Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 dicembre 2010
Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 607/2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti gli articoli 12 e 14 del citato decreto legislativo n. 61/2010 relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalita' di rivendicazione delle produzioni in questione, di riclassificazione e declassamenti; Visto in particolare l'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo n. 61/2010 che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono da stabilire le disposizioni per l'iscrizione delle superfici vitate delle relative denominazioni di origine e indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonche', ai sensi dell'art. 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo, le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenti Albi DO ed elenchi IGT nello schedario e l'allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati; Visto in particolare l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 61/2010, ai sensi del quale con il richiamato decreto applicativo sono da stabilire anche le disposizioni per la rivendicazione annuale delle produzioni in questione; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 che stabilisce le modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive e, ai fini dell'utilizzo dei relativi dati anche per l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo nazionale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 1227/00/CE, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo; Visto l'Accordo datato 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2006 recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonche' sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli; Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui ai citati art. 12, comma 3, art. 31, comma 4, e art. 14, comma 12, del decreto legislativo n. 61/2010; Ritenuto altresi' di dover adottare, conformemente ai principi di razionalizzazione, coordinamento e semplificazione dell'attivita' degli enti preposti alla gestione del potenziale viticolo ed ai controlli previsti dall'art. 15 della richiamata legge n. 88/2009, le disposizioni generali nazionali per la gestione del potenziale viticolo e del relativo schedario, in applicazione del reg. CE n. 1234/2007 e del reg. CE n. 436/2009; Ritenuto inoltre di dover adottare talune disposizioni particolari e transitorie, in attesa dell'entrata in applicazione delle disposizioni del presente decreto, conformemente al disposto di cui all'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo n. 61/2010, in particolare riprendendo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 11960 del 30 luglio 2010, concernente disposizioni per la rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione - Definizioni
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, in ordine ai seguenti aspetti, di cui al relativo disposto del predetto decreto a margine indicato: a) l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli (art. 12, comma 3), nonche' il trasferimento dati dei preesistenti albi ed elenchi nello schedario e l'allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati (art. 31, comma 4); b) la rivendicazione annuale delle produzioni (art. 14, comma 2). 2. Allorche' non sara' diversamente previsto per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle: decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Ministero: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; regioni: regioni e province autonome; struttura di controllo: l'autorita' di controllo pubblica designata o l'organismo privato autorizzato di cui all'art. 13 del decreto legislativo, competente per le specifiche DOP o IGP; DOP: denominazione di origine protetta; IGP: indicazione geografica protetta; DOCG: denominazione di origine controllata e garantita; DOC: denominazione di origine controllata; IGT: indicazione geografica tipica. DO: in modo indistinto o unitario «denominazione di origine protetta» e/o «indicazione geografica protetta» e/o «denominazione di origine controllata e garantita» e/o «denominazione di origine controllata» e/o «indicazione geografica tipica».
 
Art. 2.

Ambito di applicazione - Art. 12, comma 3,

e art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1. Nel presente capitolo sono stabilite: a) le modalita' e le condizioni per la gestione e l'aggiornamento dello Schedario viticolo, articolato su base territoriale da parte delle regioni e province autonome, secondo modalita' concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al Fascicolo aziendale agricolo, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e successive modifiche ed integrazioni; b) le modalita' e le condizioni per l'iscrizione, a cura dei conduttori, nel predetto Schedario viticolo dei vigneti destinati a produrre vini DO.
 
Art. 3.

Schedario viticolo: definizioni
1. Ai sensi del presente capitolo si adottano le seguenti definizioni: a) Schedario viticolo. E' lo strumento previsto dall'art. 185-bis del regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento CE applicativo della Commissione n. 436/2009; b) Appezzamento viticolo. E' una superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di coltivazione). La rappresentazione grafica dell'appezzamento include le aree di servizio della superficie vitata; c) Parcella viticola aziendale. Presenta le stesse caratteristiche dell'appezzamento viticolo, ma e' limitata alla superficie condotta da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale; d) Unita' vitata. E' una superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che e' omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densita' di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varieta' di uva (e' tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purche' gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso e' fatto obbligo di indicare «altri a bacca bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT; e) Unita' vitata estesa. E' costituita da piu' unita' vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto e condotte da una singola azienda; f) Superficie vitata. E' la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sara' fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
 
Art. 4.

