Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2011 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 11 gennaio 2011
Determinazioni in materia di dividendo digitale in attuazione della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)». (Deliberazione n. 3/11/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 gennaio 2011;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, supplemento ordinario, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito «Codice», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 5, secondo il quale «le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione»;
Vista la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante «Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri», ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell'allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;
Vista la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010 recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali»;
Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' adottato con delibera n. 316/02/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 28 ottobre 2009 volta ad agevolare l'utilizzo del dividendo digitale nell'Unione europea 2009/848/CE;
Vista la decisione della Commissione europea del 6 maggio 2010 relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea 2010/267/UE;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2011), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 (supplemento ordinario n. 281), la cui entrata in vigore, per le disposizioni di cui al presente provvedimento, e' il 1° gennaio 2011;
Considerato in particolare che l'art. 1, comma 8 della Legge di stabilita' 2011 prevede che «Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo' sostituire le frequenze gia' assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.»;
Considerato che il suddetto comma prevede l'assegnazione della banda 790-862 MHz (cosiddetta banda a 800 MHz) al servizio di comunicazione mobile e pertanto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze ed il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive dovranno essere adeguati in tal senso. Tale comma prevede inoltre l'avvio da parte dell'Autorita' delle attivita' finalizzate alla definizione delle procedure per l'assegnazione delle frequenze nella banda 790-862 MHz, nonche' delle altre risorse eventualmente disponibili, per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze nella banda 790-862 MHz per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda e' prevista debba avere luogo entro il 31 dicembre 2012;
Considerato che l'art. 1, comma 13 della Legge di stabilita' 2011 prevede che «Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011 ... (omissis)...»;
Considerato che le disposizioni del suddetto comma richiedono che le attivita' di competenza dell'Autorita' in merito alle procedure di gara vengano svolte, nel rispetto di quanto previsto dal Codice delle comunicazioni e dalla normativa applicabile, in tempi ristretti al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dalla disposizione di cui al punto precedente;
Considerata pertanto la necessita' che venga data attuazione, nel piu' breve tempo possibile, a quanto previsto in particolare dal comma 8 dell'art. 1 della Legge di stabilita' 2011 e ritenuto quindi di avviare, per quanto di competenza, le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 1 della Legge di stabilita' 2011, il Ministero dello sviluppo economico adegua il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, con riferimento sia alla destinazione delle frequenze della banda a 800 MHz per servizi di comunicazione mobili in larga banda sia all'impiego delle altre risorse disponibili;
Considerato che l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 prevede che «Quando debba valutare l'opportunita' di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio, l'Autorita':
a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilita' degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunita' di esprimere la loro posizione, conformemente all'art. 11;
c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;
d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.»;
Ritenuto che nell'ambito delle procedure di cui trattasi, come previsto dall'art. 29, comma 1, lettera b) e dall'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, venga effettuata una consultazione pubblica e siano inoltre acquisite le opportune informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al dettaglio delle altre risorse eventualmente disponibili, in aggiunta alla banda 790-862 MHz, da destinare alla procedura di gara, informazioni gia' richieste con nota dell'Autorita' prot. n. 73294 del 21 dicembre 2010;
Considerato che l'art. 29, comma 7 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, prevede che «In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorita' puo' sottoporre al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara»;
Considerata la particolare importanza rivestita dalla procedura di gara di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge n. 220, in quanto da una parte attraverso la stessa e' previsto un significativo introito per il bilancio dello Stato e dall'altra le frequenze che saranno assegnate in esito alla gara costituiscono una risorsa essenziale per lo sviluppo del mercato e per la maggiore diffusione a livello nazionale dei servizi di comunicazione mobile a larga banda, con particolare riferimento alla piu' ampia disponibilita' di tali servizi per i cittadini;
Ritenuto pertanto che la procedura in questione rientri, anche per la rilevanza strategica, le caratteristiche e complessita', tra quelle da considerarsi di particolare rilevanza nazionale, tale da configurare l'opportunita', ai sensi del comma 7 dell'art. 29 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, di sottoporre al Ministro dello sviluppo economico la proposta di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara, eventualmente supportato da un advisor, come gia' avvenuto in procedure di analoga rilevanza;
Ritenuto necessario, alla luce della specificita' e della complessita' delle attivita' da porre in essere per lo svolgimento della procedura di cui trattasi, che richiedono particolari competenze ed esperienze di natura multidisciplinare ed altresi' dei ristretti tempi per la conclusione delle relative attivita', che le stesse vengano svolte nell'ambito di una apposita Unita' organizzativa costituita da personale all'uopo dedicato, costituita nell'ambito della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;
Considerato che il predetto comma 8 dell'art. 1 della Legge di stabilita' prevede che il piano nazionale di ripartizione delle frequenze ed il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati al dettato del medesimo comma di assegnare la banda 790-862 MHz al servizio di comunicazione mobile;
Considerato pertanto che l'Autorita' dara' avvio all'adeguamento del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), punto 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'esito dell'adeguamento, da parte del Ministero dello sviluppo economico, del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1
Avvio delle procedure

1. Alla luce di quanto disposto dalla Legge di stabilita' 2011 ed in particolare dal comma 8 dell'art. 1, sono avviate le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nell'ambito di tali procedure, conformemente a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sara' effettuata una consultazione pubblica.
2. L'Autorita', ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 7 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, propone al Ministro dello sviluppo economico la costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura di gara di cui dall'art. 1, comma 8 della Legge di stabilita' 2011, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.
 
Art. 2
Disposizioni organizzative per lo svolgimento
delle procedure

1. Le procedure di assegnazione di cui al precedente art. 1 sono svolte dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica. Ai fini della gestione di tali procedure e' costituita una apposita Unita' organizzativa la cui responsabilita' e' affidata all'ing. Mauro Martino, dirigente dell'Autorita'.
2. Con successivo provvedimento del segretario generale sono individuati il personale dell'Autorita' assegnato all'Unita' organizzativa di cui al precedente comma e le relative modalita' operative.
La presente delibera e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente: Calabro'
I commissari relatori: D'Angelo - Mannoni
 
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