Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 247
Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita';
Vista la decisione n. 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009 sull'adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 2009, ed, in particolare, l'allegato B;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/134/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;
Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;
Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visti gli articoli 9 e 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale. A tale scopo il presente decreto stabilisce i compiti svolti, a legislazione vigente, dalle amministrazioni nazionali competenti, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture ed ai centri di formazione.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli stessi apportate a livello comunitario e' data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.



N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2007/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 3
dicembre 2007, n. L 315.
La decisione 2010/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 13
gennaio 2010, n. L 8.
Il regolamento (CE) n.36/2010 e' pubblicata nella
G.U.U.E. 19 gennaio 2010, n. L 13.
Il testo dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n.
96 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
(Legge comunitaria 2009).» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario
(4) ;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto.» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.
Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
«Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
luglio 2003, n. 170, S.O.
Il decreto legislativo 7 agosto 2010, n. 162
«Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
ottobre 2007, n. 234, S.O.
La direttiva 2008/110/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994.» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O. cosi' recita:
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza.».
- Il testo degli articoli 9 e 13 della legge 4 febbraio
2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n.
37. cosi' recita:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il
periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge
comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di
infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita'
europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
e c) del comma 2 dell'art. 1, anche mediante il
conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'art. 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali
nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome
esercitano la propria competenza normativa per dare
attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari
nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle
province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.
2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate
ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.»
La legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive
modificazioni «Istituzione dell'ente «Ferrovie dello
Stato».» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio
1985, n. 126.
La legge 24 novembre 1981, n. 689, «Modifiche al
sistema penale.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 13, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai macchinisti delle imprese ferroviarie operanti in Italia e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale.
2. Sono esclusi dalle misure previste dal presente decreto i macchinisti operanti esclusivamente su:
a) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b) reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali, urbani o suburbani;
c) infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai proprietari delle stesse per le loro operazioni di trasporto di merci;
d) sezioni di binario che sono chiuse al traffico normale a fini di manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.
 
Art. 3
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) direttiva: la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita';
b) Agenzia: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di autorita' preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
c) autorita' competente: organismo di un altro Stato membro cui sono assegnati i compiti di autorita' preposta alla sicurezza di cui all'art. 16 della direttiva 2004/49/CE;
d) macchinista: una persona capace e autorizzata a condurre in modo autonomo, responsabile e sicuro i treni, i locomotori, i locomotori di manovra, i treni adibiti a lavori, i veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e i treni per il trasporto di passeggeri e di merci per ferrovia;
e) sistema ferroviario nazionale: la rete ferroviaria convenzionale e ad alta velocita' costituita dalle linee ferroviarie nazionali, nonche' le linee regionali non funzionalmente isolate cosi' come individuate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 28/T in data 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005 e dai veicoli che utilizzano dette infrastrutture;
f) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;
g) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attivita' consista nella prestazione di servizi di trasporto di merci e passeggeri per ferrovia ovvero di merci o passeggeri e che garantisca obbligatoriamente la trazione; sono comprese in tale definizione anche le imprese che forniscono la sola trazione;
h) STI: Specifiche tecniche di interoperabilita' cioe' le specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' della rete ferroviaria transeuropea, come definiti nella direttiva 2008/57/CE;
i) ERA: Agenzia ferroviaria europea istituita dal Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
l) certificato: il certificato complementare armonizzato che indica l'infrastruttura sulla quale il titolare e' autorizzato a condurre, nonche' il veicolo che il titolare e' autorizzato a condurre;
m) Organismo di formazione: un organismo riconosciuto dall'autorita' competente per impartire i corsi di formazione ai sensi dell'art. 23 della direttiva.



Note all'art. 3:
Per i riferimenti della direttiva 2007/59/CE si veda
nelle note alle premesse.
Il capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162, «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
ottobre 2007, n. 234, S.O. reca: «Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie».
La direttiva 2004/49/CE pubblicata nella G.U.U.E. 30
aprile 2004, n. L 164.
Per i riferimenti del decreto legislativo 8 luglio
2003,n. 188 si veda nelle note alle premesse.
Il regolamento (CE) 881/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164.



