Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 17 gennaio 2011, n. 1
Istruzioni operative, per le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione con oneri a carico degli istituti delegatari.



Alle Amministrazioni Centrali dello
Stato
All' Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato
Agli Uffici Centrali di Bilancio
presso le Amministrazioni Centrali
All' Ufficio di Ragioneria presso
l'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato
Alle Ragionerie Territoriali dello
Stato
Al Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi
Alle Direzioni Territoriali
dell'Economia e delle Finanze
Alle Agenzie Fiscali
e p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All' Avvocatura Generale dello Stato
All' Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica - INPDAP
Alla Banca d'Italia

Premessa
Come noto, al ricorrere di determinati presupposti, il dipendente pubblico puo' avvalersi dell'istituto della delegazione di pagamento per corrispondere le somme dovute al proprio creditore, in virtu' degli obblighi assunti con lo stesso a seguito della stipula di un contratto di assicurazione o di un contratto di finanziamento (rectius: mutuo). In altri termini, il dipendente pubblico puo' provvedere, avvalendosi della delegazione di pagamento, sia alla corresponsione dei previsti premi di assicurazione sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto.
A tale riguardo, non sembra superfluo precisare, con particolare riferimento ai contratti di finanziamento, che la delegazione di pagamento non va confusa con la cessione del quinto dello stipendio. Anzi, la delegazione consente, al dipendente che ha in corso la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso realizzato attraverso la predetta cessione stipendiale.
Con la presente circolare - frutto della collaborazione con il Dipartimento degli affari generali, del personale e dei servizi-DAG e dal medesimo condivisa - si intende aggiornare e rendere piu' snello il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazione di pagamento, raccogliere e semplificare le istruzioni sinora diramate nonche' precisare e definire la misura degli oneri dovuti all'amministrazione a fronte dell'attivita' prestata. 1. Quadro normativo di riferimento
La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, per gli aspetti qui di interesse, principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante l'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
In sintesi, secondo lo schema delineato dall'art. 1269 del codice civile, la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario). Il rapporto giuridico esistente tra delegante e delegato e' definito rapporto di provvista - spesso gia' preesistente alla delegazione - mentre quello tra delegante e delegatario e' qualificato rapporto di valuta.
Il secondo comma dell'art. 1269 del codice civile precisa che il delegato, ancorche' debitore del delegante, non e' tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non e' atto dovuto, bensi' volontario.
Il successivo art. 1270 del codice civile statuisce, poi, che il delegante puo' revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento.
Volendo calare la suddetta struttura giuridica nelle fattispecie oggetto della presente circolare, la delegazione di pagamento e' l'incarico che il dipendente pubblico affida alla amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito o una societa' di assicurazione, in virtu' dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione. Tale fattispecie e' generalmente qualificata come «delegazione convenzionale».
Piu' nello specifico, avvalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente pubblico in concreto puo':
pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria;
pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtu' di un contratto di finanziamento.
A fianco alla delegazione convenzionale, l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 prevede delle puntuali ipotesi di delegazione di pagamento per le quali l'amministrazione e' tenuta, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, a dare senz'altro esecuzione alla richiesta, non avendo spazio alcuno per una valutazione discrezionale. In dette ipotesi, si e' in presenza della figura individuata anche come «delegazione legale» che riguarda, in particolare, le trattenute concernenti il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici. Nella delegazione legale rientra pure la delega a favore di organizzazioni sindacali relativamente al pagamento delle quote associative.
La distinzione tra delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge all'esecuzione, e delegazioni convenzionali, soggette all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, comporta, sotto il profilo procedimentale, un diverso trattamento. Infatti, per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre, per le seconde, una volta assentite, scatta in capo all'amministrazione l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo siffatti oneri gravare sulle spese di funzionamento della stessa amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge. Considerato, poi, che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario - il quale, in ultima istanza, e' il beneficiario del pagamento - e la necessita' di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti al riscontro dei versamenti attraverso anche uno scambio di informazioni, gli oneri di cui trattasi incombono in capo a quest'ultimo.
Per quanto attiene alla delegazione di pagamento convenzionale, inoltre, e' opportuno ricordare sin d'ora come il decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, per tutti i dipendenti pubblici, fissa una serie di limiti, soprattutto quantitativi. In effetti, non va dimenticato che detto strumento di pagamento puo' cumularsi alla cessione del quinto dello stipendio, potendo giungere ad incidere significativamente sull'ordinaria capacita' reddituale del dipendente (il cumulo dei due istituti puo' comportare una riduzione del 40% dello stipendio netto, ulteriormente elevabile in presenza di circostanze eccezionali).
