Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 dicembre 2010
Riconoscimento, al sig. Ouled Mabtoul Hicham, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico nell'attivita' di installazione di impianti idraulici.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda del sig. Ouled Mabtoul Hicham, cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma di Tecnico - qualifica di Tecnico in Freddo e Climatizzazione», conseguito nel 2003 presso l'Istituto Specializzato di Tecnologia Applicata Hay Salam con sede a Sale' (Marocco), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d), e) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale documentata di sedici mesi in Italia presso Ditta abilitata, idoneo ed attinente ai fini del richiesto riconoscimento, solo per l'attivita' di installazione di impianti idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessita' di applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attivita' di installazione di impianti termici e distribuzione e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), e) del decreto ministeriale n. 37/2008, per mancanza di esperienza professionale nei restanti settori richiesti;
Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 174494 del 24 novembre 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;
Verificato che il richiedente non si e' avvalso della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1

1. Al sig. Ouled Mabtoul Hicham, cittadino marocchino, nato l'8 febbraio 1980 a Sale' (Marocco) e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documenta di sedici mesi in Italia presso ditta abilitata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attivita' di installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessita' di applicazione di misura compensativa, mentre non e' riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attivita' di installazione di impianti termici e distribuzione e utilizzo di gas, di cui alle lettere c), e) dello stesso art. 1, comma 2 del d.m. n. 37/2008 per mancanza di esperienza professionale nei restanti settori richiesti.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 20 dicembre 2010

Il direttore generale: Vecchio
 
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