 
Art. 4
Modello comunitario di certificazione

1. Ciascun macchinista deve avere l'idoneita' e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni e deve possedere la documentazione seguente:
a) una licenza, redatta in conformita' all'allegato I, che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista e l'autorita' competente che la rilascia e riporta la durata di validita';
b) uno o piu' certificati, redatti in conformita' all'allegato II, che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare e' autorizzato a circolare ed i veicoli che il titolare e' autorizzato a condurre.
2. La licenza e' valida su tutto il territorio della Comunita' europea.
3. Il certificato e' valido soltanto per le infrastrutture e il materiale rotabile in esso indicati.
4. Nei casi eccezionali di seguito elencati il macchinista puo' non essere in possesso del certificato valido per la specifica parte di infrastruttura da percorrere purche', durante la condotta, sia affiancato da altro macchinista in possesso di valido certificato per la parte di infrastruttura in questione:
a) quando la perturbazione del servizio ferroviario richiede la deviazione dei treni o la manutenzione dei binari, in base a quanto specificato dal gestore dell'infrastruttura;
b) per servizi eccezionali una tantum in cui vengono utilizzati treni storici;
c) per servizi eccezionali una tantum di trasporto merci, previo assenso del gestore dell'infrastruttura;
d) per la fornitura o dimostrazione di un nuovo treno o locomotore;
e) a scopo di formazione o esame dei macchinisti.
5. La decisione di avvalersi della possibilita' di cui al comma 4 spetta all'impresa ferroviaria e non puo' essere imposta dal gestore dell'infrastruttura o dall'Agenzia. Della predetta decisione deve essere informato il gestore dell'infrastruttura.
6. Con riferimento ai veicoli, il certificato autorizza la condotta in una o piu' delle seguenti categorie:
a) categoria A: locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando e' utilizzato per la manovra;
b) categoria B: trasporto di persone e di merci ovvero di persone o di merci.
7. Un certificato puo' contenere le designazioni «A» e «B» ovvero «A» o «B» quali categorie globali che comprendono tutte le attivita' di ciascuna categoria oppure puo' limitare il campo di applicazione del certificato ad uno o piu' dei codici di cui al punto 1.3 dell'allegato II.
 
Art. 5
Misure antifalsificazione

1. I soggetti che rilasciano le licenze o i certificati adottano tutte le misure necessarie di cui al punto 2 dell'allegato I ed al punto 3 dell'allegato II, per evitare i rischi di falsificazione ed inoltre attuano procedure idonee ad impedire manipolazioni non autorizzate dei registri di cui all'art. 19.
 
Art. 6
Proprieta', lingua e organi emittenti

1. La licenza e' rilasciata dall'Agenzia in lingua italiana ed e' di proprieta' del titolare.
2. Il certificato e' rilasciato dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura di cui il macchinista e' dipendente o presso cui e' sotto contratto. Il certificato e' di proprieta' dell'impresa o del gestore dell'infrastruttura che lo rilascia. Tuttavia, conformemente all'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, i macchinisti possono ottenerne una copia autenticata.



Note all'art. 6:
Il comma 6 dell'art. 17 del citato decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, cosi' recita:
«6. All'atto dell'assunzione di nuovi macchinisti,
personale viaggiante e addetti a compiti di sicurezza
essenziali, le imprese ferroviarie e i gestori
dell'Infrastruttura e le altre tipologie di impresa
interessate tengono conto, sulla base di quanto stabilito
dall'Agenzia, della formazione, delle qualifiche e
dell'esperienza acquisite in precedenza presso altre
imprese ferroviarie. A tal fine, questi membri del
personale hanno diritto ad avere accesso, ottenere copia e
trasmettere tutti i documenti che ne certifichino la
formazione, le qualifiche e l'esperienza.».



 
Art. 7
Riconoscimento dei documenti di certificazione dei macchinisti di
paesi non appartenenti alla Comunita' europea.
1. Nel quadro degli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e i Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, possono essere riconosciuti i documenti di certificazione dei macchinisti del Paese non appartenente alla Comunita' europea che operino esclusivamente su sezioni transfrontaliere del sistema ferroviario.
 
Art. 9
Eta' minima

1. L'eta' minima per richiedere la licenza e' stabilita in diciotto anni. Tuttavia tale licenza e' limitata al territorio nazionale fino al compimento del ventesimo anno di eta'.
 
Art. 10
Requisiti di base

1. Il richiedente la licenza deve:
a) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo oppure un diploma di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) comprovare la propria idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni per le quali si chiede la licenza tramite apposita certificazione, avente data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della documentazione all'Agenzia, rilasciata dagli uffici periferici della direzione sanita' di Rete Ferroviaria Italiana (gia' Servizio Sanitario Ferrovie dello Stato di cui all'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n.833, e agli articoli 14 e 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210) o da struttura medico legale della Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sulla base di esami specialistici effettuati presso strutture pubbliche o convenzionate accreditate con il servizio sanitario nazionale (ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni). Tali esami devono attestare come minimo i requisiti medici indicati nell'allegato III, punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1.Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati gli altri soggetti competenti ad effettuare gli accertamenti sanitari, sulla base di criteri di indipendenza, competenza e imparzialita' e gli eventuali ulteriori e piu' stringenti requisiti medici;
c) dimostrare la propria capacita' psico-attitudinale all'esercizio della professione tramite una certificazione rilasciata da uno psicologo appartenente ad una delle strutture mediche di cui alla lettera b), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale. L'esame per il rilascio di detta certificazione deve accertare i requisiti indicati nell'allegato III, punto 2.2 tramite adeguati test psicoattitudinali;
d) dimostrare le proprie competenze professionali generali tramite una attestazione rilasciata dal soggetto che ha erogato la formazione. Il richiedente deve superare un esame riguardante almeno le materie indicate nell'allegato V, che l'Agenzia provvede a disciplinare con proprio provvedimento.
2. In caso di accertamento ad esito negativo del possesso dei requisiti fisici e psicofisici effettuato ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'interessato puo' sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuovi accertamenti sanitari presso la sede centrale della direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati presso la predetta sede centrale, la relativa certificazione deve essere presentata all'Agenzia entro sei mesi dalla data del rilascio.



