Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 244
Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 12 novembre 1964, n. 1279, istitutiva del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'articolo 10-bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;
Ritenuto necessario procedere al riordino dell'assetto ordinamentale ed organizzativo del Fondo, mediante una armonizzazione della vigente disciplina all'attuale ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle mutate esigenze di funzionalita' del predetto ente;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 29 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Natura del Fondo

1. Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato».
2. Il Fondo, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.



N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta l'art. 26, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria):
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita', con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti
confermati ai sensi del primo periodo possono essere
oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi
pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al
secondo periodo si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli
schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti
pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui
regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro
il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via
definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di
quelli che formano oggetto di apposite previsioni
legislative di riordino entrate in vigore nel corso della
XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della
predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa»;
b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono
sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa».
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'art. 1,
comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa
dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui,
comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in
apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 87, quinto comma, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- La legge 12 novembre 1964, n. 1279 reca: Istituzione
del Fondo di assistenza per il personale di pubblica
sicurezza.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
« 2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 634, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.»
- Per il testo dell'art. 26, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti):
«Art. 4 (Taglia-enti). - 1. All'alinea del comma 634
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2009».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 6, del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono
sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze.»
«6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: "h) la
riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici
del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il
contenimento delle spese relative alla logistica ed al
funzionamento i) la riduzione da parte delle
amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici
dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale
nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento".».
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
«Art. 10-bis (Termini in materia di «taglia-enti» e di
«taglia-leggi»). - 1. L'art. 26, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di
procedimento «taglia-enti», si interpreta nel senso che
l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne
gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari
o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia'
espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche'
di quelli comunque non inclusi nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
2. All'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento
«taglia-enti», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono
essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed
organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
«Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al
secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in
via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura».
3. All'art. 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, il terzo periodo e' soppresso.
4. All'art. 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005,
n. 246, in materia di semplificazione della legislazione,
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che
la Commissione abbia espresso il parere, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo
dei termini non viene considerato il periodo di sospensione
estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, reca: "Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
1992, n. 417 reca: "Regolamento di amministrazione e di
contabilita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza".
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 19, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005):
«19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.».



 
Art. 2
Finalita'

1. Il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli gia' realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali.
2. In particolare, il Fondo provvede:
a) all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;
b) all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi;
c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;
d) alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilita' civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;
e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosita' delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessita'. La sovvenzione puo' consistere anche nell'assegnazione di un bene;
f) all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalita' di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per inabilita' fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonche' ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilita' fisica conseguente a lesioni per incidenti «in itinere», per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, il Fondo assicura l'assistenza sociale del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi aventi finalita' ricreative o culturali; stipula, inoltre, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenita' del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio.
4. Il Fondo puo' disporre, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.
 
Art. 3
Organi

1. Sono organi del Fondo:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori.
 
Art. 4
Il Presidente

1. Il Presidente, nella persona del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ha la rappresentanza legale del Fondo e presiede il Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente, inoltre:
a) provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione;
b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso;
c) adotta le misure necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
d) vigila sull'andamento amministrativo e contabile del Fondo;
e) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio con la situazione patrimoniale del Fondo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, lettera a), c), d) ed e), il Presidente puo' avvalersi del dirigente preposto al Servizio assistenza e attivita' sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, previo conferimento di delega, comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
4. Il medesimo dirigente provvede, altresi', su specifica delega del Presidente, a:
a) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
b) curare la riscossione delle entrate, ordinare le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformita' delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;
c) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti.
5. Il dirigente svolge gli incarichi a titolo gratuito e partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto. Per l'espletamento dei compiti affidati al dirigente, il Fondo si avvale del personale del Servizio assistenza e attivita' sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
 
Art. 5
Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico ed e' composto dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie e da due membri, prescelti tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nominati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Presidente.
2. Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e la verbalizzazione sono curate da un segretario, nominato dal Consiglio medesimo.
3. I componenti, ivi compresi il Presidente ed il segretario del Consiglio di amministrazione, svolgono l'incarico a titolo gratuito.
 