Oltre alla normativa di rango primario sopra richiamata, la delegazione di pagamento per i dipendenti pubblici trova una disciplina di maggior dettaglio - soprattutto per quanto attiene agli aspetti operativi - in vari documenti di prassi, rappresentati, principalmente, dalle circolari di seguito elencate:
8 agosto 1995, n. 46/RGS;
16 ottobre 1996, n. 63/RGS;
11 marzo 1998, n. 29/RGS;
5 settembre 2003, n. 37/RGS;
29 luglio 2005, n. 554/DAG;
13 aprile 2006, n. 646/DAG;
20 aprile 2006, n. 654/DAG;
2 dicembre 2008, n. 35/RGS.
Cio' precisato, come accennato in premessa, esigenze di semplificazione amministrativa, non disgiunte dalla naturale maturazione della necessita' di una rivisitazione delle attuali fasi procedimentali, hanno imposto di addivenire alla emanazione della presente circolare, in modo da diramare nuove e piu' organiche istruzioni in materia, superando cosi' le indicazioni nonche' le problematiche risultanti dalla stratificazione di regole e comportamenti avvenuta nel tempo, a causa del succedersi, oltre al parziale sovrapporsi, dei documenti di prassi teste' ricordati.
Peraltro, si introducono significativi elementi di innovazione procedimentale, tra i quali meritano di essere segnalati, soprattutto, le diverse modalita' di riscossione e la piu' articolata determinazione degli oneri amministrativi da porre a carico degli istituti delegatari.
Da ultimo, non va dimenticato che, sebbene delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio abbiano una struttura in qualche modo simile, si tratta, in realta', di figure giuridiche diverse. Difatti, la cessione del quinto non e' soggetta ad accettazione da parte dell'amministrazione e, di norma, la delegazione va ad aggiungersi ad una cessione dello stipendio in atto. Neppure va trascurato che i presupposti e i limiti, tra cessione dello stipendio e delegazione, sono in larga parte differenti.
Relativamente alla cessione del quinto dello stipendio, si rinvia, per maggiori approfondimenti, alle indicazioni fornite con le circolari 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e 13 marzo 2006, n. 13/RGS. 2. Condizioni per fruire della delegazione convenzionale
La possibilita' per il dipendente pubblico di avvalersi dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento e' legata, dunque, al ricorrere di taluni presupposti e soggetta ad una serie di limiti, fissati perlopiu' direttamente dalla legge.
Quanto ai presupposti, oltre ovviamente all'esistenza di un rapporto di impiego pubblico, la delegazione di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di assicurazione oppure un contratto di finanziamento.
Nel caso di assicurazione, il contratto deve essere finalizzato a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita, et similia) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attivita' lavorativa svolta o anche, infine, a costituire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, devono ritenersi escluse altre tipologie di polizze aventi lo scopo di coprire rischi connessi a «beni materiali» in senso lato, quali, ad esempio, le assicurazioni sulla responsabilita' civile per gli autoveicoli (cd. «R.C. auto»), contro l'incendio o il furto relativamente all'autoveicolo o all'abitazione, contro eventi atmosferici, sui crediti, eccetera.
Nell'ipotesi di finanziamento - essendo normalmente un negozio non finalizzato, ma destinato a soddisfare esigenze generiche di liquidita' - di regola non avra' rilievo alcuno la ricerca dei motivi per cui e' stato stipulato il contratto, salvo che il delegante non intenda avvalersi della possibilita' di oltrepassare, nel caso di concorso con la cessione dello stipendio, la quota di un quinto al netto delle ritenute di legge, fermi restando gli altri limiti legali. In quest'ultima evenienza, per tutelare il dipendente da un eccessivo indebitamento, l'amministrazione dovra' valutare con molto rigore le richieste pervenute - che l'interessato avra' cura di giustificare e documentare convenientemente - escludendo quelle fondate su motivi non ritenuti meritevoli di tutela. Senza alcuna pretesa di esaustivita' e solamente a carattere orientativo, si ritiene non possano trovare accoglimento le richieste di finanziamento concernenti l'acquisto di beni di largo consumo o voluttuari, le spese per le vacanze, gli esborsi per i giochi e pronostici in generale, mentre appaiono piu' meritevoli di positiva considerazione le richieste volte a sostenere spese, afferenti anche ai propri familiari, per gli studi universitari, per i viaggi legati ad esigenze di salute, per il reintegro di perdite patrimoniali impreviste ed imprevedibili (incidenti domestici, calamita' naturali, eccetera).