Note all'art. 10:
Il Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226,reca: «I percorsi di istruzione e formazione
professionale».
- Il testo dell'art. 6, lettera z) della legge 23
dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario
nazionale.» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre
1978, n. 360, S.O. cosi' recita:
«Art.6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)-v) (omissis);
z) i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia,
per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del
personale dipendente».
- Il testo degli articoli 14 e 24 della citata legge 17
maggio 1985, n. 210, cosi' recitano:
«Art. 14 (Delegificazione e regolamenti tecnici). -
Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti
all'entrata in vigore della presente legge ed applicabili
all'organizzazione, all'esercizio ferroviario, alla materia
contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e di
sanita' dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
sempreche' siano compatibili con la disciplina dettata
nella presente legge e da norme non derogabili del codice
civile o della Comunita' economica europea, restano in
vigore fino all'adozione dei regolamenti di cui ai
successivi terzo e quarto comma.
Restano comunque in vigore le disposizioni di legge
concernenti in generale il trasporto per ferrovia.
Al fine di predeterminare il quadro delle attivita'
interne dell'ente, il consiglio di amministrazione, entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta
nelle materie di cui al primo comma, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno
o piu' regolamenti da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante.
I regolamenti di cui al comma precedente non possono
derogare alla contrattazione collettiva. Rientrano invece
nella esclusiva sfera regolamentare i seguenti oggetti:
1) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le
responsabilita' dei dirigenti nonche' i criteri di
conferimento della titolarita' degli organi ed uffici;
2) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio
ferroviario e delle altre attivita' tecniche;
3) le modalita' di esecuzione degli obblighi di
servizio pubblico imposti all'ente;
4) le modalita' di reclutamento del personale stabile
che deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali
pubbliche consistenti in una valutazione obiettiva del
merito dei candidati accertata con prove selettive o anche
per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a
contenuto tecnico pratico, intesi a conferire il grado di
professionalita' necessario alla qualifica cui si
riferiscono. Sono fatte salve le assunzioni dirette di
ferrovieri del genio militare regolate da apposite
convenzioni;
5) i criteri e le modalita' per l'accertamento ed il
controllo dell'idoneita' fisica e psicoattitudinale dei
candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da
parte del servizio sanitario aziendale.».
«Art. 24 (Disposizioni fiscali e patrocinio legale -
Servizio sanitario). - All'ente «Ferrovie dello Stato»
continuano ad applicarsi le norme tributarie alle quali e'
attualmente soggetta l'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato.
Esso puo' valersi dell'opera del Provveditorato
generale dello Stato e di altri organi statali tecnici e
consultivi.
L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti
dell'ente, le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.
E' in facolta' dell'amministrazione statale e, in
subordine, delle regioni e degli enti locali territoriali
richiedere all'ente, con preferenza sui terzi, la cessione
a titolo oneroso dei beni che siano ritenuti idonei al
soddisfacimento di esigenze pubbliche.
Identica facolta' e' attribuita all'ente per i beni
appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato ritenuti
idonei al soddisfacimento delle esigenze di servizio.
Fino alla riforma del Ministero dei trasporti, nel cui
quadro trovera' adeguata sistemazione, il servizio
sanitario, gia' appartenente all'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, continua ad esercitare il controllo
sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al
disposto dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Tutte le attivita' o passivita' derivanti
dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo
sono evidenziate nel bilancio dell'ente «Ferrovie dello
Stato».»
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, S.O.



 
Art. 11
Conoscenze linguistiche

1. Per ciascuna infrastruttura per la quale e' chiesto il certificato, devono essere verificate le conoscenze linguistiche di cui al punto 8 dell'allegato VII.
 
Art. 12
Competenze professionali

1. Il richiedente deve superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali relative al veicolo per il quale e' chiesto il certificato. L'esame comprende le materie indicate nell'allegato VI.
2. Il richiedente deve superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali relative alle infrastrutture per le quali e' chiesto il certificato. L'esame comprende le materie indicate nell'allegato VII.
3. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura provvede a fornire al richiedente una formazione sul proprio sistema di gestione della sicurezza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, cosi' recita:
«Art.13 (Sistemi di gestione della sicurezza). - 1. I
gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie
elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza al
fine di garantire che il sistema ferroviario possa attuare
almeno i CST, sia conforme alle norme di sicurezza
nazionali, nonche' ai requisiti di sicurezza contenuti
nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei
CSM.
2. Il sistema di gestione della sicurezza definito in
dettaglio in allegato III, tenendo conto delle dimensioni e
della tipologia di attivita' svolta, garantisce il
controllo di tutti i rischi connessi all'attivita' dei
gestori dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie,
compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del
materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve
le vigenti norme in materia di responsabilita', il sistema
di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove
appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle
attivita' di terzi.
3. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni
gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle
attivita' svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie
e provvede affinche' tutte le imprese ferroviarie possano
operare nel rispetto delle STI e delle norme nazionali di
sicurezza e delle condizioni stabilite dai rispettivi
certificati di sicurezza. Tale sistema, inoltre, e'
concepito in modo tale da garantire il coordinamento delle
procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con
quelle di tutte le imprese ferroviarie che operano sulla
sua infrastruttura.
4. Ogni anno, anteriormente al 30 giugno, tutti i
gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie
trasmettono all'Agenzia una relazione annuale sulla
sicurezza relativa all'anno precedente. La relazione
contiene almeno:
a) i dati relativi alle modalita' di conseguimento
degli obiettivi di sicurezza interni e i risultati dei
piani di sicurezza;
b) l'elaborazione degli indicatori nazionali di
sicurezza e dei CSI di cui all'allegato I relativi al
soggetto che trasmette la relazione;
c) i risultati degli audit di sicurezza interni;
d) le osservazioni in merito alle carenze ed al
malfunzionamento delle operazioni ferroviarie e della
gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un
interesse per l'Agenzia. L'Agenzia, qualora lo ritenga
necessario, puo' richiedere ulteriori elementi riguardanti
i contenuti della relazione e ulteriori argomenti.».



