Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 novembre 2010
Determinazione dei crileri e delle modalita' per la realizzazione di progetti o programmi per lo sviluppo e la valorizzazione della qualita' e dell'innovazione di processo, nonche' per la concessione dei relativi contributi concernenti la filiera del settore florovivaistico.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il Reg. CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. 70/2001 e in particolare gli articoli 14 e 15;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);
Visto il Reg. CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 34, concernente aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della perca nonche' l'allegato I recante la definizione delle Piccole e Medie Imprese (PMI);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, ed in particolare l'art. 1, lett. q) sulla costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associative;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentare, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2005 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2005, recante disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera e la stipula delle intese, ed in particolare l'art. 1, comma 3;
Visto il decreto ministeriale n. 1872 del 27 ottobre 2005 recante le disposizioni dei tavoli di filiera, sulla base delle designazioni pervenute dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentare, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
Visto il DPCM 8 novembre 2005 recante disposizioni per la costituzione del tavolo di filiera florovivaistico;
Visto il decreto ministeriale 121 del 24 febbraio 2006 con il quale e' stato istituito il tavolo di filiera florovivaistico;
Visto il comma 1084, art. 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la legge del 22 dicembre 2008, n. 204 inerente: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;
Vista la legge del 30 dicembre 2008, n. 303 concernente: «Ripartizione in capitoli delle Unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato finanziario 2009» con le quali si dotava il capitolo di spesa 7643 p.g. 1 - somme occorrenti per l'attuazione dei piani nazionali di settore e del programma quadro finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalita' degli ecosistemi forestali - (Fondi 2009) delle disponibilita' finanziarie necessarie ai suddetti piani di settore;
Vista la Direttiva del Ministro datata 16 febbraio 2010, n. 1337 registrata alla Corte dei Conti in data 9 marzo 2010, reg. n. 1, foglio n. 142, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2010;
Vista la Direttiva Dipartimentale 15 aprile 2010, n. 2252 registrato all'UCB il 30 maggio 2010 al n. 1030 che ripartisce i fondi per le Direzioni del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' di questo Ministero;
Vista la Direttiva del Ministro datata 23 giugno 2010, n. 6212 registrata alla Corte dei Conti in data 22 luglio 2010, reg. n. 3, foglio n. 283, di modifica alla Direttiva Generale del 18 febbraio 2010, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2010;
Visto il decreto ministeriale n. 10013 del 1° luglio 2009 recante i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti alle Unioni nazionali e alle forme associate di organizzazioni di produttori (Organizzazione comune) riconosciute, per la realizzazione di specifici programmi di attivita' a beneficio dei produttori associati (produttori primari e piccole e medie imprese agricole);
Visto il Piano del settore Florovivaistico predisposto da questo Ministero con il supporto e le indicazioni del Tavolo di Filiera Florovivaistico composto dai rappresentanti delle Regioni, degli Enti di ricerca, dalle Organizzazioni professionali agricole, del mondo produttivo e da esperti del settore dei mercati, al fine del conseguimento di obiettivi prioritari e strategici per il settore, e ratificato nella seduta del 29 aprile 2010 dalla Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;
Preso atto del verbale della riunione del Tavolo di filiera Florovivaistico del 6 luglio 2010;
Considerata la necessita' di determinare i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse rese disponibili al fine di valorizzare la qualita' delle produzioni nazionali e l'innovazione di processo stabilendo regole generali e norme tecniche precise;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti o programmi di attivita' proposti da Organismi della filiera del settore florovivaistico, volti alla realizzazione di sistemi per promuovere la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione di tali prodotti attraverso il legame con i territori di produzione a livello nazionale.
 
