Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 dicembre 2010
Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 relativo alla costituzione ed al riconoscimento, da parte del Ministero, dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto in particolare l'art. 17, comma 9, del citato decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 che prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attivita' di cui allo stesso art. 17;
Considerato che l'art. 17 di cui sopra prevede che il Ministero possa conferire al Consorzio di tutela il compito di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione tutelata nei confronti dei soci e, qualora siano rispettate le previsioni di cui al comma 4 del citato art. 17, anche nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010, anche se non aderenti al consorzio;
Considerato che il medesimo art. 17 prevede che il Consorzio di tutela possa svolgere azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome;
Ritenuto pertanto opportuno disciplinare compiutamente le modalita' di riconoscimento e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione, dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, nonche' a svolgere azioni di vigilanza di mercato da espletare prevalentemente alla fase del commercio;
Ritenuto inoltre opportuno disciplinare compiutamente le modalita' di conferimento dell'incarico ai consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione anche nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010, nonche' a svolgere azioni di vigilanza di mercato da espletare prevalentemente alla fase del commercio;
Sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in apposite riunioni presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1
Disposizioni generali

1. I consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010.
2. Le percentuali di rappresentanza relative alla produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo indicate al successivo comma sono determinate considerando la produzione oggetto di lavorazione di una qualsiasi fase della filiera (viticoltura, vinificazione ed imbottigliamento), fatto salvo il divieto di considerare piu' di una volta il prodotto originato dalle uve ottenute dai medesimi vigneti iscritti.
3. I consorzi di tutela, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolgono le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 ovvero, qualora siano rappresentativi di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP, calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, i consorzi riconosciuti possono svolgere anche le funzioni erga omnes di cui all'art. 17, comma 4 del citato decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010.
4. Il 66% della produzione di cui al precedente comma 3 deve essere composto per almeno il 20% da fasi produttive diverse dalla viticoltura.
5. I consorzi di tutela di cui al precedente comma 3 sono riconosciuti quali organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'art. 125-sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (CE) 1234/2007.
 
Art. 2
Statuto

1. Lo statuto del Consorzio di tutela che intenda ottenere il riconoscimento ministeriale, fatte salve le previsioni del codice civile, deve contenere:
a) il nome della denominazione per la quale il consorzio opera;
b) le modalita' per l'ammissione al consorzio, garantendo espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, esclusivamente ai viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010 della DOP o della IGP tutelata;
c) gli obblighi degli associati, le modalita' per la loro esclusione e/o per esercitare la facolta' di recesso, che deve essere sempre consentita;
d) l'individuazione e le funzioni degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente);
e) norme per la nomina del collegio sindacale che deve comunque prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
f) modalita' di nomina dei componenti degli organi sociali secondo i criteri di rappresentanza fissati dall'art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 e dal presente decreto nonche' le norme di funzionamento degli organi medesimi;
g) norme relative alle modalita' di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all'interno del consorzio;
h) norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato - anche irrituale - delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validita' di delibere assembleari.
 
Art. 3
Rappresentanza all'interno del consorzio per lo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n.
61 dell'8 aprile 2010.

1. Per ottenere il riconoscimento ministeriale e poter quindi perseguire le finalita' di cui all'art. 17, comma 1, lettera da a) a d) del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 3.
2. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un Consorzio di tutela di piu' denominazioni, cosi' come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, cosi' come individuata al precedente comma 1 deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio e' incaricato.
 
Art. 4
Rappresentanza all'interno del consorzio per lo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n.
61 dell'8 aprile 2010.

1. I consorzi riconosciuti ai sensi del precedente art. 3 ed incaricati con decreto ministeriale a svolgere le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17, che intendono esercitare nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo della DOP o della IGP le funzioni di cui al comma 4 del citato art. 17 sono tenuti a dimostrare la rappresentativita' nella compagine sociale di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 2.
2. Nel caso in cui le funzioni erga omnes siano esercitate da un Consorzio di tutela di piu' denominazioni, cosi' come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, cosi' come individuata al precedente comma 1 deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio e' incaricato.
 
