Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 gennaio 2011
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero-Bari e viceversa, Tortoli-Roma Fiumicino e viceversa, Tortoli-Milano Linate e viceversa. (Decreto n. 11).


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;
Visto il decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2006 avente per oggetto "Imposizione degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuita' territoriale della Regione Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Bologna e vv, Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv, Cagliari-Torino e vv, Cagliari-Firenze e vv, Cagliari-Verona e vv, Cagliari-Napoli e vv, Cagliari-Palermo e vv, Olbia-Bologna e vv, Olbia-Verona e vv.";
Visto il decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa";
Vista la propria delega conferita con nota n. 0052194 del 23 dicembre 2009 al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della legge del 17 maggio 1999 n. 144, ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Regione Sardegna in conformita' al Regolamento (CE) n. 1008/2008;
Viste le risultanze della conferenza di servizi sopra detta che si e' tenuta nei giorni 11 marzo 2010, 25 marzo 2010, 21 maggio 2010 e 8 giugno 2010;
Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 6 concernente "Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 41 del 29 dicembre 2009;
Visto il decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio del 4 gennaio 2010 n. 1/1 (Allegato tecnico al Bilancio per l'anno 2010 e per gli anni 2010-2013) pubblicato nel Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 26 febbraio 2010;
Vista la legge regionale 13 aprile 2010 n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo) pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 12 del 16 aprile 2010;
Vista la nota ministeriale n. 5393 del 21 dicembre 2010 con la quale si invitano IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;
Vista la nota ministeriale n. 5394 del 21 dicembre 2010, con la quale viene comunicato ai vettori Meridiana e CAI Alitalia e alle societa' di gestione degli aeroporti Roma Fiumicino, Milano Linate, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Bari, Venezia, Verona, Genova, Cagliari, Olbia, Alghero e Tortoli' che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari- Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero-Bari e viceversa, Tortoli- Roma Fiumicino e viceversa, Tortoli- Milano Linate e viceversa;
Vista la nota ministeriale n. 5395 del 21 dicembre 2010 con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con la Regione Sardegna tra i quali i collegamenti Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari- Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero -Bari e viceversa, Tortoli- Roma Fiumicino e viceversa, Tortoli- Milano Linate e viceversa;
Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale della Regione Sardegna anche attraverso i collegamenti tra gli scali sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate,Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Bari, Venezia, Verona, Genova;

Decreta:

Art. 1

Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari- Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero-Bari e viceversa, Tortoli- Roma Fiumicino e viceversa, Tortoli- Milano Linate e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 27 marzo 2010.
 
Art. 3

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art.1, in conformita' degli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato al presente decreto.
Nel caso in cui, nessun vettore abbia dichiarato alla Regione Sardegna la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari- Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero -Bari e viceversa, Tortoli- Roma Fiumicino e viceversa, Tortoli- Milano Linate e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea sulle rotte sopra dette, sara' concesso, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 9 e paragrafo 10 del regolamento (CE) 1008/2008, ad un unico vettore, tramite gare pubbliche, per un periodo di tre anni, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) 1008/2008.
 
Art. 4

La Regione Sardegna e' incaricato di esperire le gare di cui all'art. 3 comma 2, di pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it i bandi di gara ed il testo della presente imposizione ed altresi' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare e agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 5

Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle gare indicate all'art.3 ai vettori vincitori delle medesime gare e, vengono altresi' approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla Regione Sardegna e dagli stessi vettori.
 
Art. 6

A decorrere dalla data del 27 marzo 2011 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 8 dell'11 gennaio 2006, limitatamente all'imposizione di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Bologna, Cagliari-Torino, Cagliari-Verona, Olbia- Bologna.
 
Art. 7

A decorrere dalla data del 27 marzo 2010 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 199 del 26 agosto 2008, limitatamente all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Milano Linate e Alghero-Roma Fiumicino.
 
Art. 8

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2011

Il Ministro: Matteoli
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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