Art. 2
Soggetti interessati

1. I soggetti della filiera interessati alla realizzazione di progetti o programmi di attivita' di cui all'art. 1 sono i seguenti:
a) Distretti florovivaistici;
b) Consorzi;
c) Organizzazioni agricole riconosciute;
d) Associazioni;
e) Mercati floricoli;
f) Associazioni temporanee di scopo (ATS), Raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI), Associazioni temporanee d'impresa (ATI) tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.
2. Inoltre possono presentare o partecipare ai progetti nell'ambito delle ATS, RTI e ATI, di cui alla lettera f) anche gli Enti di ricerca, quali:
a) Dipartimenti, Istituti o Consorzi universitari;
b) Enti pubblici di ricerca nazionali e regionali, di Provincie Autonome e di altri Enti territoriali;
c) Enti privati, fondazioni ed altri enti che abbiano tra i loro scopi istituzionali e statutari la ricerca e/o sperimentazione, quale attivita' svolta non a scopo di lucro.
3. I destinatari finali dei benefici recati dal presente decreto sono le PMI, come definite dall'allegato I del reg. 800/2006 in premessa citato.
 
Art. 3
Condizioni per l'attuazione delle misure

1. I progetti ed i programmi delle attivita', di cui al successivo art. 4, sono finanziati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1857/2006, articoli 14 e 15, dal Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 34, nonche' dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 citati nelle premesse.
2. L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attivita' di cui al successivo art. 4 deve essere garantito a tutti i produttori della zona interessata, ancorche' non associati ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi, di cui all'art. 2, comma 1.
 
Art. 4
Campo di applicazione e azioni ammissibili

1. I progetti di filiera, pertinenti alle azioni previste nel Piano di settore Florovivaistico 2010/2012 e concordate con il Tavolo di filiera nell'ambito della riunione del 6 luglio 2010 dovranno riguardare:
a) La qualita';
b) La comunicazione e la promozione;
c) Le piante per l'utilizzo in ambito urbano ed extraurbano.
 
