Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2010
Sospensione del dott. Lanfranco Venturoni dalla carica di consigliere regionale ed assessore regionale alla sanita' della regione Abruzzo.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo del L'Aquila, prot. n. 30574/GAB/ del 22 settembre 2010, con la quale viene data comunicazione dell'avvenuta notifica al Consigliere regionale ed Assessore regionale alla sanita' della Regione Abruzzo dott. Lanfranco Venturoni dell'ordinanza, con la quale il GIP presso il Tribunale di Pescara ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990;
Vista l'ordinanza, emessa in data 21 settembre 2010 dal GIP presso il Tribunale di Pescara e trasmessa dall'Ufficio Territoriale del Governo de L'Aquila con nota Prot./GAB/32083 del 6 ottobre 2010, con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari di cui all'art. 284 c.p.p., per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81, comma 2, 110 e 314 c.p., 61 n. 2 c.p., 319 c.p., 323 c.p., 322, comma 4, c.p., 321 c.p.;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «....consigliere regionale ed assessore regionale» quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri ed assessori regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 21 settembre 2010 decorre la sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni;
Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 21 settembre 2010 e' accertata la sospensione del dott. Lanfranco Venturoni dalla carica di consigliere regionale ed Assessore regionale alla sanita' della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 14 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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