Schedario viticolo: gestione
1. Lo Schedario viticolo, strutturato ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009, e' parte integrante del SIAN nonche' del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ed e' dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS). 2. Le informazioni inerenti la gestione del potenziale viticolo presenti nei sistemi informativi regionali confluiscono nello Schedario viticolo in ambito dei servizi SIAN, secondo le modalita' informatiche concordate tra Agea Coordinamento e le regioni e province autonome. 3. Il presupposto per la gestione delle superfici vitate nello Schedario viticolo e' che le stesse siano presenti nel Fascicolo aziendale riferito al conduttore della superficie interessata. 4. Nell'ambito dello Schedario viticolo, per ogni superficie vitata presente nel fascicolo aziendale, oltre ai dati inerenti la superficie condotta e quella riscontrata in ambito SIGC, vengono riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneita' produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo dell'azienda. 5. L'iscrizione delle unita' vitate e/o delle unita' vitate estese nello Schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle produzioni DO. 6. Tutte le dichiarazioni/comunicazioni a carico del conduttore, connesse all'aggiornamento dello Schedario viticolo sono effettuate mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN. 7. I procedimenti amministrativi di cui alla successiva Sezione B e C del Capitolo II sono stabiliti dalle regioni per quanto di loro competenza. Le procedure informatiche relative a detti procedimenti amministrativi sono stabilite in accordo tra le regioni e Agea Coordinamento. 8. Le regioni, in accordo con Agea Coordinamento, possono stabilire specifiche modalita' di accesso ai servizi telematici in argomento, in base alle impostazioni del proprio sistema informativo agricolo. 9. Le informazioni presenti nello Schedario viticolo e per le finalita' ivi previste, sono a disposizione degli enti e strutture di controllo incaricati alla gestione ed al controllo delle rispettive DO, nonche' agli organi dello Stato preposti ai controlli e ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo in riferimento alle singole denominazioni ed indicazioni geografiche di competenza. 10. La misurazione della superficie della parcella viticola aziendale, definita in coerenza con l'appezzamento viticolo di appartenenza, come determinata all'art. 3, costituisce il valore presente nel SIGC. Tale valore e' utilizzato come riferimento per tutti gli ambiti riportati di seguito: fascicolo aziendale; schedario viticolo; inventario del potenziale produttivo; procedimenti amministrativi (estirpo, impianto, diritti di reimpianto); dichiarazioni di vendemmia annuali; rivendicazioni DO; regime domanda unica; sviluppo rurale; attivita' di controllo svolta dagli enti e strutture di controllo; altri eventuali ambiti, ad eccezione degli interventi previsti all'art. 75 del Reg. CE 555/08. Ai sensi dell'art. 34 del Reg. 1122/2009 la tolleranza di misurazione della superficie e' definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicare al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola non puo' essere superiore ad 1 ha. Successive misurazioni che comportino differenze comprese nella tolleranza prevista non danno origine a variazioni del dato di superficie preesistente rispetto alle utilizzazioni sopraelencate. 11. Ove non sia possibile l'identificazione certa attraverso il sistema GIS, le Regioni possono individuare idonei sistemi di verifica della superficie in questione. Fino a tale verifica, ai fini della rivendicazione produttiva di cui agli articoli 17 e 18, puo' essere utilizzato in via provvisoria il dato di superficie dichiarato dal produttore sotto la propria responsabilita'.
 
Art. 5.

Registro informatico pubblico dei diritti di impianto
1. Il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, di seguito denominato registro, di cui all'art. 4-ter del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46, e' gestito dalle regioni nell'ambito del SIAN. 2. Il registro di cui al comma precedente e' consultabile nell'ambito dei servizi del Fascicolo aziendale. 3. Nel registro confluiscono anche i diritti di nuovo impianto, concessi ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.
 
Art. 6.

Riserva regionale dei diritti di impianto
1. Al fine di garantire la piu' efficace gestione da parte delle regioni dei diritti di reimpianto e' prevista la gestione delle riserve regionali. Ogni regione disciplina le modalita' di utilizzo e di gestione della propria riserva regionale dei diritti di reimpianto, nonche' i criteri e le modalita' per la concessione ai conduttori dei diritti presenti nella stessa riserva regionale.
 
Art. 7.