Art. 5
Gestione delle attivita' erga omnes

1. Le attivita' di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 sono svolte dai consorzi di tutela incaricati nel rispetto dei principi e delle modalita' di seguito indicate.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 10 del decreto legislativo n. 61/2008, ed al fine di salvaguardare e tutelare la qualita' del prodotto DOP o IGP, i consorzi di tutela formulano alle regioni proposte relative all'attuazione di politiche di governo dell'offerta.
3. La denominazione e' tutelata ai sensi dell'art. 118-quaterdecies del Reg. (CE) 1234/2007 ed il Consorzio di tutela incaricato puo' esercitare e promuovere ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia della denominazione.
4. L'attivita' di vigilanza e' svolta dai consorzi di tutela in collaborazione e sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari attraverso la definizione di un programma di vigilanza elaborato annualmente. Le predette attivita' consistono:
a) nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attivita' di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione;
b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualita' specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP.
5. I consorzi di tutela in nessun modo possono effettuare attivita' di verifica sugli organismi di controllo ne' possono svolgere attivita' di controllo sulle produzioni.
6. Il coordinamento delle attivita' di cui al comma 4 e' affidato all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP.
7. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DOP o IGP ricada su un territorio di competenza di piu' uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'ufficio competente al coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 4 e' quello competente per il territorio ove il consorzio di tutela ha la sede legale.
8. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole DOP o IGP di al precedente comma 4, elaborato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente ed i consorzi di tutela deve contenere i seguenti elementi:
a) modalita' e numero delle visite ispettive da effettuare;
b) numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di vigilanza;
c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari;
d) laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati;
e) modalita' di rendicontazione.
9. Il programma di vigilanza, elaborato secondo le indicazioni di cui al comma precedente, e' predisposto secondo le linee guida che verranno impartite dall'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ed e' trasmesso a cura dell'ufficio periferico alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi del medesimo Ispettorato che, previa approvazione, provvedera' ad inviarlo per opportuna conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata e al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita'.
10. I consorzi di tutela trasmettono annualmente un rendiconto dell'attivita' svolta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, che lo invia alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi del medesimo Ispettorato e alla regione o provincia autonoma interessata.
11. La regione o provincia autonoma interessata comunica all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari eventuali proposte o osservazioni sull'attivita' svolta dal consorzio.
12. I consorzi di tutela informano tempestivamente il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari in merito alle operazioni non pianificate a norma del precedente comma 8, nonche' sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni dei vini DOP e IGP.
13. Qualora dalla vigilanza sulla commercializzazione dovesse emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione, vinificazione e confezionamento, il consorzio e' tenuto ad informare il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. Nell'organizzazione della conseguente attivita' di vigilanza della denominazione, il direttore dell'ufficio periferico competente - sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 5 - puo' avvalersi anche degli agenti vigilatori dei consorzi.
14. Le attivita' di cui al comma 8 possono essere svolte dagli agenti vigilatori dei consorzi di tutela dei vini DOP ed IGP ai quali puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
15. Le procedure per il riconoscimento della qualifica di agente vigilatore vengono attivate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita'.
16. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui al comma 13 vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 8, lettera d).
17. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dai consorzi di tutela nell'ambito della loro collaborazione all'attivita' di vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.
 
Art. 6
Modalita' di voto

1. Lo statuto del consorzio deve assicurare a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori l'espressione del voto.
2. A ciascun consorziato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) deve essere assicurata l'espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantita' di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la data dell'assemblea (rispettivamente uva denunciata, vino denunciato, vino imbottigliato).
3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attivita' produttive, il voto e' cumulativo delle attivita' svolte.
4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per piu' denominazioni, il valore del voto e' determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna DOP o IGP.
5. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.
 
Art. 7
Fondo consortile

1. Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che e' costituito da quote il cui valore sara' determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio e' determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:
del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del consorzio;
delle quote versate dai consorziati ammessi a far parte del consorzio;
dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.
 
Art. 8

Ripartizione dei costi relativi alle funzioni di cui all'art. 17,
comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010

1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 sono ripartiti esclusivamente tra i soci del consorzio.
2. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera (viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) e' stabilita dal consiglio di amministrazione e commisurata alla quantita' di prodotto DOP o IGP (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.
 
Art. 9
Ripartizione dei costi relativi alle attivita' erga omnes

1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 sono determinati dal consiglio di amministrazione e sono posti a carico di tutti i soci del consorzio e di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010, anche se non appartenenti al consorzio.
2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori sulla base della quantita' di prodotto DOP o IGP (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.
3. I contributi di cui al presente articolo devono essere riportati in bilancio in conti separati.
 
Art. 10
Vigilanza sull'operativita' dei consorzi
di tutela incaricati

1. La vigilanza sul rispetto, da parte dei consorzi di tutela, delle prescrizioni ministeriali e' effettuata dal Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' del Ministero sulla base del decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali

1. I consorzi che - ai sensi della precedente normativa - sono regolarmente costituiti ed operativi alla data di pubblicazione del presente decreto, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente decreto ed a trasmettere al Ministero - entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto stesso - tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni ministeriali.
2. Il Ministero verificata la documentazione di cui al precedente comma, qualora conforme alle prescrizioni, conferma - con decreto - l'incarico ai consorzi di tutela e conferisce le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 ovvero - qualora vi siano i presupposti richiesti - le funzioni di cui al comma 4 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi di tutela delle sottozone di vini a denominazione di origine che - al fine di ottenere la conferma dell'incarico - sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro: Galan

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 1
 
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