IL DIRETTORE PER LE ACCISE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; Visto l'art. 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; Visto l'art. 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce, nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati e, nel comma 4, che l'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui all'art. 39-quinquies, comma 2; Visto l'art. 39-octies, comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce le modalita' di calcolo dell'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello della classe di prezzo piu' richiesta; Visto l'art. 39-quinquies, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico per le sigarette sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta determinata ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare; Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto direttoriale 25 giugno 2010, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette; Considerato che, in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel quarto trimestre dell'anno 2010, per le sigarette, la classe di prezzo piu' richiesta e' risultata essere pari ad euro 195,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base di cui al comma 1 del citato art. 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 58,5 per cento;
Decreta:
Art. 1
Nella tabella A allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010, e' fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2010
Il direttore per le accise: Rispoli
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 146 |