In ogni caso, l'amministrazione, per le delegazioni di pagamento inerenti a finanziamenti, dovra' sempre valutare una serie di elementi, anche nell'interesse e per la tutela del proprio dipendente (quali, ad esempio, la durata del prestito ed il tasso di interesse).
In entrambe le tipologie sopra tracciate per grandi linee - delegazioni per contratti di assicurazione e delegazioni per contratti di finanziamento - occorre che il contratto sia stato stipulato con uno dei soggetti elencati all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 e di seguito riproposti:
a) istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni ed istituti similari);
b) societa' di assicurazioni legalmente esercenti l'attivita';
c) istituti e societa' esercenti il credito, con esclusione delle societa' di persone, nonche' le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.
Inoltre, soprattutto per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la richiesta di delegazione non puo' avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi.
Di converso, per i contratti di finanziamento - fatte salve le fattispecie afferenti ai mutui stipulati per il pagamento del prezzo dell'alloggio, giusta previsioni degli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 - la durata massima assentibile e' di dieci anni.
Sempre in relazione ai contratti di finanziamento, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento - fermi restando il termine massimo di dieci anni e le particolarita' di cui agli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 inerenti al pagamento del prezzo dell'alloggio - non puo' eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque e per tutto il personale, il momento di conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza. Le suddette prescrizioni, esplicitamente poste per la cessione del quinto dello stipendio, sono indubbiamente applicabili anche per i contratti di finanziamento in discorso, per i quali si richiede di avvalersi della delegazione di pagamento.
Ulteriore presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento e' l'esistenza, a monte, di una convenzione tra l'amministrazione e gli istituti interessati nella quale, tra i vari aspetti, sia in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente alla indicazione delle modalita' di versamento ed ai consequenziali obblighi.
Per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, si evidenzia:
la quota totale delegabile non puo' superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (articoli 5 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950);
in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio - per la quale il soggetto finanziatore beneficiario del pagamento abbia la garanzia dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP o sia egualmente assicurato presso altri istituti - o con le delegazioni legali (pagamento di quote di prezzo o di pigione di alloggi popolari, eccetera), il totale delle somme trattenute non puo', ordinariamente, superare il 40 % dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che l'amministrazione di appartenenza del dipendente e' chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso (art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 e art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895). Corre l'obbligo di sottolineare che il rilascio dell'assenso in questi casi deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie. 3. Convenzioni
La percorribilita' della delegazione di pagamento, come esposto, e' subordinata all'esistenza di una convenzione stipulata tra l'istituto delegatario e l'amministrazione che, dal canto suo, dovra' verificare, prima di addivenire alla sottoscrizione, la presenza ed il rispetto di una serie di clausole ed elementi.
A carattere generale, le convenzioni, oltre a contenere i dati e gli elementi idonei ad identificare univocamente le parti contraenti (denominazione, sede, codice fiscale e, per gli istituti e le societa' esercenti il credito, numero d'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) e le persone legittimate alla sottoscrizione, dovranno evidenziare esplicitamente la loro durata e il divieto del rinnovo tacito, nonche' disciplinare compiutamente la facolta' di recesso.
Inoltre, le convenzioni dovranno prevedere che:
in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, ovvero di trattenute operate d'ufficio per morosita', in virtu' delle previsioni recate dagli articoli 60, 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purche' al delegante sia garantita la spettanza di meta' dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;
l'amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi;
per quanto non disciplinato dalla convenzione stessa, si applicano le prescrizioni di legge ed, in particolare, i limiti recati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950;
il delegatario assume l'obbligo di versare gli oneri amministrativi nella misura e secondo le modalita' determinate dall'amministrazione, in aderenza alle indicazioni contenute nella presente circolare;
nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'amministrazione dara' seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione.
Per agevolare le amministrazioni interessate, sono stati predisposti ed uniti alla presente circolare due schemi di convenzioni-tipo, uno concernente i contratti di finanziamento (allegato A) e l'altro le polizze assicurative (Allegato B).