Art. 5
Attivita' e costi ammissibili

1. Le attivita' inerenti «la qualita'» del prodotto, di cui alla lettera a) dell'art.4, sono riconducibili alle seguenti azioni del Piano di settore:
1.1 - paragrafo 7.2 Obiettivi «primari»:
a) punto 9.: azioni di miglioramento del sistema distributivo italiano anche attraverso aggregazione di imprese della filiera con la costituzione di Associazioni, Cooperative, Consorzi ed in particolare il miglioramento dei servizi logistici interni ai Distretti o alle filiere interessate, ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006;
b) punto 10.: valorizzazione della produzione italiana attraverso la realizzazione di una certificazione nazionale riguardante la qualita' ovvero i marchi che certifichino produzioni ecosostenibili a basso impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1857/2006;
c) punto 11.: realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, per operatori florovivaisti e per esperti in internazionalizzazione delle imprese florovivaistiche anche attraverso la collaborazione di Enti ed Istituti qualificati, ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 1857/2006;
1.2 - paragrafo 7.3 Obiettivi «secondari»:
a) punto 5.: azioni di sviluppo sperimentale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti e processi innovativi ai fini della riduzione dei costi e del miglioramento della qualita', ai sensi dell'art. 34 del Reg. (CE) n. 800/2008;
1.3 - paragrafo 7.4.2 «Azioni a livello nazionale» concernenti:
a) «Formazione professionale»: corsi di formazione di base e continua dell'operatore florovivaista, corsi di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 1857/2006, nonche' corsi per operatori interessati alle azioni di qualita' concernenti anche la tracciabilita', ai sensi dell'art. 14 comma 2, lettere b) e c) del Reg. (CE) n. 1857/06;
b) «Valorizzazione delle produzioni»: attraverso la definizione di uno standard minimo condiviso per le specie commercializzate a livello comunitario nonche' certificazioni di processo eco-sociocompatibili volte a garantire anche il rispetto delle norme di commercializzazione, ai sensi dell'art. 14 comma 2, lettere b) ed e) del Reg. (CE) n. 1857/2006;
c) «Standardizzazione delle codifiche e qualificazione delle produzioni»: programmi finalizzati alla standardizzazione delle tecniche commerciali e di packaging, in relazione alle norme di qualita' e alla tipologia dei canali distributivi e commerciali, ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006;
2. Le attivita' inerenti «la comunicazione e la promozione» del prodotto, di cui alla lettera b) dell'art.4, riconducibili alle seguenti azioni del Piano di settore:
2.1 - paragrafo 7.2 Obiettivi «primari»:
a) punto 7.: iniziative per la diffusione di conoscenze mirate alla valorizzazione del prodotto e, in particolare:
1. l'organizzazione, la realizzazione e la partecipazione a forum, anche telematici, per lo scambio di conoscenze, mostre e fiere ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1857/2006; i costi ammissibili per le azioni sopra indicate sono:
i. le spese di iscrizione;
ii. le spese di viaggio;
iii. le spese per le pubblicazioni;
iv. l'affitto degli stand;
2. pubblicazioni, cataloghi e siti web, contenenti informazioni sui produttori distinti per regione, che garantiscano un accesso libero ed uniforme a tutti gli operatori, purche' le informazioni e le presentazioni siano neutre, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento (CE) n. 1857/2006;
2.2 - paragrafo 7.4.2 «Azioni a livello nazionale» concernenti:
a) «Carenza di informazioni»: ricerche di mercato, analisi ed indagini dei costi di produzione, dei flussi e delle tipologie dei prodotti commercializzati dai dettaglianti e dai garden center ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) del Reg. (CE) n. 1857/2006;
3. Le attivita' inerenti «le piante per l'utilizzo in ambito urbano ed extraurbano», di cui alla lettera c) dell'art.4, riconducibili alle seguenti azioni del Piano di settore:
3.1 - paragrafo 7.2 Obiettivi «primari»:
a) punto 13.: predisposizione di un capitolato di appalto armonizzato sul territorio nazionale, comprensivo di schede tecnico/qualitative delle piante e standard specifici per opere a verde, valutando l'idoneo percorso normativo occorrente; predisporre a livello nazionale disciplinari e norme relativi alla progettazione, realizzazione, cura e gestione del verde pubblico in ambito urbano ed extraurbano ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006;
3.2 - paragrafo 7.3 «Obiettivi secondari»:
a) punto 2.: predisposizione di «linee guida», a livello locale, ai fini della progettazione, la realizzazione e la manutenzione del verde pubblico e privato nonche' di nuove opere a verde anche alla luce di eventuali normative quadro nazionali ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006;
3.3 - paragrafo 7.4.2 «Azioni a livello nazionale» concernente:
a) «certificazione delle aziende e del personale»: definizione di un sistema di valutazione rivolto alle imprese che realizzano opere a verde pubblico ed al personale impiegato ai sensi del Reg.(CE) n. 1998/2006.
4. Lo stanziamento complessivo previsto per le attivita' progettuali e' di euro 1.000.000,00.
5. I progetti dovranno avere un importo complessivo non superiore a euro 312.500,00. Il contributo concesso non puo' essere superiore all'80% dell'importo complessivo del progetto e comunque non superiore all'importo di euro 250.000,00.
6. I progetti che trattano attivita' di ricerca e sviluppo, di cui al comma 1 del presente articolo, potranno usufruire di un contributo massimo del 99% della spesa ritenuta ammissibile. Per tutte le altre attivita' il contributo massimo e' pari all'80% delle spese ammesse, come previsto al comma 5 del presente articolo.
7. Le modalita' di presentazione dei risultati e di rendicontazione delle spese sono definiti con il provvedimento di concessione del contributo.
8. Tutti gli importi sopra citati sono da intendersi IVA ed altri oneri inclusi.
9. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse l'Amministrazione si riserva la possibilita' di riaprire la graduatoria di merito.
10. Nel piano finanziario devono essere previste le spese per la Commissione di monitoraggio e verifica tecnico-amministrativa di cui all'art. 12, determinate nell'importo complessivo applicando alla spesa proposta la percentuale dell'1% per consentire di corrispondere i gettoni di presenza alle riunioni nonche' delle visite in loco di cui al decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.
 
