Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 24 dicembre 2010 |
Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, formazione nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nella regione Friuli-Venezia Giulia. (Prot. 970/Ric.). |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008; Viste, le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; cio' al fine di favorire una maggiore competitivita' delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative; Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie; Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 21 novembre 2003, tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione nell'area regionale di un distretto tecnologico nel settore della biomedicina molecolare; Visto l'accordo di programma (di seguito denominato «Accordo») siglato in data 5 ottobre 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto la biomedicina molecolare, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2006; Visto l'atto integrativo al predetto accordo, siglato in data 27 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Regione Friuli-Venezia Giulia e registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2009; Considerato che il predetto accordo, cosi' come modificato nell'atto integrativo, prevede l'impegno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Friuli-Venezia Giulia, da presentare, selezionare e finanziare tramite l'utilizzo degli articoli 11, 12 e 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, attuativo delle disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto accordo che prevede un impegno complessivo di risorse, ove disponibili, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca pari, per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, a 5 milioni di euro; Visto, il decreto direttoriale n.1982/Ric del 2 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2006, con il quale il Ministero ha emanato il I bando di invito alla presentazione, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593/2000, di progetti nel settore della Biomedicina Molecolare da realizzarsi nella regione Friuli-Venezia Giulia, per un totale di risorse pari a 10 milioni di euro, a fronte dei complessivi 15 milioni di euro previsti dall'accordo; Vista la nota 25 giugno 2008, prot. 30-bis/ASS 08, con la quale la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto, in particolare, la destinazione dei rimanenti 5 milioni di euro previsti dall'Accordo ad un nuovo Bando, ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e del decreto ministeriale n. 593/2000 negli articoli 11 e 12; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001; Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, Prot. GAB./4 recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 («Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008, reg. n. 1, foglio n. 388, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2008 unitamente alla nota esplicativa relativa al decreto stesso; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e le modalita' di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca; Viste le disponibilita' del fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui al decreto di riparto n. 560 del 2 ottobre 2009; Vista la nota 14/08/2009, prot. n. 187, con la quale la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con il consorzio CBM, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo, cosi' come modificato dall'atto integrativo, ha comunicato al MIUR le valutazioni aventi ad oggetto le tematiche prioritarie ed i conseguenti risultati attesi, ai fini dello sviluppo del distretto tecnologico; Ritenuta la opportunita' di procedere, per l'attuazione degli interventi indicati nel richiamato accordo di programma e nel relativo atto integrativo, all'adozione del decreto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 5 milioni di euro; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1 Obiettivi generali
1. Le linee-guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; cio' al fine di favorire una maggiore competitivita' delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative. 2. A tale scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti di attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie. 3. In tale ambito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca attribuisce particolare priorita' ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti ad alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico. 4. Il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia presenta elementi di notevole rilevanza, quali: l'esistenza nell'area regionale delle condizioni di base industriali e tecnico-scientifiche per realizzare un distretto tecnologico di successo nell'ambito della biomedicina molecolare; l'esistenza di punti di forza nelle universita', nei centri di ricerca (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di servizi di grande qualificazione e di grande tradizione che ha gia' dimostrato di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di saper alimentare anche un processo sul sistema imprenditoriale locale; la presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili al comparto della biomedicina molecolare con caratteristiche di alto livello qualitativo; la presenza di un rilevante complesso di organismi e competenze di eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno, laboratori specialistici di enti pubblici di ricerca e di enti privati. 5. In tale quadro il MIUR e la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno concordato sulla necessita' di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno di attivita' di ricerca, all'incremento del grado di innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento alle imprese e centri tecnologici connessi con le universita' ed i centri di ricerca. 6. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MIUR e la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno tra l'altro concordato di destinare un importo totale pari a 5 milioni di euro: A. al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attivita' di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, nonche' B. al sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzati alla creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, selezionati e finanziati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto n. 593/2000. 7. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attivita' rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, cio' al fine di contribuire al potenziamento del settore della biomedicina molecolare e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio del Friuli-Venezia Giulia. 8. I progetti dovranno, altresi', contribuire alla promozione di piattaforme tecnologiche a rete per la ricerca industriale nei comparti produttivi della biomedicina molecolare in Friuli-Venezia Giulia. Tali piattaforme tecnologiche hanno l'obiettivo di elevare il livello tecnologico dei comparti produttivi coinvolti e la capacita' di sviluppo di attivita' di ricerca industriale. 9. I progetti, ove previsto, dovranno ricomprendere anche attivita' di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di un'adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attivita' formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attivita' di ricerca. |