Inoltre, le medesime amministrazioni avranno l'opportunita' di razionalizzare i processi amministrativi, prevedendo nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una delega al DAG, direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione - DCSII per stipulare una convenzione unificata con gli istituti delegatari, secondo i predetti schemi di convenzione-tipo, della quale possono giovarsi tutti i dipendenti delle amministrazioni deleganti. 4. Trattazione delle istanze di delegazione convenzionale
Le istanze di delegazione di pagamento - redatte avvalendosi dei fac-simile uniti alla presente circolare per l'ipotesi di finanziamento (allegato C) e per l'ipotesi di assicurazione (allegato D) - vanno presentate, dal delegatario o direttamente a cura dell'istante, all'amministrazione di appartenenza del medesimo delegante.
L'amministrazione, in primo luogo, verifichera' l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonche' il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con l'istituto delegatario.
Segnatamente per le delegazioni concernenti un contratto di finanziamento, dovra' essere verificato, oltre all'aspetto formale costituito essenzialmente dalla completezza e correttezza dei dati indicati, il rispetto dei seguenti elementi:
il tasso effettivo globale medio (TEG, da taluni indicato, impropriamente, anche come TEGM) praticato dall'istituto finanziario non deve superare la meta' di quello indicato nel decreto - adottato ogni trimestre, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal Ministero dell'economia e delle finanze - recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura;
la quota oggetto della delegazione non puo' eccedere il quinto dello stipendio, salvo ipotesi del tutto eccezionali, debitamente motivate e documentate;
il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non puo', in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla meta';
l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa);
l'insussistenza di trattenute sulle stipendio scaturenti dalla concomitante presenza di una cessione del quinto dello stipendio e di un prestito ottenuto ai sensi della legge 29 giugno 1960, n. 656, recante la disciplina dei piccoli prestiti erogati da parte delle casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari.
Invece, per le delegazioni di pagamento discendenti da una polizza assicurativa, ferma restando la necessita' del rispetto della convenzione sottostante, l'esame da condurre e' piu' circoscritto, essendo la verifica, fondamentalmente, volta ad accertare:
l'oggetto del contratto che, come gia' esplicitato, deve riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria;
il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950.
Esperiti i controlli di rito, la delegazione, recante la firma del delegante autenticata dal dirigente responsabile dell'unita' organizzativa di appartenenza, va trasmessa d'ufficio in duplice esemplare all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio, il quale, a sua volta, ha l'onere di inoltrare un esemplare al delegatario e, infine, l'obbligo di provvedere ad operare la trattenuta indicata ed a versarla, detratti gli oneri amministrativi, al medesimo delegatario secondo le modalita' previste nella delegazione e nella convenzione.
Per quanto riguarda le delegazioni per contratti di finanziamento, occorre precisare sin d'ora che la trattenuta ed il susseguente versamento a favore dell'istituto delegatario mutuante potranno avvenire soltanto dopo l'acquisizione dall'istituto delegatario stesso dell'attestazione sull'effettiva avvenuta somministrazione del finanziamento al dipendente (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950). A tale riguardo, sara' interesse e cura del medesimo istituto delegatario darne dimostrazione alla competente amministrazione.
E' appena il caso di precisare che per il perfezionamento della delegazione occorre, in ogni modo, la previa accettazione formale da parte del delegatario.
La delegazione, una volta completa in tutti i suoi elementi, va trasmessa, come accennato, al competente ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio e, in particolare:
alla pertinente direzione territoriale dell'economia e delle finanze - DTEF (ancorche' soppresse dall'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73), e, dal 1° marzo 2011, alla subentrante ragioneria territoriale dello Stato - RTS (giusta decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010), per gli uffici periferici delle amministrazioni di cui gestiscono le partite stipendiali;
all'ufficio del personale dell'amministrazione centrale, relativamente alle partite stipendiali dei dipendenti dalla stessa gestite (per il Ministero dell'economia e delle finanze, tale ufficio, incardinato nell'ambito del DAG, e' la direzione centrale per i servizi al personale - DCSP).
Con l'occasione, si rammenta che, a corredo della delegazione, non dovra' piu' essere trasmessa copia della convenzione, attesa l'avvenuta implementazione, a far data dal 1° ottobre 2010, di un'apposita procedura informatizzata - per il cui dettaglio, si rinvia alle specifiche contenute nell'allegato E - dedicata alla gestione dei dati relativi alle convenzioni stipulate dalle amministrazioni interessate.