Inventario del potenziale produttivo
1. Tutte le comunicazioni periodiche ed annuali che lo Stato Membro deve effettuare in merito alla regolamentazione comunitaria e piu' specificatamente le tabelle dell'Inventario del Potenziale produttivo vitivinicolo e le altre comunicazioni di cui all'allegato XIII del Reg. (CE) n. 555/2008, vengono desunte dalle informazioni presenti nello Schedario viticolo e trasmesse a cura di Agea Coordinamento.
 
Art. 8.
+centr+Procedimenti amministrativi 1. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze, stabiliscono le modalita' relative alla gestione amministrativa dei procedimenti inerenti la gestione del potenziale viticolo di cui agli articoli seguenti, al fine di assicurare il costante aggiornamento dello Schedario viticolo. 2. I conduttori di superfici vitate effettuano le dovute dichiarazioni, comunicazioni e istanze relative alla gestione delle superfici vitate di loro competenza secondo le modalita' previste all'art. 4, comma 6 e 7.
 
Art. 9.
+centr+Concessione dei diritti di nuovo impianto 1. Il conduttore che intenda procedere all'impianto di superfici vitate destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilita' o destinate a scopi di sperimentazione o destinate alla coltura di piante madri per marze richiede la concessione di un diritto di nuovo impianto utilizzando le apposite funzionalita' del sistema di gestione dello Schedario viticolo. 2. I diritti di nuovo impianto sono concessi dalla Regione competente per territorio. 3. La avvenuta concessione, ovvero il rifiuto della stessa, vengono comunicate al conduttore richiedente direttamente dalla regione. 4. Il diritto di nuovo impianto concesso e' inserito nel registro di cui all'art. 5. 5. Il conduttore che ha ottenuto la concessione del diritto e' tenuto a realizzare l'impianto nei termini e secondo le modalita' disciplinati dalla regione. 6. I diritti non utilizzati nei termini previsti sono trasferiti alla riserva di cui all'art. 6.
 
Art. 10.
+centr+Estirpazione e concessione del diritto 1. Il conduttore di vigneti che intende effettuare una estirpazione con concessione del diritto di reimpianto effettua una comunicazione preventiva, utilizzando le apposite funzionalita' del sistema informatico di gestione dello Schedario viticolo. 2. I controlli sui vigneti da estirpare sono effettuati dalla regione competente per territorio. 3. Trascorsi i termini fissati, il conduttore procede all'estirpazione dichiarandone l'effettuazione con le stesse modalita' del comma 1, chiedendo la concessione del diritto. 4. La dichiarazione di cui al comma 3 aggiorna lo schedario viticolo. 5. La regione competente, effettuato il controllo sulle superfici estirpate, provvede ad iscrivere il diritto di reimpianto concesso nel registro di cui all'art. 5.
 
Art. 11.
+centr+Reimpianto da diritto 1. Il conduttore titolare di un diritto di reimpianto o di nuovo impianto in corso di validita', regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 5, procede alla realizzazione del nuovo impianto nei limiti di superficie concessi dal diritto utilizzato, e nell'ambito delle particelle catastali presenti nel fascicolo aziendale, ne effettua la dichiarazione/comunicazione di avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalita' del sistema di gestione dello Schedario viticolo entro i termini previsti. 2. La dichiarazione/comunicazione di avvenuto impianto di cui al comma 1, aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il processo di verifica da parte della competente struttura della regione. 3. Le regioni possono stabilire d'intesa con Agea Coordinamento le modalita' di gestione per la delimitazione grafica del nuovo impianto sul GIS.
 
Art. 12.
+centr+Reimpianto anticipato 1. Il conduttore che non e' titolare di diritti di reimpianto o ne possiede in quantita' insufficiente, puo' procedere alla realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi ad estirpare una superficie vitata equivalente entro un periodo massimo di tre campagne dalla data di realizzazione del reimpianto. 2. L'impegno di cui al comma 1, assunto dal conduttore, e' corredato della costituzione di una cauzione il cui importo e' fissato dalla regione competente. 3. Il conduttore, effettua la comunicazione di voler procedere al reimpianto anticipato specificando le superfici vitate equivalenti che si impegna ad estirpare. 4. La regione competente effettua i controlli sulla superficie. 5. Il conduttore dichiara/comunica, entro i termini previsti, l'avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalita' del sistema di gestione dello Schedario viticolo. 6. La dichiarazione/comunicazione di avvenuto reimpianto di cui al comma precedente aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il processo di verifica da parte della competente regione. 7. Il conduttore, entro i termini previsti, comunica/dichiara tramite l'apposita funzionalita' del sistema di gestione dello Schedario viticolo l'avvenuta estirpazione della superficie di cui al precedente comma 2. Tale comunicazione/ dichiarazione aggiorna lo schedario viticolo. 8. La regione competente effettua i controlli sulla superficie estirpata per la quale non viene concesso alcun diritto di reimpianto e procede allo svincolo della cauzione.
 