Art. 6
Documentazione per la presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti in conformita' all'allegato modello «A», facente parte integrante del presente decreto. In particolare dovra' essere indicata una descrizione precisa del contenuto del progetto articolata in:
a. Presentazione del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aggregati dalla quale risulti il possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art.8;
b. Descrizione del contesto ed obiettivi del progetto;
c. Descrizione del progetto:
obiettivi perseguiti e risultati attesi,
azioni con il dettaglio del ruolo svolto da ogni soggetto coinvolto,
tempi e luoghi di realizzazione del progetto (durata in mesi per un massimo di mesi 24);
2. Piano finanziario del progetto, dettagliato per anno, con l'indicazione della partecipazione finanziaria di ciascun soggetto coinvolto.
3. Statuto sociale, ove previsto.
4. Delibera dell'Organo preposto che approva il piano finanziario, che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza, impegna a non chiedere altri finanziamenti pubblici sul medesimo progetto, nonche' in modo irrevocabile ed incondizionato a non alienare o non distogliere dalle finalita' previste i beni acquistati con il finanziamento, per un periodo minimo di cinque anni dalla data di ultimazione del progetto.
5. Certificazione antimafia o certificato CCIAA rilasciato utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura.
6. In caso di aggregazioni temporanee, il soggetto responsabile del progetto e' l'Organismo capofila che deve essere chiaramente indicato nella fase di presentazione del progetto.
7. Il soggetto proponente dovra' inoltre certificare che non sono percepiti altri contributi pubblici per le medesime azioni finanziate dal presente avviso.
8. Dichiarazione che il richiedente non e' stato destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.lgs. 231/01 che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
9. Eventuale documentazione attestante la partecipazione del soggetto/i proponente/i ad altre attivita' e programmi finanziati da questa Amministrazione;
10. La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti parr. 2, 5 e 8 comporta l'esclusione del progetto dalle graduatorie di merito.
 
Art. 7
Presentazione dei progetti

1. I progetti devono pervenire in duplice copia accompagnati da una lettera di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di aggregazioni dal legale rappresentante del soggetto capofila), a pena di esclusione entro e non oltre le ore 14,00 del trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VI - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
2. I progetti devono pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: NON APRIRE - "Progetto di filiera relativo al settore florovivaistico" : "Sviluppo e valorizzazione della qualita' e dell'innovazione di processo".
3. I progetti pervenuti dopo il termine fissato e quelli che risultassero incompleti o non conformi a quanto indicato dal presente decreto saranno esclusi dalle graduatorie di merito.
 
Art. 8
Requisiti di ammissibilita' dei progetti

1. Il progetto e' ritenuto idoneo per l'inclusione nelle graduatorie di merito se:
b) e' presentato da un soggetto indicato all'art. 2 del presente provvedimento secondo lo schema riportato nell'allegato modello «A»;
c) perviene entro e non oltre la data indicata all'art. 7 del presente provvedimento;
d) e' coerente con le azioni di cui agli artt.4 e 5 del presente provvedimento;
e) il costo totale del progetto rientra nei limiti indicati all'art. 5 del presente provvedimento;
f) e' completo di tutte le informazioni richieste di cui all'art.6.
 