 
Art. 13
Conseguimento di una licenza

1. L'Agenzia disciplina con proprio provvedimento di natura non regolamentare le procedure per il rilascio della licenza e per la proposizione di un ricorso amministrativo da parte dell'aspirante macchinista o, in suo nome, da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura quali datori di lavoro, avverso la decisione sulla predetta istanza di rilascio della licenza. Il provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.
2. L'istanza per il rilascio della licenza e' presentata all'Agenzia dal richiedente o, mediante delega, da un'impresa ferroviaria, da un gestore dell'infrastruttura o da un centro di formazione riconosciuto, nel rispetto delle modalita' stabilite nella procedura di cui al comma 1, utilizzando il modulo armonizzato di domanda di cui all'allegato X.
3. Le domande presentate all'Agenzia possono riguardare il rilascio di una nuova licenza, un aggiornamento dei dati, un rinnovo o un duplicato.
4. L'Agenzia rilascia la licenza nel rispetto dei tempi stabiliti nella procedura di cui al comma 1 che non possono comunque essere superiori ad un mese dal ricevimento di tutti i documenti necessari.
5. La licenza e' valida per dieci anni, fatto salvo quanto disposto all'art. 15, comma 1.
6. La licenza e' rilasciata in un unico originale. Il rilascio di un duplicato della licenza puo' avvenire esclusivamente da parte dell'Agenzia.
7. L'Agenzia determina le tariffe per la copertura degli oneri economici derivanti dal rilascio, rinnovo, aggiornamento dei dati e duplicato delle licenze di cui al presente articolo e derivanti dalla tenuta del registro di cui all'art. 19, comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi.
 
Art. 14
Conseguimento di un certificato

1. Ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dell'infrastruttura stabilisce, nel quadro del proprio sistema di gestione della sicurezza, le procedure da seguire per il rilascio o l'aggiornamento dei certificati conformemente al presente decreto, nonche' i procedimenti di ricorso che consentono ai macchinisti di chiedere il riesame di una decisione inerente il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o il ritiro di un certificato, fatta salva la facolta' di proporre ricorso giurisdizionale al giudice ordinario.
2. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura aggiornano, senza indugio, i certificati qualora il macchinista abbia ottenuto ulteriori autorizzazioni riguardo ai veicoli o all'infrastruttura.
 
Art. 15
Verifiche periodiche

1. Affinche' la licenza conservi la sua validita', il titolare e' sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneita' di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c). I controlli relativi ai requisiti medici sono effettuati dai soggetti di cui al predetto art. 10, comma 1, lettere b) e c), secondo le periodicita' specificatamente previste dall'Agenzia e comunque non inferiori a quelle minime definite nell'allegato III, punto 3.1. Per le verifiche periodiche delle conoscenze professionali generali si applicano le disposizioni dell'art. 20, comma 8.
2. Ai fini del rinnovo della licenza l'Agenzia verifica, nel registro di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che il titolare abbia effettuato e superato le verifiche periodiche di cui al comma 1.
3. Affinche' il certificato conservi la sua validita', il macchinista e' sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneita' di cui agli articoli 11 e 12. La frequenza di tali esami e' fissata dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura di cui il macchinista e' dipendente o presso cui e' sotto contratto, in base al proprio sistema di gestione della sicurezza, rispettando le periodicita' minime riportate dall'allegato VIII. Per ciascuno di questi controlli l'organo emittente conferma, mediante annotazione riportata nel certificato e nel registro di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), che il macchinista soddisfa i requisiti di cui al presente comma.
4. In caso di mancata verifica periodica o di esito negativo della stessa, si applica la procedura di cui all'art. 17.
 
Art. 16
Cessazione dall'impiego

1. Quando un macchinista cessa di essere impiegato come tale da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura, questi ne danno immediata notizia all'Agenzia. La licenza conserva la sua validita' finche' sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 15, comma 1.
2. Il certificato perde la sua validita' quando il macchinista cessa di essere impiegato come tale. Tuttavia il macchinista riceve una copia autenticata del certificato e di tutti i documenti che comprovano la sua formazione, le sue qualifiche, la sua esperienza e le sue competenze professionali. Nel rilasciare il certificato la nuova impresa ferroviaria o il nuovo gestore dell'infrastruttura presso il quale il macchinista viene impiegato tiene conto di tali documenti.
3. Le copie autenticate dei certificati devono essere conformi al modello di cui all'allegato IX.
 