Art. 13.
+centr+Superfici vitate destinate al consumo familiare 1. Il conduttore puo' impiantare una superficie vitata la cui produzione sia destinata esclusivamente al consumo familiare, a condizione che: a) tale superficie non superi le 10 are; b) il conduttore non disponga di altre superfici vitate; c) il conduttore si impegni a non commercializzare in alcun modo le produzioni ottenute. 2. Le regioni possono stabilire termini e modalita' per l'eventuale comunicazione relativa all'impianto di vigneti destinati al consumo familiare.
 
Art. 14.
+centr+Sovrainnesto 1. Salvo diverse disposizioni regionali, il conduttore puo' effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata identificata allo Schedario viticolo. 2. Il conduttore comunica/dichiara l'avvenuto sovrainnesto, utilizzando le apposite funzionalita' del sistema informativo entro i termini previsti. Tale comunicazione/dichiarazione aggiorna lo Schedario viticolo.
 
Art. 15.

Definizioni
1. Ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO si adottano le seguenti definizioni: a) Vigneto: unita' di base, costituita da una Unita' Vitata o Unita' Vitata estesa o da un insieme di Unita' Vitate o Unita' vitate estese, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione DO; b) Vigna: parte di un vigneto costituito da una Unita' vitata o da un insieme di Unita' Vitate che fa riferimento ad un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell'apposito elenco positivo regionale di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo.
 
Art. 16.
Procedure per la verifica dell'idoneita' dei vigneti ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO.
1. Le regioni determinano le modalita' e i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva delle unita' vitate per l'iscrizione allo Schedario viticolo, ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO, tenendo conto degli elementi contenuti negli specifici disciplinari di produzione DO. 2. Ai fini della verifica di cui al comma 1 le regioni individuano gli elementi da inserire nei sistemi informativi di gestione dello Schedario viticolo, in relazione a quanto previsto negli specifici disciplinari di produzione, quali: la delimitazione dei territori di produzione (ivi comprese quelle delle sottozone e le indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS; limiti di altitudine, comune, foglio e particella catastale, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno d'impianto, anno d'iscrizione, anno d'entrata in produzione, n. di ceppi, sesto, forma di allevamento, toponimo di vigna, altri elementi previsti dagli specifici disciplinari. 3. Qualora non sia stabilito nei disciplinari di produzione delle specifiche DO, le regioni possono stabilire l'anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, le rese unitarie nei primi anni produttivi ed eventualmente l'eta' massima produttiva e le rese degli ultimi anni. 4. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, le regioni stabiliscono altresi' le modalita' ed i tempi per l'eventuale idoneita' provvisoria delle unita' vitate per la rivendicazione delle DO, nonche' le modalita' per la relativa verifica.
 
Art. 17.

Dichiarazione di vendemmia e di produzione

Art. 14, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo
1. I conduttori interessati, singoli o associati, sono tenuti ogni anno ad effettuare la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, secondo quanto sancito dal Reg. (CE) n. 436/2009, per l'ambito territoriale di produzione delle uve di ciascuna regione, mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN sulla base dei dati dello Schedario viticolo, e secondo le modalita' definite da Agea Coordinamento d'intesa con le regioni. A tal fine sono rese disponibili le informazioni presenti nello Schedario Viticolo. 2. I conduttori di vigneti iscritti ai sensi dell'art. 16, effettuano, contestualmente alla dichiarazione di cui al comma 1, la rivendicazione delle produzioni DO mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN sulla base dei dati dello schedario viticolo. 3. Agea Coordinamento, in accordo con le regioni, predispone uno schema di modello unico per la dichiarazione di vendemmia e produzione e per la rivendicazione delle produzioni a DO e definisce altresi' i criteri per la compilazione di tale modello e le modalita' per la sua presentazione, che devono avvenire esclusivamente per via telematica.
 
