Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 gennaio 2011
Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie Anguilla Anguilla (CECA).


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge n. 7 marzo 2003, n. 38»;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2007 con cui e' stato approvato il I Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1996 recante la «Nuova disciplina del novellame da allevamento»;
Visto il Reg. (CE) 18 settembre 2007, n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce «Misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea»;
Ritenuta l'opportunita' di razionalizzare la disciplina della pesca del novellame di anguilla (ceca), con modalita' univoche di svolgimento della stessa, al fine di tutelare in maniera piu' efficace tale tipo di risorsa e di monitorare la destinazione d'uso, con particolare riferimento al ripopolamento della specie ittica;
Sentita la commissione consultiva centrale che, all'unanimita', ha espresso parere favorevole nella riunione del 21 dicembre 2009;
Vista l'ultima versione del Piano di gestione dell'anguilla, come da emendamenti inviati alla Commissione europea il 29 settembre 2010.

Decreta:

Art. 1

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (appresso denominato MIPAAF) - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, autorizza, secondo le modalita' previste dagli articoli seguenti, la pesca del novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (ceca) consistente di individui di lunghezza inferiore ai 12 cm. allo stato vivo destinati agli allevamenti o ai ripopolamenti nel periodo 1° ottobre - 28 febbraio.
2. I quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa autorizzata sono determinati annualmente dal MIPAAF - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in base alla disponibilita' della risorsa, mediante quote annuali di cattura totali nazionali stimate anno per anno sulla base delle catture osservate nell'anno predente.
La quota prevista per la stagione 2011 e' pari a 4 tonnellate da ripartire in misura proporzionale tra diversi Compartimenti marittimi situati nelle sole regioni che partecipano al processo di ricostituzione dello stock di anguilla europea con la presentazione di un piano regionale.
Le quote, per l'annualita' 2011, verranno allocate a favore dei richiedenti successivamente alla conversione dell'unita' di misura da numero a quintali ed in misura proporzionale alla quota autorizzata l'anno precedente sul totale complessivamente autorizzato.
I quantitativi da riservarsi obbligatoriamente al ripopolamento saranno i seguenti:
minimo 45% della quota autorizzata nel 2011;
minimo 55% della quota autorizzata nel 2012;
minimo 60 % della quota autorizzata nel 2013 e anni successivi.
3. La pesca di novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (ceca) allo stato vivo, destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, deve essere esercitata esclusivamente con reti di lunghezza conforme alle norme vigenti in materia.
4. Il trasporto del novellame di pesce allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere effettuato con mezzi muniti di impianto erogatore di ossigeno o aria e, comunque, in condizioni tali da assicurare la piena vitalita' del prodotto.
5. Le ditte, regolarmente iscritte nel registro delle imprese di pesca presso il compartimento marittimo competente per territorio, che intendono pescare novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (ceca) devono presentare, entro il 31 luglio di ciascun anno, una istanza in bollo, con firma autenticata, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente decreto.
La data di presentazione della domanda e dei documenti e' stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione in indirizzo fatta eccezione per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata per i quali fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'istanza di cui al precedente comma 1, corredata dei documenti indicati nell'art. 6, deve essere indirizzata al MIPAAF - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed inoltrata per conoscenza anche al compartimento marittimo d'iscrizione dell'impresa di pesca nonche' ai compartimenti marittimi, ove si intende pescare, ricadenti nella regione di appartenenza.
Non si terra' conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
Le autorizzazioni concesse sono inviate alle Capitanerie di Porto d'iscrizione delle imprese di pesca, che devono far apporre sulle stesse, a carico delle ditte richiedenti, la relativa marca da bollo, provvedendo ad annullarla; sono, inoltre, inviate per conoscenza alle rispettive regioni.
Dette autorizzazioni saranno concesse prioritariamente ai soggetti che hanno ottenuto la prevista autorizzazione dalla competente amministrazione a livello nazionale o a livello regionale negli ultimi tre anni consecutivi e agli operatori che hanno rendicontato le attivita' di cattura di ceche negli ultimi tre anni con fatture o con dichiarazioni delle catture.
L'interessato puo' ottenere la consegna dell'autorizzazione alla pesca del novellame di anguilla (ceca) esclusivamente previa esibizione della ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento dell'onere disposto per questo tipo di pesca speciale.
6. Le domande di autorizzazione alla pesca del novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (ceca) devono contenere:
a) il nome dell'impresa che chiede l'autorizzazione, l'indirizzo completo della sede, la partita I.V.A. (o codice fiscale) il numero d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca, con l'indicazione della parte di tale registro e del relativo compartimento di iscrizione;
b) i compartimenti, per un numero massimo di tre, nei quali si chiede di poter effettuare la pesca del novellame di anguilla (ceca) tutti rientranti nella regione di appartenenza;
c) informazioni dettagliate dei siti di pesca ove intendono svolgere l'attivita';
d) informazioni relative agli strumenti di cattura (tipo, numero e caratteristiche);
e) il nome e la data di nascita dei pescatori professionali adibiti alla pesca del novellame;
f) il nome e il numero di iscrizione dei natanti, ove utilizzati, con i quali sara' esercitata la pesca del novellame;
g) i mezzi utilizzati per il trasporto;
h) l'elenco delle eventuali imprese fornitrici del novellame di anguilla (ceche);
i) l'elenco delle eventuali imprese acquirenti del novellame di anguilla (ceche); dette imprese dovranno, all'atto dell'acquisto, segnare su apposito modulo (allegato al piano nazionale), le quantita', l'origine, i dati relativi all'autorizzazione di pesca del fornitore, e trasmettere tali moduli alla Direzione generale della pesca marittima e l'acquacoltura del MIPAAF ed alle Regioni interessate;
l) l'indicazione della percentuale di prodotto pescato da destinare obbligatoriamente al ripopolamento, di cui all'ultimo comma del citato art. 2, nonche' l'indicazione del sito prescelto per il ripopolamento.
7. Alla domanda di autorizzazione alla pesca del novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (ceca) deve essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata per la campagna di pesca immediatamente precedente.
8. Le imprese autorizzate hanno l'obbligo:
a) di comunicare settimanalmente alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF, via fax e/o posta elettronica i risultati delle attivita' di pesca su base giornaliera, riempiendo i moduli di cui all'allegato B del presente decreto;
b) di segnare, in caso di acquisto di prodotto autorizzato, sull'apposito modulo di cui all'allegato C del presente decreto, le quantita', le origini, i dati relativi all'autorizzazione di pesca del fornitore, e trasmettere il predetto modulo alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF;
c) di trasmettere, in caso di cessione del prodotto pescato, esclusivamente ad operatori autorizzati, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF gli estremi del documento di vendita di cui all'allegato D del presente decreto entro la settimana successiva.
Le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovranno essere trasmesse, con cadenza mensile, alle Regioni interessate.
L'autorizzazione alla raccolta del novellame sara' rinnovata annualmente, sulla base degli adempimenti agli obblighi previsti sopra.
9. La pesca del novellame di anguilla della specie anguilla anguilla (ceca), relativamente alle acque interne, potra' essere autorizzata esclusivamente dalle Regioni che hanno partecipato al processo di ricostituzione di anguilla aderendo al piano di gestione nazionale.
10. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto sara' perseguito ai sensi delle vigenti leggi.
 
Art. 2

Il decreto 7 agosto 1996 e' abrogato limitatamente all'art. 1, lettera b).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro: Galan
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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