| Art. 2 Tematiche dei progetti
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del predetto accordo di programma vengono individuate le seguenti n. 6 tematiche: Tema 1. E-health L'e-health puo' essere definito come il complesso delle tecnologie informatiche di rete applicate all'esercizio dell'attivita' assistenziale a favore del cittadino/paziente. L'obiettivo del tema e' quello di sviluppare sistemi informativi sanitari, servizi di telemedicina e tele-refertazione, portali sanitari e sistemi di ICT per il supporto alla prevenzione, diagnosi, monitoraggio, trattamento dello stato di salute, per lo sviluppo professionale continuo, per la formazione e per la promozione di stili di vita salutari. Tema 2. Sviluppo di piattaforme tecnologiche e strumenti per la diagnostica nel campo della biomedicina L'obiettivo del tema e' quello dello sviluppo, validazione e commercializzazione di sistemi diagnostici, materiali ed apparati biomedicali basati su processi biotecnologici altamente innovativi al fine di implementare nuove prospettive diagnostiche e di management del paziente favorendo il processo decisionale clinico. Tema 3. Sviluppo di terapie innovative nel campo della biomedicina L'obiettivo principale di questo tema e' quello di supportare una ricerca medica innovativa che offra soluzioni terapeutiche a problemi quali il cancro, le malattie cardiovascolari, e neurodegenerative, con particolare enfasi sulla ricerca traslazionale e sullo sviluppo e validazione di terapie innovative. Tema 4. Ambiente e salute L'obiettivo del tema e' di favorire e potenziare la ricerca biomedica affrontando le questioni emergenti in materia di ambiente e salute, al fine di realizzare prodotti in grado di dare risposte precise ed attendibili, necessarie per ridurre l'impatto negativo sulla salute di determinati fattori ambientali. Tema 5. Sviluppo di piattaforme tecnologiche nel campo della biomedicina Le piattaforme tecnologiche rappresentano importanti strumenti di innovazione tecnologica che favoriscono l'ampliamento delle competenze e delle capacita' laboratoristiche degli enti, delle imprese del distretto e, piu' in generale, del contesto scientifico ed imprenditoriale regionale. L'obiettivo principale del tema e' quello di implementare e sviluppare tali piattaforme nei settori della genomica, della trascrittomica, della metabonomica e del imaging molecolare. Tema 6. Nutrizione e salute L'obiettivo principale del tema e' di favorire l'implementazione di nuove tecnologie e di nuove discipline come la nutrigenomica, la nutrigenetica, la nutriceutica, i cibi funzionali, in un approccio integrato e multidisciplinare volto alla realizzazione di scoperte e prodotti per il miglioramento, attraverso l'alimentazione, dello stato di salute e per la lotta alle malattie associate a disturbi e/o ad una errata alimentazione (intolleranze, obesita', diabete, etc.). |
| Art. 3
Presentazione e requisiti dei progetti ex art. 12 decreto ministeriale n. 593/2000
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del predetto accordo di programma, e ai fini di cui al precedente art. 1, comma 6.A, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, cosi' come modificati dal decreto ministeriale 2 gennaio 2008 Prot. GAB/4, sono invitati a presentare, ai sensi dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000, progetti per la realizzazione di attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti attivita' di sviluppo sperimentale, cosi' come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. GAB/4, e con connesse attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca. 2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive, specificatamente mirate alla incorporazione di soluzioni particolarmente innovative e con elevati contenuti immateriali all'interno dei processi, dei prodotti e dei servizi. 3. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente art. 2. 4. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita', per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso: realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilita' industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto; validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo; valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilita', riproducibilita' e sicurezza; valutazione della trasferibilita' industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialita' anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici; 5. La durata massima delle attivita' di ricerca non deve superare i trentasei mesi. 6. A pena di inammissibilita', ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attivita' di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca, in modo tale che siano soddisfatte le seguenti condizioni. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi, ricompresi nel progetto di formazione, devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attivita' di ricerca e di trasferimento di tecnologie, nonche' nelle problematiche inerenti l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana delle nuove tecnologie. Le attivita' di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto. 7. In relazione agli obiettivi generali dell'accordo di programma, le attivita' progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono, a pena di inammissibilita', essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Friuli-Venezia Giulia, ad eccezione di una quota massima del 20% del costo totale a titolo di consulenza e/o prestazione di terzi, qualora vi sia la accertata impossibilita', da parte dei soggetti proponenti, di reperire analoghe competenze nel territorio regionale. 8. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 7, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attivita' progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sara' subordinata la concessione dell'agevolazione. 9. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attivita' che non siano gia' state effettuate, ne' in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti e che non siamo oggetto di altri finanziamenti pubblici. 10. Saranno considerati ammissibili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni: prevedono attivita' di ricerca di costo preventivato non inferiore a euro 750.000,00; prevedono, altresi', attivita' di formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca; il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non puo' superare i 2 milioni di euro. |