Art. 17

Monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei
gestori dell'infrastruttura

1. Le imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura devono controllare la validita' delle licenze e dei certificati dei propri macchinisti, dipendenti o sotto contratto tramite l'istituzione di un sistema di monitoraggio. Qualora dai risultati del monitoraggio emergano elementi che facciano dubitare della competenza di un macchinista e dell'opportunita' di mantenere in vigore la sua licenza o il suo certificato, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura adottano immediatamente i provvedimenti necessari.
2. Se un macchinista ritiene che il suo stato di salute possa compromettere la propria idoneita' al lavoro, ne informa immediatamente l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura presso cui presta servizio.
3. Non appena l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viene a conoscenza che lo stato di salute di un macchinista si e' compromesso al punto da metterne in dubbio l'idoneita' alla mansione, deve prendere immediatamente i provvedimenti necessari, ivi compresi i controlli e le visite mediche di cui all'allegato III punto 3.1, e, se necessario, provvedere al ritiro del certificato nonche' all'aggiornamento del registro di cui all'art. 19, comma 2.
4. L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura, fermo restando il rispetto delle norme e disposizioni gia' vigenti in materia, provvedono ad attuare opportune azioni volte a vigilare che durante il servizio il macchinista non sia sotto l'influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di comprometterne la concentrazione, la vigilanza o il comportamento. Resta salva, in caso di positivo accertamento, la possibilita' per l'interessato di richiedere a suo spese un nuovo esame ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del predetto accertamento.
5. L'Agenzia deve essere informata tempestivamente dei casi di inabilita' al lavoro di durata superiore a tre mesi.
 
Art. 18
Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti in modo trasparente e non discriminatorio:
a) rilascia e aggiorna le licenze e rilascia i duplicati conformemente agli articoli 6 e 13;
b) effettua controlli periodici conformemente all'art. 15, comma 1;
c) adotta le misure relative a sospensione o revoca di licenze e certificati conformemente all'art. 25;
d) riconosce il personale e gli organismi incaricati della formazione e degli esami dei macchinisti, conformemente agli articoli 20 e 22;
e) assicura che sia pubblicato e aggiornato un registro delle persone e degli organismi riconosciuti per le attivita' di formazione e di esame;
f) tiene e aggiorna un registro delle licenze conformemente all'art. 19;
g) effettua il monitoraggio dell'iter di certificazione dei macchinisti conformemente all'art. 23;
h) effettua i controlli conformemente all'art. 25;
i) stabilisce criteri nazionali per il riconoscimento dell'attivita' di esaminatori come previsto dall'art. 22, comma 5.
2. L'Agenzia provvede a dare rapida risposta alle richieste di informazioni e, ove necessario, puo' chiedere informazioni integrative utili al rilascio delle licenze.
3. Le decisioni dell'Agenzia devono essere motivate e, fatta salva la facolta' di agire in autotutela, possono essere oggetto di ricorso in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, nel rispetto delle norme e dei principi in materia di riparto della giurisdizione.
4. L'Agenzia non puo' delegare a terzi i compiti di cui al comma 1, lettere c), g) ed i).
5. Ogni delega di compiti deve essere trasparente e non discriminatoria, e non determinare conflitto di interessi.
6. Laddove l'Agenzia delega ad un'impresa ferroviaria i compiti di cui al comma 1, lettera a), o b), deve essere soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti:
a) l'impresa ferroviaria rilascia licenze solo ai propri macchinisti;
b) l'impresa ferroviaria non gode dell'esclusiva, sul territorio interessato, di nessuno dei compiti delegati.
7. Se l'Agenzia delega determinati compiti a terzi, i rappresentanti autorizzati o i contraenti devono rispettare, nell'esecuzione di tali compiti, gli obblighi che il presente decreto pone a carico dell'Agenzia.
8. L'Agenzia in caso di delega di determinati compiti a terzi deve verificare che il relativo svolgimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 19
Registri e scambio di dati

1. L'Agenzia:
a) tiene un registro di tutte le licenze rilasciate, aggiornate, rinnovate, modificate, scadute, sospese, ritirate o dichiarate smarrite, rubate o distrutte. Il registro contiene i dati indicati nell'allegato XI relativi a ciascuna licenza che possono essere ricavati mediante il numero nazionale assegnato a ciascun macchinista. Il registro e' aggiornato regolarmente ed e' conforme ai parametri fondamentali stabiliti nell'allegato XI;
b) fornisce, su richiesta motivata, informazioni sullo status delle licenze suddette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle autorita' competenti degli altri Stati membri, all'ERA e ai datori di lavoro dei macchinisti.
2. Le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture:
a) tengono o assicurano che sia tenuto un registro di tutti i certificati rilasciati, aggiornati, rinnovati, modificati, scaduti, sospesi, revocati o dichiarati smarriti, rubati o distrutti. Il registro contiene i dati indicati nell'allegato XII, relativi a ciascun certificato, nonche' i dati relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 15. Il registro e' aggiornato regolarmente ed e' conforme ai parametri fondamentali stabiliti nell'allegato XII;
b) cooperano con l'Agenzia per procedere allo scambio di informazioni con la stessa e consentirle l'accesso ai dati necessari;
c) forniscono informazioni, su domanda, in merito al contenuto di tali certificati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle autorita' competenti degli altri Stati membri quando cio' e' necessario come conseguenza delle loro attivita' transnazionali.
3. I macchinisti hanno accesso ai propri dati conservati nel registro dell'Agenzia ed in quelli delle imprese ferroviarie o dei gestori delle infrastrutture e ne ottengono copia su richiesta.
4. L'Agenzia coopera con l'ERA allo scopo di garantire l'interoperabilita' dei registri di cui ai commi 1 e 2.
5. L'Agenzia, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie si accertano che i registri da essi istituiti a norma dei commi 1 e 2 e le modalita' di utilizzo di tali registri rispettino le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Note all'art. 19:
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice
in materia di protezione dei dati personali.» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.



