Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 6 dicembre 2010 |
Riconoscimento, al sig. Prusak Mykhaylo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Prusak Mykhaylo, nato a Ternopil (Ucraina) il 26 luglio 1967, cittadino ucraino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere meccanico, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti» e successive modifiche; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico quinquennale di ingegnere meccanico conseguito presso l'«Istituto universitario del petrolio e del gas» di Ivano-Frankivsk (Ucraina) nel giugno 1991; Considerato che detto titolo e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere in Ucraina, come attestato dalla dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Kiev; Considerato che ha documentato di avere maturato esperienza professionale; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010; Preso atto del conforme parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria; Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 30 maggio 2008 fino al 29 maggio 2013, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;
Decreta:
Al sig. Prusak Mykhaylo, nato a Ternopil (Ucraina) il 26 luglio 1967, cittadino ucraino, e' riconosciuto il titolo professionale di ingegnere meccanico quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) impianti chimici; 2) impianti elettrici. Il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
Roma, 6 dicembre 2010
Il direttore generale: Saragnano |
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