Art. 6
Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimita' e sulla regolarita' contabile della gestione del Fondo. E' costituito da due revisori designati dal Ministero dell'interno, e da un revisore designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa.
3. I componenti del Collegio dei revisori svolgono l'incarico a titolo gratuito.
 
Art. 7
Statuto

1. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo ed il funzionamento degli organi sono definite con lo statuto.
 
Art. 8
Gestione economico-finanziaria

1. Il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Fondo orienta la propria attivita' nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalita' assistenziali del Fondo possono essere utilizzate per il reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di necessita'. Per il corretto utilizzo di tali somme trova applicazione l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.



Note all'art. 8:
- Per la rubrica del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale):
«Art. 65. - Gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per
fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la
normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti
immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di
esse; le parti restanti possono essere impiegate negli
altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con
il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
la programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si
riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e
della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell'art. 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per
cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e
alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente
articolo. I piani relativi a tali investimenti sono
sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto
comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme.».



 
Art. 9
Patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo e' costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprieta' del Fondo;
b) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano a titolo oneroso o gratuito.
 
Art. 10
Entrate

1. Le entrate del Fondo sono costituite da:
a) rendite patrimoniali;
b) interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito;
c) proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, in attuazione dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato;
d) le somme di cui all'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
«Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da
funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato,
sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'art.
32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura
dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma
dell'art. 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.
190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della
sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito
con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita' di
educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per
l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato e per iniziative ed attivita' di promozione della
sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del
totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e
propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura
del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire
l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi
per conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione
dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2-bis, sono versati
in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al
Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui all'art.
6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze
adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del
Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate
con le modalita' fissate con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e
delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei
trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalita' di trasferimento della percentuale di ammenda di
cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma
1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo,
una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui
al comma 2 effettuato nell'anno precedente.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1
e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota,
al potenziamento delle attivita' di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e)
del comma 1 dell'art. 12;
c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della
sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade
di proprieta' dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei
piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza
stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da
parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni
ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
all'educazione stradale, a misure di assistenza e di
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed
e) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma
5-bis del presente articolo e a interventi a favore della
mobilita' ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1
determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta
facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la
restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del
comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui
agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.»
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002):
«Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri
posti a carico del bilancio statale derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le
risorse da destinare alla contrattazione integrativa,
comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello
0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati,
complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno
2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art.
48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del
citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla
data di definizione della contrattazione integrativa. Fino
a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3,
restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono
conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici
di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi
all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento
del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08
milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto
fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma
complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
conseguimento delle economie derivanti dal processo
attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di
spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla
riduzione della consistenza numerica del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a
terziarizzazione del servizio, sono destinate ad
incrementare le risorse per il trattamento accessorio del
medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di
euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al
rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente
documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle
esigenze determinate dal processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
euro da destinare al trattamento accessorio del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di
contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di
rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla
predisposizione di interventi anche in campo
internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
di 1 milione di euro da destinare alla copertura della
responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi
dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle
Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita'
istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per
l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16
milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare,
rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed
al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
dei comparti degli enti pubblici non economici, delle
regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di
cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
sono a carico delle amministrazioni di competenza
nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I
comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche
per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per
il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e
provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie
per i rinnovi contrattuali.»
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89
(Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 1-quater (Copertura assicurativa per il personale
della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria,
del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza). - 1. Le somme di cui
agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli
articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato,
al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello
Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di
finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914,
4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del
Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del
Ministero delle politiche agricole e forestali, del
Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo
di assistenza per il personale della pubblica sicurezza,
all'Ente di assistenza per il personale
dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti
alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza
e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato,
al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale
dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i
finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo
personale, alla copertura assicurativa delle
responsabilita' connesse allo svolgimento delle attivita'
istituzionali dello stesso personale.».



 
Art. 11
Rapporti con le associazioni di volontariato

1. Per la realizzazione dei suoi scopi, il Fondo, qualora risulti indispensabile, puo' ricorre al supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla legge. L'attivita' di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo.
 
Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 8 del presente decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni relative alla gestione contabile ed economico-finanziaria del Fondo di assistenza.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, sono abrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 21, foglio n. 61
 
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