Art. 18.

Rivendicazione e scelta vendemmiale
1. Al fine di consentire la scelta vendemmiale tra varie DO coesistenti sulle medesime aree di produzione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo, il sistema informativo deve assicurare di rivendicare le produzioni DO, nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Soltanto nel caso in cui da uno stesso vigneto, cosi' come identificato all'art. 15, comma 1, vengano rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT e' applicabile l'abbattimento di resa previsto dallo stesso art. 14, comma 3, del decreto legislativo. 2. Nella dichiarazione, compilata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'art. 17 comma 3, devono essere indicati in particolare gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive. 3. Per i conduttori che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi la rivendicazione e' presentata dalla struttura che ha operato la vinificazione delle uve. In tal caso i predetti organismi associativi presentano una denuncia sotto forma di elenco riepilogativo delle produzioni degli associati, conforme allo schema definito dalle autorita' competenti, fatta salva la possibilita' per le singole regioni di definire modalita' differenti in relazione a specifiche esigenze locali. 4. Qualora il conduttore intenda rivendicare la DO per le relative partite di vino, pur non disponendo di tutti gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione, presenta una preventiva dichiarazione contenente i dati relativi alle uve destinate alla produzione delle partite di vino in questione e con la quale attesta, a titolo di autocertificazione, che per la produzione di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia, fermo restando che le stesse produzioni di uve dovranno essere successivamente indicate nella dichiarazione di cui al presente decreto. 5. I servizi del SIAN rendono disponibili i dati relativi alla rivendicazione per la produzione dei vini DO ai soggetti richiamati all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo. 6. Tramite un'apposita funzionalita' e' inserito nel SIAN, a cura del MIPAAF, l'elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT finora riconosciuti, articolati per tipologia, da utilizzare per le seguenti finalita': a) per la gestione delle informazioni relative alle superfici atte a produrre i vini a DO; b) per la compilazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 17 e rivendicazione di cui al comma 2 dell'art. 17; c) per la compilazione della dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli. 7. I nuovi codici sono attribuiti con appositi provvedimenti ministeriali a seguito dell'avvenuta iscrizione delle relative DO nel registro comunitario, ovvero dell'avvenuta modifica a livello comunitario dei disciplinari di produzione, ed inseriti contestualmente nel SIAN. Saranno altresi' inseriti nel SIAN i nuovi codici che saranno attribuiti a seguito dell'eventuale protezione transitoria che sara' accordata a livello nazionale ai sensi dell'articolo 72 del regolamento CE n. 607/2009.
 
Art. 19.

Controlli e verifiche da parte delle regioni
1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni inerenti la Sezione B del Capitolo II del presente decreto, compresa l'applicazione delle relative sanzioni, sono esercitate dalle regioni. 2. Oltre a quanto gia' descritto nel presente decreto, le regioni disciplinano con propri provvedimenti, in accordo con Agea Coordinamento, ente gestore del SIAN, le specificita' dei controlli che intendono effettuare.
 
Art. 20.

Monitoraggio del sistema
1. Il monitoraggio del sistema informativo relativo allo Schedario viticolo, gestito dalle regioni secondo modalita' concordate nell'ambito dei servizi SIAN e sulla base dei dati riferiti al Fascicolo Aziendale agricolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, cosi' come descritto nel presente decreto ed ai sensi dell'art. 116 del Reg. (CE) n. 1234/2007, e' svolto da Agea Coordinamento.
 