Nell'ambito delle attivita' di dematerializzazione ed e-government della pubblica amministrazione i processi sopradescritti potranno essere semplificati e razionalizzati in un'ottica di automazione degli stessi. 5. Determinazione degli oneri amministrativi
L'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento costituisce, da un lato, un vantaggio per il dipendente e per l'istituto delegatario - entrambi garantiti nella regolarita' dei pagamenti e affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie - rappresentando nel contempo, pero', un onere amministrativo per la finanza pubblica che deve essere ristorato, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali, specialmente informatiche, da parte dell'amministrazione.
La misura di tali oneri amministrativi che gli istituti delegatari, per fruire del servizio, si obbligano a ristorare e' stata sinora calcolata sull'importo base di euro 1,10 (euro uno/10), assumendo sostanzialmente a parametro il prezzo ordinario determinato da Poste italiane S.p.a. per i pagamenti eseguiti attraverso il bollettino di conto corrente postale. Infatti, le indicazioni contenute, da ultimo, nella circolare n. 35/RGS del 2008 precisano che gli oneri amministrativi da porre a carico degli istituti delegatari sono due volte il costo del pagamento effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, per cui, in concreto, sono pari, con riferimento a ciascun mese in cui e' operata la trattenuta, ad euro 1,10 X 2, quindi ad euro 2,20 (euro due/20), per la prima annualita' e per quelle successive, sempreche' non ricorrano i presupposti per l'applicazione, ma solo a decorrere dalla seconda annualita', della misura ridotta pari ad euro 0,92 (euro zero/92), nell'ipotesi di attivazione di un numero di delegazioni superiore a cento.
Cio' posto, con l'obiettivo di superare un'impostazione troppo generica e legata pressoche' esclusivamente a circostanze esterne, si e' proceduto ad una rivisitazione degli oneri amministrativi in misura piu' puntuale, tenendo conto di una serie di elementi connessi alle attivita' espletate per processare le delegazioni di pagamento (numero dei dipendenti utilizzati, relativi tempi di lavoro e propedeutica formazione; incidenza dell'attivita' amministrativa prestata e ricadute sulle spese di funzionamento, anche in relazione alle diverse tipologie di delegazione convenzionale; spese di investimento, specialmente di natura informatica; oneri generali e spese di spedizione; eccetera).
Le analisi svolte hanno fatto emergere la necessita', per rafforzare la correlazione tra oneri amministrativi effettivamente sopportati dall'amministrazione e ristoro da parte degli istituti delegatari, di rimodulare adeguatamente il contributo posto a carico di questi ultimi.
In primo luogo, e' apparsa ineludibile l'esigenza di operare una separata individuazione degli oneri amministrativi discendenti dalle attivita' istruttorie e valutative iniziali, consequenziali alla richiesta di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento. I suddetti oneri, essendo strettamente connessi ad attivita' propedeutiche aventi un significativo impatto amministrativo, devono essere versati, a ragion veduta, eminentemente in un'unica soluzione, in occasione della prima trattenuta operata in virtu' della delegazione. Cio' nondimeno, essendo tali attivita' propedeutiche e funzionali all'attivazione delle trattenute stipendiali, una parte degli oneri in questione e' stata ripartita forfetariamente sugli importi dovuti ogni mese.
In secondo luogo, per evidenti ragioni di semplificazione della riscossione, si e' affermata l'esigenza che il versamento degli oneri amministrativi sia effettuato direttamente dall'amministrazione che procede materialmente alla trattenuta nei confronti del dipendente, attraverso la ritenzione sulla medesima trattenuta delle somme dovute dall'istituto delegatario ed il loro successivo immediato riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.