Art. 9
Commissione di valutazione dei progetti

1. I progetti sono esaminati e valutati da una Commissione tecnico-amministrativa appositamente nominata dal Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'.
2. La Commissione provvedera' a stilare una graduatoria dei progetti presentati, attribuendo un punteggio complessivo massimo pari a 100 punti, sulla base di una scheda di valutazione predisposta al momento della prima riunione di insediamento della Commissione stessa, finalizzata a rendere oggettivi e misurabili i criteri di seguito riportati:
Sezione A: impostazione progettuale (fino a 50 punti)
a. pertinenza dell'azione e congruita' del progetto con gli obiettivi dell'azione: fino a 15 punti;
b. trasferibilita' e ricadute applicative dei risultati attesi e loro misurabilita': fino a 15 punti;
c. tecnologie di processo e strategie innovative per lo sviluppo della filiera florovivaistica: fino a 10 punti;
d. validita' del modello organizzativo di gestione del progetto: fino a 5 punti;
e. percentuale del cofinanziamento a carico del proponente: fino a 5 punti.
Sezione B: potenzialita' e ricadute sulla filiera (fino a 50 punti)
a. complementarieta' degli obiettivi del progetto con altre attivita' del settore nel territorio considerato: fino a 10 punti;
b. superfici e quantita' delle produzioni interessate dal progetto: fino a 10 punti;
c. coinvolgimento nella realizzazione del progetto di piu' soggetti interessati di cui all'art. 2: fino a 5 punti;
d. produzioni a marchio ecocompatibile e/o equosolidale interessate al progetto: fino a 10 punti;
e. coinvolgimento nella realizzazione del progetto di Universita' ed Enti di ricerca pubblici e privati: fino a 5 punti;
f. partecipazione, da parte dei soggetti proponenti, ad attivita' e programmi gia' finanziati da questa Amministrazione, nonche' realizzati, di cui al sopra citato comma 9 dell'art. 6: fino a 10 punti.
3. Sulla base del punteggio assegnato e' redatta una graduatoria dei progetti.
4. I progetti relativi alla graduatoria di cui al comma precedente verranno finanziati fino ad esaurimento dei rispettivi stanziamenti di cui all'art. 5.
 
Art. 10
Criteri di erogazione di contributo

1. I contributi di cui all'art. 5, comma 1, par. 1.1 lettere b) e c), par. 1.2 lettera a), par. 1.3 lettere a) e b), comma 2, par. 2.1 lettera a), par. 2.2 lettera a) sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti ai produttori.
2. Gli aiuti di cui all'art. 5, comma 1, par. 1.1 lettera a), par. 1.3 lettera c), comma 3, par. 3.1 lettera a), par. 3.2 lettera a) par. 3.3 lettera a) concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sono assegnati ai soggetti interessati di cui al precedente art. 2, comma 1, a condizione che l'importo dell'aiuto non sia fissato in base al prezzo o alla quantita' dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate e che l'aiuto stesso non sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari. L'aiuto e' concesso, inoltre, a condizione che sia possibile quantificare il valore dei servizi erogati a favore dei singoli produttori per il tramite dei soggetti indicati dall'art. 2, ai fini del controllo del rispetto del massimale previsto dal citato regolamento relativo agli aiuti de minimis.
3. Secondo quanto indicato all'art. 5, comma 9, il finanziamento puo' includere l'IVA solo nel caso in cui la stessa sia riferita all'acquisto di beni e servizi e rappresenti un costo puro per il richiedente. In tal caso tale imposta deve essere esplicitamente evidenziata nelle relative tabelle economiche e, ai fini dell'eventuale rimborso, il soggetto beneficiario dovra' dimostrare l'impossibilita' di detrarre l'IVA ai sensi di legge.
4. Non sono prese in considerazione ai fini del contributo, le spese sostenute precedentemente all'approvazione del progetto stesso.
5. Il Ministero ha facolta' di chiedere modifiche ai progetti finanziabili, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni delle attivita' rispetto a quelle proposte o gia' attuate nell'ambito di altri progetti, nonche' specifiche di carattere tecnico.
 
Art. 11
Realizzazione dei progetti

1. I progetti ritenuti ammissibili dovranno essere realizzati entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del contributo fino ad un periodo massimo di 24 mesi.
2. Eventuali varianti, nel limite massimo del 20% per ogni singola azione, che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame ed all'approvazione di questo Ministero.
3. In caso di ritardo nell'esecuzione delle attivita' oppure di completamento delle azioni per cause imputabili al beneficiario delle provvidenze statali, sara' applicata una riduzione del contributo concedibile sulla somma rendicontata e ritenuta ammissibile per quella specifica azione, che verra' definita nelle percentuali e nelle modalita' con il successivo provvedimento di approvazione del progetto ed assunzione di impegno della spesa.
 