 
Art. 20
Formazione

1. La formazione dei macchinisti comprende una parte relativa alla licenza, che riguarda le conoscenze professionali generali di cui all'allegato V, e una parte relativa al certificato, che riguarda le conoscenze professionali specifiche di cui agli allegati VI e VII.
2. I metodi di formazione devono soddisfare i criteri di cui all'allegato IV.
3. Gli obiettivi dettagliati di tale formazione sono definiti nell'allegato V per la licenza e negli allegati VI e VII per il certificato. Tali obiettivi dettagliati di formazione possono essere integrati mediante:
a) le pertinenti STI adottate secondo la direttiva 2008/57/CE e successive modificazioni ed integrazioni;
b) i criteri proposti dall'ERA conformemente all'art. 17 del regolamento CE n. 881/2004.
4. L'Agenzia provvede a vigilare affinche' gli aspiranti macchinisti abbiano un accesso equo e non discriminatorio alla formazione necessaria per soddisfare i requisiti prescritti per il conseguimento della licenza e del certificato.
5. I compiti formativi connessi alle conoscenze professionali generali di cui all'art. 10, comma, 1 lettera d), alle conoscenze linguistiche previste dall'art. 11 ed alle conoscenze professionali concernenti i veicoli di cui all'art. 12, comma 1, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.
6. I compiti formativi connessi alle conoscenze delle infrastrutture di cui all'art. 12, comma 2, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme e procedure operative, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.
7. In relazione alla licenza, il sistema generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali, istituito dalla direttiva 2005/36/CE, continua ad applicarsi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei macchinisti che sono cittadini di uno Stato membro ed hanno ottenuto il loro certificato di formazione in un paese non appartenente alla Comunita' europea.
8. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono istituire un percorso di formazione continuo atto ad assicurare che il personale mantenga le proprie competenze, in conformita' dell'allegato III, punto 2, lettera e), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.



Note all'art. 20:
La direttiva 2008/57/CE» e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 luglio 2008, n. L 191.
Il Regolamento (CE) 881/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164.
La direttiva 2005/36/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
settembre 2005, n. L 255.
- Il testo del punto 2, lettera e), dell'allegato III
del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, citato
nelle premesse, cosi' recita:
«2. Elementi essenziali del sistema di gestione della
sicurezza.
Gli elementi essenziali del sistema di gestione della
sicurezza sono i seguenti:
a) -d) (omissis);
e) offerta di programmi di formazione del personale e
di sistemi atti a garantire che il personale mantenga le
proprie competenze e che i compiti siano svolti
conformemente a tali competenze;».



 
Art. 21
Costi della formazione

1. La contrattazione collettiva individua tramite appositi accordi integrativi, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le misure affinche' gli investimenti per la formazione di un macchinista sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastrutture non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui, nell'arco temporale stabilito nell'accordo stesso necessario per ammortizzare l'investimento formativo, ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) questi decida di lasciare volontariamente l'impresa o il gestore che ha sostenuto gli oneri della formazione;
b) questi venga utilizzato con la funzione di macchinista da un'altra impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura.
2. Le suddette misure devono essere ispirate ad un principio di proporzionalita' rispetto al tempo rimanente all'ammortamento dell'investimento formativo.
3. Non sono oggetto di valutazione i corsi di aggiornamento della formazione gia' erogata.
4. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al comma 1 entro il termine indicato e fino alla data di sottoscrizione, le misure di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro i successivi sessanta giorni.
 
Art. 22
Esami

1. Gli esami sono definiti:
a) per la parte relativa alla licenza, dall'Agenzia al momento della definizione della procedura da seguire per ottenere la licenza in conformita' dell'art. 13, comma 1;
b) per la parte relativa al certificato, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al momento della definizione della procedura da seguire per ottenere il certificato in conformita' dell'art. 14.
2. Detti esami sono supervisionati da esaminatori competenti riconosciuti dall'Agenzia e sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interesse.
3. La valutazione delle conoscenze delle infrastrutture nazionali, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme operative, e' effettuata da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.
4. Gli esami sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interessi, fermo restando che l'esaminatore puo' appartenere all'impresa ferroviaria o al gestore dell'infrastruttura che rilascia il certificato.
5. In assenza di criteri comunitari l'Agenzia stabilisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di esaminatore e per lo svolgimento degli esami.
6. Alla fine del corso di formazione e' effettuato un esame teorico e pratico. La valutazione della capacita' di condotta e' effettuata con prove di condotta sulla rete. E' possibile utilizzare anche simulatori per valutare l'applicazione delle norme operative e il comportamento del macchinista in situazioni particolarmente difficili.
 