Art. 21.
Modalita' e termini di attuazione del trasferimento e dell'allineamento dei dati nello schedario viticolo - Art. 31, comma
4, del decreto legislativo.
1. L'allineamento della base dati contenente le caratteristiche dei vigneti presenti nello schedario viticolo viene operata trasferendo nello stesso le informazioni presenti nel potenziale viticolo aggiornato dalle regioni. 2. Le regioni definiscono, in accordo con Agea Coordinamento, preliminarmente al trasferimento di cui al comma 1 e nel rispetto delle tempistiche indicate nell'art. 22, i criteri, le modalita' ed i termini per l'integrazione e l'allineamento nello Schedario viticolo dei dati presenti nel potenziale viticolo e delle informazioni inerenti le attitudini delle singole unita' vitate o delle unita' vitate estese a produrre vini a DO, provenienti dai preesistenti albi dei vigneti a DO ed elenchi delle vigne a IGT delle regioni. 3. Sono inserite nello schedario viticolo tutte le superfici delle unita' vitate che risultino coerenti con il dato del GIS, nei limiti della tolleranza richiamata all'art. 4. Nei casi in cui, a seguito delle operazioni di allineamento dei dati dello schedario viticolo, si riscontrino differenze di superfici vitate, rispetto al dato del GIS nell'ambito delle tolleranze di cui all'art. 4, non si applicano le sanzioni previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di impianti illegali, ma vale il dato di misurazione oggettiva senza aggiunta di alcuna tolleranza. Al termine delle operazioni di allineamento dei dati, nello schedario e' inserito un solo dato di superficie ottenuto da misurazione oggettiva (GIS). 4. Le posizioni che risulteranno regolari e coerenti con le operazioni di allineamento di cui al comma 3 restano valide e se provenienti dai preesistenti albi dei vigenti a DO ed elenchi delle vigne a IG regionali vengono considerate iscritte a norma dell'art. 16 del presente decreto. 5. I sistemi informativi componenti il SIAN evidenzieranno tutte le superfici vitate che risulteranno non coerenti con il dato del GIS. Le regioni comunicheranno ai conduttori le posizioni risultanti anomale o non allineate a seguito delle operazioni di cui al precedente comma 3. 6. Le anomalie derivanti dalle operazioni di allineamento, di cui ai commi precedenti, ivi comprese le azioni correttive, sono gestite dalle regioni, con modalita' concordate con Agea Coordinamento e tenendo conto delle tolleranze e dei riscontri con il SIGC. 7. Il registro di cui all'art. 5 del presente decreto, verra' implementato dalle informazioni relative ai diritti in portafoglio provenienti dalle basi dati del potenziale viticolo regionale. I criteri di integrazione del registro di cui all'art. 5 vengono definiti dalle regioni in accordo con Agea Coordinamento.
 
Art. 22.

Termini di applicazione e disposizioni transitorie
1. Agea coordinamento, entro il 30 aprile 2011, trasferisce i dati di cui all'art. 21 e implementa le applicazioni informatiche per consentire gli adempimenti gestionali, dichiarativi e di controllo previsti nel presente decreto. 2. Entro i successivi novanta giorni le regioni approvano il piano operativo di cui alle disposizioni dell'art. 21, comma 2, la cui operativita' e' subordinata all'implementazione degli applicativi informatici nei modi e nei tempi di cui al comma precedente. 3. Le regioni che non hanno approvato il piano operativo di cui al comma 2 subiranno una decurtazione del 10% della ripartizione finanziaria delle misure a superficie previste dal piano nazionale di sostegno di cui al Regolamento CE n. 1234/2007 per la campagna successiva. A partire dal 1° agosto 2011 i soggetti che intendono percepire un beneficio previsto dal Piano nazionale di sostegno di cui al Reg. CE n. 1234/2007 devono aver gia' completato, per quanto di propria competenza, le operazioni di cui all'art. 21. I conduttori che intendono procedere ad una estirpazione o impianto di viti, a partire dalla data di attivazione delle procedure di cui al comma 7 dell'art. 4, devono aver gia' provveduto all'allineamento dei dati dello Schedario. 4. Gli organismi pagatori, in relazione all'adeguamento dei propri sistemi informativi, d'intesa con Agea Coordinamento, possono implementare la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, anche per la rivendicazione delle produzioni DO, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 17, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, conformemente al disposto di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo, per la rivendicazione delle produzioni DO della campagna vendemmiale 2010/11, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2006. 6. Conformemente al disposto di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo non e' sanzionabile il soggetto che provvede ad adeguare nello schedario viticolo le superfici e i requisiti dei vigneti, relativamente alle discordanze di misurazione e tecnico-produttive riscontrate a seguito delle verifiche della struttura di controllo e dell'allineamento di cui all'art. 21. 7. In caso di DO di ambito interregionale le regioni interessate, d'intesa con Agea coordinamento, concordano univoci criteri e modalita' procedurali in ordine all'applicazione delle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatti salvi gli effetti e l'efficacia delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 11960 del 30 luglio 2010, richiamata nelle premesse, che sono applicabili dal 1° agosto 2010.
Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 10
 
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