In terzo luogo, il diseguale impatto sull'attivita' amministrativa delle diverse tipologie di delegazioni convenzionali - considerato in modo non disgiunto dalla valutazione circa la diversa valenza e rilievo sociali del sottostante rapporto di valuta - hanno condotto a differenziare l'onere in discorso, a seconda la delegazione attenga a contratti di finanziamento oppure a rapporti assicurativi. Infatti, il contratto di assicurazione sulla vita, ad esempio, e' connotato da una fase istruttoria meno complessa e da piu' semplici adempimenti di riscontro nel corso del tempo, per cui i costi amministrativi risultano, a ben vedere, significativamente minori. Invero, la trattenuta costituita dal premio e' operata in modo costante sino alla scadenza della polizza e assai raramente implica, oltre al conseguente riversamento ed ai necessari obblighi di rendicontazione, l'espletamento di ulteriore attivita' amministrativa. Nell'ipotesi di finanziamento, invece, occorre procedere anche a verifiche periodiche (ad esempio, per il rispetto delle soglie convenzionalmente previste) nonche' a non infrequenti interventi di aggiornamento e variazione dati, generalmente, dietro richiesta degli istituti delegatari (variazione dei tassi, cessioni, eccetera). Quest'ultima circostanza e' idonea a giustificare, nel caso di contratti di finanziamento, una piu' elevata misura degli oneri amministrativi da porre a carico degli istituti delegatari. Per evidenti ragioni di semplificazione procedimentale, tuttavia, la misura degli oneri in questione, anziche' essere fissata e collegata in modo puntuale alle varie attivita' aggiuntive singolarmente considerate e rilevate, e' stata determinata necessariamente in modo forfetario, ripartita e conglobata in quella dovuta mensilmente per le operazioni di versamento.
Infine, stante la maggiore uniformita' e regolarita' dell'attivita' amministrativa afferente alla delegazione convenzionale, grazie anche agli strumenti di prassi e all'evoluzione tecnologica, e' da ritenersi superata la previsione di una misura ridotta degli oneri amministrativi dovuti nell'ipotesi di attivazione di un numero di delegazioni superiori a cento - che trovava ragione nel presunto realizzarsi di economie di scala - avendo tale circostanza, allo stato, ricadute amministrative minime e, di conseguenza, effetti trascurabili sulla determinazione degli oneri in argomento.
Cio' precisato, sulla scorta delle analisi e degli approfondimenti condotti, sono stati rideterminati gli oneri amministrativi, esposti nella tabella appresso riportata, che gli istituti delegatari sono tenuti a rifondere per ciascuna delegazione convenzionale a far data dal 1° gennaio 2011, tanto in caso di delegazioni di nuova attivazione, quanto per quelle gia' in essere.
--------------------------------------------------------------------- Tipologia delegazione Attività Onere (euro) Periodicità ---------------------------------------------------------------------
Ricezione Euro 18,00
istanze ed diciotto/00) una tantum
istruttoria
------------------------------------------ Contratti di Trattenute, Euro 2,05 finanziamento verifiche (due/05) mensile
periodiche,
variazioni,
versamenti
e rendiconta-
zione ---------------------------------------------------------------------
Ricezione Euro 9,00
istanze ed (nove/00) una tantum Contratti di assicura- istruttoria zione e contribuzioni ------------------------------------------ per posizioni previden- Trattenute, Euro 0,65 ziali integrative versamenti (zero/65) mensile
e rendiconta-
zione ---------------------------------------------------------------------


Ogni due anni, su iniziativa del DAG, gli importi esposti in tabella sono soggetti a valutazione, per il loro eventuale aggiornamento in aumento o in diminuzione, in relazione alle variazioni intervenute degli oneri amministrativi sostenuti per le attivita' connesse alle delegazioni convenzionali.
La prima valutazione in merito dovra' essere effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2012, al fine di poter aggiornare, sempreche' ne dovessero ricorrere i presupposti, gli oneri amministrativi in discorso con decorrenza 1° gennaio 2013, ovviamente, anche per le delegazioni gia' in essere alla medesima data. 6. Modalita' di versamento e controlli
In un'ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi da espletare, tanto a carico degli istituti delegatari quanto dell'amministrazione, a far data dalla mensilita' di luglio 2011, il versamento degli oneri dovuti, a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento, non va piu' eseguito dagli istituti delegatari interessati a mezzo bollettino di conto corrente postale.
Il versamento va effettuato direttamente dalla DCSII, previa ritenzione della quota degli oneri amministrativi relativi, da operare, attraverso il sistema service personale tesoro - SPT, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto delegatario. Pertanto, la DCSII, una volta operata la trattenuta sulle competenze mensili del dipendente, deve provvedere a scomputare dalla stessa gli oneri amministrativi, al fine di poterne eseguire il riversamento al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Nello specifico, il suddetto riversamento dovra' essere effettuato contestualmente alla ritenzione degli oneri e dovra' affluire ai seguenti capitoli del capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, opportunamente differenziati tra delegazioni per finanziamenti e delegazioni per assicurazioni:
Capitolo 3378 - «Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento»;
Capitolo 3374 - «Contributi rivenienti dall'attivita' di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento».