Art. 12
Commissione di monitoraggio e verifica dei progetti

1. Con successivo provvedimento del Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', e' nominata la Commissione tecnico-amministrativa di monitoraggio e verifica dei progetti.
2. La Commissione deve verificare la corretta esecuzione dei progetti approvati, effettuando il controllo dello stato di avanzamento dei progetti sia sulla base del piano di monitoraggio semestrale presentato dai soggetti proponenti i progetti stessi, sia attraverso specifiche visite in loco a cadenza semestrale da parte dei componenti la Commissione stessa.
3. Le spese della Commissione sono determinate con le modalita' previste dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, di cui al precedente comma 10 dell'art. 5.
 
Art. 13
Modalita' di liquidazione

1. Contestualmente all'approvazione del progetto, potra' essere concessa, se richiesta, un'anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fideiussoria nella misura dell'anticipo concesso, maggiorato degli interessi legali.
2. Successivi acconti potranno essere concessi al superamento del 30% del contributo concesso fino ad un massimo dell'80% previa presentazione di rendiconto delle spese sostenute, comprovate da documenti contabili quietanzati ed a seguito del rilascio del nulla osta da parte della Commissione di cui all'art.12, che avra' proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo dello stato d'avanzamento lavori del progetto.
3. Il restante 20% dovra' essere rendicontato come saldo finale e sara' corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute, comprovate da documenti contabili quietanzati ed a seguito del rilascio del nulla osta da parte della Commissione di verifica, di cui all'art. 12, che avra' proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo del progetto.
4. La polizza verra' svincolata dopo la realizzazione del progetto ed a seguito della liquidazione del saldo.
 
Art. 14
Diffusione dei risultati

1. I soggetti beneficiari dell'intervento pubblico si impegnano a rendere disponibili tutte le conoscenze, le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente e sulla base di specifici accordi.
2. In conformita' con quanto disposto dall'art. 34, paragrafi 2, 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 800/2008, i soggetti beneficiari dell'intervento pubblico finalizzato alla ricerca e sviluppo si impegnano affinche':
vengano pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalita' della ricerca prima del suo inizio. Tali informazioni devono comprendere una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e deve inoltre essere precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
i risultati della ricerca siano messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e siano pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici;
gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del settore florovivaistico;
gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'Ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, ne' forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.
 
Art. 15
Esenzione

1. Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dei seguenti articoli:
Regolamento n. 1998/2006, per quanto riguarda le azioni previste dal presente decreto all'art 5, comma 1 par. 1.1 lettera a), par. 1.3 lettera c) ed al comma 3 par. 3.1 lettera a), par. 3.2 lettera a) par. 3.3 lettera a);
art. 14 del Regolamento n. 1857/2006, comma 2 per quanto riguarda le azioni previste dall'art. 5, comma 1 par. 1.1 lettera b), par. 1.3 lettera a) e b), comma 2 par. 2.2 lettera a) del presente decreto;
art. 15 del Regolamento n. 1857/2006, comma 2 per quanto riguarda le azioni previste dall'art 5, comma 1 par. 1.1 lettera c), comma 2 par. 2.1 lettera a), del presente decreto;
art. 34 del Reg 800/2008, per quanto riguarda le azioni previste dal presente decreto all'art. 5, comma 1 par. 1.2 lettera a) del presente decreto;
2. Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti e' trasmessa alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Gli aiuti previsti dal presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito internet delle competenti Direzioni Generali della Commissione europea.
 
Art. 16
Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti Organi di controllo per le previste registrazioni e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; inoltre entra in vigore dalla data della medesima.
2. Il presente decreto viene, altresi', divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali www.politicheagricole.it nella Sezione concorsi e gare. Nella stessa sezione sono pubblicati i documenti e le informazioni di riferimento.
Roma, 23 novembre 2010

Il capo dipartimento: Rasi Caldogno
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone