Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010
Modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione n. 2009/C16/01 della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, recante quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato delle Comunita' europee (trattato CE), per porre rimedio alle difficolta' provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;
Vista la comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione europea, del 7 aprile 2009, recante modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;
Vista la comunicazione n. 2009/C261/02 della Commissione europea, del 31 ottobre 2009, recante modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;
Vista la comunicazione n. 2009/C 303/04 della Commissione europea, del 15 dicembre 2009, recante modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;
Vista la comunicazione della Commissione europea, del 1° dicembre 2010, recante quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2010;
Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE);
Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del trattato CE;
Considerata la necessita' di porre rimedio alla situazione di grave turbamento dell'economia nazionale generata dalle difficolta' economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine si rende necessario intervenire anche con aiuti di Stato proporzionati, nel rispetto delle condizioni poste dal quadro temporaneo dell'Unione;
Vista la necessita' di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni al fine di garantire che gli interventi per il sostegno degli investimenti, della crescita e dell'occupazione, adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni del mercato interno;
Ritenuta la necessita' che i diversi interventi di aiuto siano riconducibili ad un unico quadro di riferimento nazionale da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato FUE;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella riunione del 16 dicembre 2010;

Adotta
la seguente direttiva:

Art. 1
Oggetto

1. La presente direttiva e' rivolta alle pubbliche amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto della comunicazione della Commissione europea, del 1° dicembre 2010, recante quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria.
2. Fino al 31 dicembre 2011, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea, le amministrazioni di cui al comma 1 seguono le indicazioni della presente direttiva e le disposizioni contenute nelle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 107 del trattato FUE a seguito della notifica di cui all'art. 9.
3. Per imprese si intendono i soggetti che svolgono attivita' economica, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per piccole e medie imprese si intendono quelle che soddisfano la definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, n. 7) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
4. Ai fini della concessione degli aiuti previsti nella comunicazione di cui al comma 1, sono da considerarsi in difficolta':
a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della comunicazione n. 2004/C 244/02 della Commissione europea, del 1° ottobre 2004, recante orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e successive modificazioni;
b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008.
 
Art. 2
Condizioni per la concessione degli aiuti

1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, possono concedere gli aiuti di cui al presente decreto, alle imprese di qualsiasi settore di attivita', alle condizioni e salve le specifiche esclusioni previste nel decreto medesimo. Nei provvedimenti di concessione di detti aiuti e' fatto esplicito riferimento alla presente direttiva ed alle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 107 del trattato FUE a seguito della notifica di cui all'art. 9.
2. Le amministrazioni che concedono gli aiuti verificano che le imprese beneficiarie non rientrano fra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999. Tale verifica e' effettuata anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica.
 
Art. 3
Aiuti compatibili di importo limitato

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, o di 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, di cui al paragrafo 2.2 della comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni assicurano che:
a) gli aiuti siano in forma di regime;
b) il beneficiario abbia presentato una richiesta completa nell'ambito del regime di aiuti entro il 31 dicembre 2010, o, nel caso di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, entro il 31 marzo 2011;
c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, dall'impresa beneficiaria, una dichiarazione scritta che attesti che l'impresa beneficiaria stessa non versava in condizioni di difficolta' alla data del 30 giugno 2008;
d) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 e ai sensi dell'art. 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007;
e) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonche' su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel periodo di cui al presente comma non superi l'importo, calcolato secondo le modalita' del presente comma, di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto concesso alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli direttamente o mediante trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
f) l'importo degli aiuti, nel limite massimo di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, sia calcolato al lordo delle imposte dovute o altro onere;
g) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non siano fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
h) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli siano destinati all'intero settore e non siano limitati a sottocategorie del medesimo settore;
i) gli aiuti alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non siano fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.
2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori:
a) pesca;
b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente agli aiuti compatibili di importo limitato fino a 500.000 euro, qualora l'aiuto sia subordinato alla condizione di essere parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o in aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.
 
Art. 4
Aiuti di Stato sotto forma di garanzie

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di garanzie, di cui al paragrafo 2.3 della comunicazione della Commissione europea di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) il premio annuale minimo da pagare per nuove garanzie e' quello risultante dall'allegato alla comunicazione di cui all'art. 1, o quello calcolato sulla base del metodo di calcolo approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505, del 6 luglio 2010;
b) per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, detto premio puo' essere ridotto, per un periodo massimo di due anni dalla concessione della garanzia, entro il limite del 15%;
c) nel caso in cui la durata del prestito sottostante superi i due anni, i premi di sicurezza di cui all'allegato alla comunicazione di cui all'art. 1 possono essere applicati, senza riduzione, per un periodo massimo supplementare di otto anni o, per le imprese di grandi dimensioni, di dieci anni;
d) l'importo massimo del prestito non supera:
1) la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario (compresi gli oneri sociali e i costi del personale impiegato nelle strutture dell'impresa, ma che formalmente figura nei libri paga di imprese subappaltanti) per il 2010;
2) nel caso di imprese create dal 1° gennaio 2010, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attivita'.
Nel caso di prestiti per investimenti, le amministrazioni di cui all'art. 1 possono decidere di calcolare l'importo massimo del prestito sulla base del costo annuale medio del lavoro nei 27 Stati membri dell'Unione;
e) oggetto della garanzia possono essere:
1) nel caso di piccole e medie imprese, sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio;
2) nel caso di imprese di grandi dimensioni, esclusivamente i prestiti per gli investimenti;
f) la misura della garanzia non supera l'80% del prestito per tutta la durata dello stesso;
g) gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2011;
h) gli aiuti non possono essere concessi alle imprese in difficolta'.
 
