenti;
Ritenuto opportuno prevedere una norma transitoria che consenta agli operatori della filiera di adeguarsi alle modifiche ed integrazioni adottate con il presente decreto;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 18 novembre 2010 ha espresso, all'unanimita', parere favorevole alle modifiche ed integrazioni proposte al decreto del 31 gennaio 2008, come successivamente modificato ed integrato;

Decreta:

Art. 1

E' attribuita la denominazione in lingua italiana alle specie ittiche indicate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, che integra e modifica l'elenco allegato al decreto ministeriale del 31 gennaio 2008 come successivamente modificato e integrato dal decreto ministeriale del 5 marzo 2010;
 
Art. 2

Le disposizioni di cui all'Art. 1 hanno efficacia nei confronti degli operatori della filiera a decorrere dal 180° giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.
Entro tale termine gli operatori della filiera si adeguano alle denominazioni commerciali di cui all'elenco allegato al presente decreto.
Per i prodotti esposti alla vendita in imballaggi preconfezionati, l'utilizzo delle denominazioni conformi al decreto del 31 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni e' consentito per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
E' fatta salva la distribuzione e la vendita di prodotti recanti la data di confezionamento o di lotto antecedente ai termini di cui ai due precedenti commi.
 
Art. 3

All'etichettatura delle due specie «Ruvettus pretiosus» e «Lepidocybium flavobrunneum» contenute nell'allegato elenco, viene applicato il disposto del Regolamento (CE) 853/2004 Allegato III, Sezione VIII - Prodotti della pesca, Capitolo V - Norme sanitarie per i prodotti della pesca, punto E - Tossine nocive per la salute umana, in base al quale e' stabilito, tra l'altro, che 'i prodotti della pesca freschi, preparati, congelati e trasformati appartenenti alla famiglia delle Gempylidae, in particolare il Ruvettus pretiosus e il Lepidocybium flavobrunneum, possono essere immessi sul mercato solo in forma di prodotti confezionati o imballati e devono essere opportunamente etichettati al fine di informare i consumatori sulle modalita' di preparazione o cottura e sul rischio connesso alla presenza di sostanze con effetti gastrointestinali nocivi'.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro: Galan
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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