Art. 23
Norme di qualita'

1. L'Agenzia vigila affinche' tutte le attivita' collegate con la formazione, la valutazione delle competenze, l'aggiornamento delle licenze e dei certificati, siano oggetto di un monitoraggio permanente nell'ambito di un sistema di norme di qualita'. La presente disposizione non si applica per le attivita' gia' coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura in conformita' all'art. 13 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.



Note all'art. 23:
Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162, si veda nelle note all'art. 12.



 
Art. 24
Valutazione

1. Ogni cinque anni l'Agenzia, per le attivita' non coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, provvede ad effettuare una verifica delle procedure per l'acquisizione e per la valutazione delle conoscenze e delle competenze professionali nonche' del sistema di rilascio delle licenze e dei certificati.
2. I risultati delle suddette valutazioni sono debitamente documentati e trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, se necessario, prende i provvedimenti idonei per ovviare alle carenze constatate.
 
Art. 25
Controlli

1. L'Agenzia e la specialita' di Polizia ferroviaria della Polizia di Stato, in via esclusiva, possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli a bordo dei treni che circolano nel sistema ferroviario nazionale, per accertare se il macchinista sia munito dei documenti rilasciati a norma del presente decreto. L'Agenzia e la Polizia ferroviaria prevedono il necessario coordinamento per le verifiche di cui sopra.
2. In caso di negligenze commesse sul luogo di lavoro, l'Agenzia puo' verificare se il macchinista in questione soddisfa i requisiti di cui all'art. 12.
3. L'Agenzia puo' procedere ad indagini riguardanti l'ottemperanza al presente decreto da parte dei macchinisti, delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture, degli esaminatori e degli Organismi di formazione.
4. Qualora l'Agenzia constati che un macchinista non soddisfa piu', uno o piu' dei requisiti prescritti, adotta le seguenti misure:
a) se si tratta di una licenza rilasciata in Italia, provvede a sospenderla o revocarla in funzione della gravita' del rischio creatosi per la sicurezza ferroviaria. L'Agenzia notifica immediatamente la propria decisione, motivandola, al macchinista interessato e al suo datore di lavoro, fatta salva la facolta' del macchinista di esperire i rimedi di cui agli articoli 13, comma 1, e 18, comma 3. L'Agenzia definisce la procedura da seguire per il ripristino della licenza, se ne ricorrono le condizioni;
b) se si tratta di una licenza rilasciata dall'autorita' competente di un altro Stato membro, si rivolge all'autorita' dell'altro Stato membro e presenta una richiesta motivata ai fini di un controllo ulteriore o della sospensione della licenza. L'Agenzia informa inoltre la Commissione europea e le altre autorita' competenti della sua richiesta. L'Agenzia puo' vietare a tali macchinisti di operare nella sua giurisdizione in attesa della notifica della decisione dell'autorita' che ha rilasciato la licenza, utilizzando la procedura di cui alla lettera precedente;
c) se si tratta di un certificato, si rivolge all'organismo emittente e chiede un controllo ulteriore o la sospensione del certificato. L'Organismo emittente prende le misure appropriate e riferisce all'Agenzia entro quattro settimane. In caso di inadempienza da parte dell'impresa, l'Agenzia provvede a sospendere a tempo indeterminato il certificato di sicurezza dell'impresa, fino a quando essa non avra' ottemperato all'obbligo di rimozione della non conformita' ovvero all'allontanamento del macchinista. In attesa della relazione dell'organismo emittente l'Agenzia puo' vietare ai macchinisti di operare sul sistema ferroviario nazionale ed informa la Commissione europea e le altre autorita' competenti al riguardo.
5. Se l'Agenzia ritiene comunque che un determinato macchinista costituisca un rischio grave per la sicurezza delle ferrovie adotta immediatamente le misure necessarie, quali la richiesta al gestore dell'infrastruttura e all'impresa ferroviaria di fermare il treno e di vietare al macchinista di operare sul sistema ferroviario nazionale per tutto il tempo necessario, fatte comunque salve le misure sanzionatorie di cui all'art. 26. L'Agenzia informa la Commissione europea e le altre autorita' competenti di tale decisione. In tutti i casi l'Agenzia aggiorna il registro di cui all'art. 19.
6. Se l'Agenzia ritiene che una decisione assunta da un'autorita' competente di un altro Stato membro in conformita' dell'art. 29, paragrafo 4, della direttiva, non soddisfi i criteri pertinenti, deve formulare apposita richiesta di parere alla Commissione europea. In caso di disaccordo o di controversia, l'Agenzia puo' chiedere che la questione sia deferita al Comitato di cui all'art. 32, paragrafo 1 della direttiva. L'Agenzia puo' continuare ad imporre il divieto, per il macchinista, di operare nel territorio italiano ai sensi del comma 4, finche' la questione non sia risolta.
 