Art. 5
Aiuti di Stato sotto forma di tasso
di interesse agevolato

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato, di cui al paragrafo 2.4 della comunicazione della Commissione europea di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto delle seguenti condizioni:
a) il tasso d'interesse non e' inferiore a quello overnight rilevato dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight stesso calcolata nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008, piu' il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione europea, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
b) il metodo di calcolo di cui alla lettera a) e' applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2011 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2013;
c) il tasso agevolato puo' riferirsi:
1) nel caso di piccole e medie imprese, sia ai prestiti per gli investimenti, sia a quelli per il capitale di esercizio;
2) nel caso di imprese di grandi dimensioni, esclusivamente ai prestiti per gli investimenti;
d) l'aiuto non puo' essere concesso alle imprese in difficolta'.
2. Fino al 31 dicembre 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito internet, secondo criteri di facile reperibilita', il tasso overnight rilevato dalla Banca centrale europea.
 
Art. 6
Aiuti di Stato per la produzione di «prodotti verdi»

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese, consistenti nella riduzione del tasso d'interesse su prestiti pubblici o privati, per investimenti destinati al finanziamento di progetti per la produzione di nuovi prodotti che comportino un adeguamento anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale o di prodotti che comportino il superamento di tali standard, di cui al paragrafo 2.5 della comunicazione della Commissione europea di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano che l'investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2011 e che la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore degli standard di cui sopra. L'aiuto puo' essere concesso per l'avvio di nuovi progetti ed anche per progetti esistenti, qualora sia necessario a consentirne il proseguimento a causa della mutata situazione economica.
2. I prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti corrispondenti a capacita' di produzione di piu' del 3% su mercati di prodotto in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato dello Spazio economico europeo, misurato in dati di valore, si e' tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo medio del prodotto interno lordo dello Spazio economico europeo nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni.
3. La riduzione del tasso di interesse, calcolato in base al metodo di cui all'art. 5, e' fissata al 15%, per le imprese di grandi dimensioni, ed al 25%, per le piccole e medie imprese. Il tasso d'interesse agevolato puo' essere applicato per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito.
4. Gli aiuti non possono essere concesso alle imprese in difficolta'.
 
Art. 7
Cumulo

1. I massimali d'aiuto fissati nella comunicazione della Commissione europea di cui all'art. 1 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dall'Unione.
2. Le agevolazioni previste dalla presente direttiva non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, o, nel caso di aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, con gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007, per i medesimi costi ammissibili.
3. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamento dell'Unione, a condizione che siano rispettate le intensita' massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
4. In caso di cofinanziamento con i fondi strutturali ed altri strumenti di finanziamento comunitari, devono essere rispettate le norme ad essi applicabili.
 
Art. 8
Monitoraggio e relazioni

1. Le amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie:
a) entro il 31 luglio 2011, una relazione sulle misure adottate in base alla presente direttiva che includa una valutazione di efficacia delle misure adottate;
b) entro il 31 marzo 2012, l'elenco dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, accompagnato da una dichiarazione che attesti che le misure istituite sono state applicate in conformita' alle disposizioni contenute nella comunicazione e nelle decisioni della Commissione europea di cui all'art. 1.
2. Il Dipartimento provvede a trasmettere alla Commissione europea, entro il 15 settembre 2011, una relazione complessiva sulle misure adottate ai sensi della presente direttiva. Resta fermo l'obbligo, per le amministrazioni, di redigere le relazioni di cui all'art. 21 del regolamento (CE) n. 659/1999.
3. In relazione alla concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva, le amministrazioni di cui all'art. 1 conservano, per dieci anni, le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3, che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 1. I medesimi soggetti, trasmettono dette registrazioni al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta di quest'ultimo.
4. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo, le amministrazioni di cui all'art. 1 designano un responsabile unico e ne comunicano tempestivamente il nominativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
5. I responsabili degli uffici competenti vigilano sull'osservanza degli adempimenti contenuti nel presente articolo.
 
Art. 9
Disposizioni finali

1. La concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva e' effettuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui all'art. 8 della presente direttiva, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
3. Per quanto non previsto nella presente direttiva si applicano le disposizioni contenute nella comunicazione e nelle decisioni di cui all'art. 1.
4. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie notifica la presente direttiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato FUE, ai fini dell'adozione delle decisioni di autorizzazione di cui all'art. 1. L'efficacia della presente direttiva e' subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea.
5. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle pubbliche amministrazioni le decisioni di autorizzazione di cui all'art. 1, che vincolano le stesse al rispetto delle disposizioni in esse contenute.
La presente direttiva sara' trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 86
 
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