Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010
Sospensione del sig. Romolo Del Balzo dalla carica di consigliere della regione Lazio.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
Vista la nota della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - del 10 dicembre 2010, prot. n. 234440/1131/2010, con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi al procedimento penale n. 7524/08 R.G.N.R., concernenti l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina ha disposto nei confronti del sig. Romolo Del Balzo, Consigliere della Regione Lazio, la misura della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990;
Vista l'ordinanza, emessa in data 18 ottobre 2010, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Romolo Del Balzo per i reati di cui agli artt. 110, 356 e 640 cpv n. 1 del codice penale;
Visto altresi' il dispositivo di ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Roma - Sezione speciale riesame - che in data 30 novembre 2010 ha confermato l'ordinanza che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del sig. Romolo Del Balzo;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «..... consigliere regionale» quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalita', secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «... perseguono finalita' di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche ... coinvolgendo cosi' esigenze ed interessi dell'intera comunita' nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 18 ottobre 2010 decorre la sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni;
Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 18 ottobre 2010 e' accertata la sospensione del sig. Romolo Del Balzo dalla carica di Consigliere della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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