Art. 26
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale privo dei requisiti essenziali e della documentazione necessaria ovvero dei requisiti o della documentazione necessaria, conformemente all'art. 4, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che consente la condotta in violazione all'art. 4, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con un certificato che autorizza la conduzione per una categoria o sottocategoria difforme dal veicolo utilizzato, in riferimento all'art. 4, comma 6, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel sistema ferroviario nazionale, una documentazione contraffatta o falsificata oppure manipola senza autorizzazione i registri di cui all'art. 19, commi 1 e 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con una licenza scaduta, in riferimento all'art. 13, comma 5, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
6. Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di aggiornare i certificati dei macchinisti, in violazione dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni certificato non aggiornato.
7. Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di sottoporre il proprio macchinista agli esami periodici relativi alle condizioni di idoneita' di cui agli articoli 11 e 12, fissati sulla base del proprio sistema di gestione della sicurezza, in ottemperanza all'art. 15, comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in violazione dell'art. 17, comma 1, permetta ad un proprio macchinista di circolare sprovvisto della necessaria documentazione o con la stessa non piu' in corso di validita', e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
9. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
10. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), relativamente alla tenuta e all'aggiornamento costante dei registri dei certificati, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ciascun aggiornamento non riportato.
11. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni aggiornamento non erogato.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacoli le attivita' dell'Agenzia previste all'art. 25 oppure non ottemperi alle disposizioni imposte dall'Agenzia stessa in forza del comma 4 del medesimo articolo, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, utilizzi una documentazione non conforme al presente decreto e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ogni documento non conforme.
14. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25 provvedono all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'irrogazione delle relative sanzioni osservando, qualora applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Agenzia provvede a disciplinare l'esercizio delle predette attivita' di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni da parte del proprio personale.
15. Le sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in considerazione della gravita' e della durata dell'infrazione.



Note all'art. 26:
Il capo I della citata legge 24 novembre 1981, n. 689,
reca: «Le sanzioni amministrative».



 
Art. 27
Attuazione progressiva e periodo di transizione

1. I registri di cui all'art. 19 sono istituiti entro il 14 gennaio 2012.
2. Le licenze ed i certificati:
a) entro il 14 gennaio 2012 devono essere rilasciati conformemente al presente decreto ai macchinisti che effettuano servizi transfrontalieri, servizi di cabotaggio o servizi di trasporto merci in un altro Stato membro oppure lavorano in almeno due Stati membri, senza pregiudizio del disposto del comma 3. A decorrere dalla stessa data tutti i macchinisti che effettuano i succitati servizi, compresi quelli che ancora non sono in possesso di licenza o certificati in conformita' del presente decreto, ottemperano alle verifiche periodiche di cui all'art. 15;
b) di nuova emissione a partire dal 14 gennaio 2012 sono rilasciati in conformita' del presente decreto senza pregiudizio del disposto del comma 3;
c) entro il 14 gennaio 2017 dovranno essere tutti conformi al presente decreto. I soggetti emittenti tengono conto di tutte le competenze professionali gia' acquisite da ciascun macchinista in modo che tale requisito non generi inutili oneri amministrativi o finanziari. Le abilitazioni di condotta concesse antecedentemente al 14 gennaio 2012 sono salvaguardate ai fini della loro conversione in conformita' al presente decreto. L'Agenzia decide, ove necessario, se sono necessari ulteriori esami e formazione supplementare ovvero esami o formazione supplementare, per la conversione di licenze o certificati. La validita' e le verifiche periodiche decorrono a partire dalla data di primo rilascio.
3. I macchinisti che alla data del 14 gennaio 2012 sono in possesso di un'abilitazione alla conduzione possono continuare ad esercitare le loro attivita' professionali, in base alle loro abilitazioni e senza che sia applicato il disposto del presente decreto, fino al 14 gennaio 2017. I corsi avviati prima del 14 gennaio 2012 in base ad un programma di formazione gia' approvato possono essere portati a termine sulla base della normativa vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda i macchinisti e coloro che sono in corso di formazione di cui al presente punto, l'Agenzia puo' concedere deroghe in casi eccezionali ai requisiti medici stabiliti nell'allegato III. La validita' delle licenze rilasciate con tali deroghe e' limitata al territorio nazionale.
4. L'Agenzia, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura assicurano la progressiva applicazione di verifiche periodiche corrispondenti a quelle previste dall'art. 15 ai macchinisti che non sono titolari di licenze e certificati in conformita' del presente decreto.
5. Entro il 14 gennaio 2012, qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su indicazione dell'Agenzia ritenga che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), ai macchinisti che operano esclusivamente nel sistema ferroviario nazionale produca costi superiori ai benefici, puo' chiedere alla Commissione europea di adottare una decisione affinche' tali disposizioni non siano ad essi applicate per un periodo di almeno dieci anni. Tale richiesta deve essere presentata alla Commissione suddetta affinche' questa chieda all'ERA di effettuare una analisi costi-benefici consultandosi con il Ministero e l'Agenzia.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia pubblica la procedura di cui all'art. 13, comma 1, per il conseguimento della licenza.
 
Art. 28
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 29
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato I
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Allegato II
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Allegato III
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Allegato IV
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Allegato V
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Allegato VI
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Allegato VII
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Allegato VIII
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Allegato IX
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Allegato X
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Allegato XI
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