| Art. 4
Criteri di valutazione dei progetti ex art. 12 decreto ministeriale n. 593/2000
1. Per le modalita' di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e seguenti modifiche e integrazioni. 2. Nel quadro della migliore economicita' procedurale, le attivita' di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata ad individuare i progetti di qualita' verso i quali svolgere le attivita' stesse. 3. La preselezione di cui al precedente comma 2 e' effettuata dal comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999, integrato da due rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia, che, avvalendosi di esperti all'uopo nominati dal MIUR, valutera' i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi: a) entita' e qualita' dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 30 punti); b) grado e modalita' di coinvolgimento delle imprese, in particolare PMI, delle strutture universitarie e di ricerca, in particolare dei laboratori di ricerca e centri per l'innovazione facenti parte della rete regionale del Friuli-Venezia Giulia per la ricerca industriale ed il trasferimento tecnologico (max 30 punti); c) idoneita' della proposta, verificata sulla base dei dimostratori individuati, a creare o potenziare le piattaforme tecnologiche del Friuli-Venezia Giulia, nonche' reti regionali, tra strutture pubbliche e private, reti interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica aventi ad oggetto lo sviluppo tecnologico dei comparti produttivi di riferimento per il distretto della biomedicina molecolare (max 20 punti); d) qualita' e idoneita' delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 20 punti); e) idoneita' del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia (max 5 punti); f) potenzialita' dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialita' (max 5 punti); g) rilevanza delle ricadute delle attivita' di ricerca su altri settori industriali, anche in relazione ai tempi e alle modalita' di trasferimento (max 10 punti); 4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attivita' di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 80 punti e, comunque, nel limite delle disponibilita' finanziarie del presente bando maggiorate del 30%. 5. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessita' di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sara' data priorita' all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto. |
| Art. 5
Presentazione, selezione e finanziamento di progetti per la creazione di nuove imprese ex art. 11 decreto ministeriale n. 593/2000
1. Al fine di favorire nel settore della biomedicina molecolare e nel territorio del Friuli-Venezia Giulia la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quali spin-off dalla ricerca pubblica, e per i fini di cui al precedente art. 1, comma 6.B., i soggetti di cui all'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000, commi 2 e 3, sono invitati a presentare, ai sensi del citato art. 11, progetti per la realizzazione di attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti attivita' di sviluppo sperimentale, cosi' come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. GAB/4. 2. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno dei temi di cui al precedente art. 2. 3. La durata delle attivita' di ricerca non deve superare i trentasei mesi. 4. In relazione agli obiettivi generali del richiamato accordo di programma, le attivita' progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Friuli-Venezia Giulia; le attivita' progettuali svolte all'esterno della regione Friuli-Venezia Giulia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando, a meno che non sia dimostrata l'effettiva indisponibilita' di risorse equivalenti all'interno della regione. 5. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre la propria organizzazione aziendale nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. La concessione dell'agevolazione e' subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno. 6. Per la selezione e il finanziamento dei progetti di cui al precedente comma 1 si applicano, nei limiti delle richiamate disponibilita', le disposizioni dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, cosi' come modificate dal decreto ministeriale 2 gennaio 2008 Prot. GAB/4., integrando il comitato di preselezione valutativa previsto nel sopra citato art. 11, comma 8, con un rappresentante della regione. |
| Art. 6 Forme e misure del finanziamento dei progetti
1. Per il finanziamento dei progetti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dagli articoli 11 e 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, cosi' come modificate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) e dal decreto ministeriale 2 gennaio 2008 Prot. GAB/4. 2. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MIUR e destinate complessivamente al finanziamento dei predetti progetti e' stabilito in 5 milioni di euro a valere sulle risorse del FAR, di cui: 3,5 milioni di euro per i progetti di ricerca e formazione ex art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000; 1,5 milioni di euro per i progetti ex art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000 (creazione di nuove imprese). 3. In relazione alle risorse disponibili, e fatta salva la necessita' di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo, si terra' presente l'esigenza di assicurare la realizzazione di progetti afferenti a ciascuna delle tematiche previste dal presente decreto. A tal fine, eventuali minori utilizzi di risorse, relativamente ad una tra le due iniziative di cui all'art.11 o all'art.12 del decreto ministeriale n. 593/2000, potranno essere destinati alla copertura di esigenze rinvenimenti dall'altra iniziativa. |
| Art. 7 Modalita' di presentazione dei progetti
1. I progetti debbono essere presentati, entro le ore 17 del 27 aprile 2011 utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: https://roma.cilea.it/Sirio che sara' attivato a partire dal 6 aprile 2011. 2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione e' gia' attiva al medesimo indirizzo (sezione «Servizi persona fisica», voce «Registrazione nuovo utente»). Le modalita' di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guide». 3. Il predetto servizio Internet consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - Piazza J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. 4. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1. 5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. 6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso. |
| Art. 8 Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni. Roma, 24 dicembre 2010
Il direttore generale: Agostini |
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