Con modalita' telematiche, gli istituti delegatari, per quanto attiene ai dati di loro specifico interesse, riceveranno mensilmente un prospetto con l'elencazione dei dipendenti ai quali e' stata operata la trattenuta in esecuzione delle delegazioni convenzionali e, conseguentemente, la commisurazione del relativi oneri amministrativi.
I riscontri ed i controlli sui riversamenti sono effettuati dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 7. Fase transitoria
Le novita' introdotte con la presente circolare - in particolar modo per quanto attiene alla diversa modalita' di versamento degli oneri amministrativi, operativa, si ribadisce, con l'erogazione della mensilita' di luglio 2011 - impongono di fornire specifiche indicazioni per la fase transitoria, rappresentata dal primo semestre 2011.
Gli istituti delegatari, in modo non dissimile da quanto operato sinora, dovranno provvedere, solamente per l'anno 2011, ad effettuare un versamento in acconto entro il 31 gennaio 2011, avvalendosi del conto corrente postale «dedicato» n. 11283017, intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Viterbo, relativamente alle delegazioni attive al 1° gennaio 2011.
Tale versamento in acconto deve essere calcolato secondo la nuova misura degli oneri amministrativi determinata con la presente circolare e commisurato al solo primo semestre dell'anno 2011. In pratica, l'onere da versare sara' di euro 12,30 (euro dodici/30), pari ad euro 2,05 per sei mensilita', in relazione ad ogni delegazione per contratti di finanziamento, e di euro 3,90 (euro tre/90), pari ad euro 0,65 per sei mensilita', relativamente a ciascuna delegazione per contratti di assicurazione.
Entro il 1° agosto 2011 (essendo il 31 luglio festivo), i medesimi istituti delegatari provvederanno alle opportune operazioni di conguaglio, sempre con riguardo al primo semestre 2011, in relazione anche al maggior numero di delegazioni attivato nel medesimo periodo, procedendo a versare sul predetto conto corrente postale esclusivamente l'importo ancora dovuto a titolo di saldo. Infatti, con la mensilita' di luglio 2011, gli oneri amministrativi, come illustrato in precedenza, formeranno oggetto di ritenzione diretta nell'ambito delle procedure del sistema SPT, per cui sara' superato il procedimento di versamenti anticipati in acconto e successive operazioni di conguaglio. Per quanto afferisce alle nuove delegazioni convenzionali, attivate quindi nel primo semestre 2011, dovra' tenersi conto, chiaramente, anche degli oneri per l'attivita' di «Ricezione istanze ed istruttoria» che, si ricorda, e' pari ad euro 18,00 per ciascun contratto di finanziamento e ad euro 9,00 per ogni contratto di assicurazione.
Al fine, poi, di agevolare i dovuti riscontri, gli istituti delegatari avranno cura di trasmettere, non oltre il 30 settembre 2011, un esemplare delle attestazioni dei bollettini di versamento - concernenti i versamenti effettuati entro il 31 gennaio 2011, in acconto, ed entro il 1° agosto 2011, a saldo - all'ufficio con cui e' stata stipulata la convenzione, il quale, dal canto suo, deve provvedere, sulla base delle attestazioni ricevute, a compilare e trasmettere alla ragioneria territoriale dello Stato di Viterbo un elenco degli istituti delegatari versanti, corredato da una distinta con gli estremi dei versamenti. Sara' cura della predetta ragioneria territoriale acquisire dalla coesistente sezione di tesoreria provinciale le quietanze per poter svolgere le consequenziali verifiche.
Per completezza, si soggiunge che nella marginale ipotesi dovessero sorgere, in dipendenza del superamento del meccanismo di versamento in acconto ed a saldo, degli eventuali importi a credito degli istituti delegatari, gli stessi istituti potranno chiederne il rimborso, osservando il procedimento disciplinato dall'art. 68, comma 3, delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze (supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 163 del 16 luglio 2007). 8. Aspetti fiscali e indicazioni finali
In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si evidenzia che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro e' esclusivamente a carico della parte richiedente (art. 39 e art. 57, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986).
Per quanto inerisce alle convenzioni in essere, si raccomanda alle amministrazioni, nel caso tali convenzioni contenessero una clausola di rinnovo tacito, di attivarsi per tempo, al fine di far cessare la convenzione alla prima scadenza utile. Le amministrazioni stesse, in tal modo, potranno provvedere ad una nuova stipula, avvalendosi anche degli schemi di convenzioni-tipo allegati alla presente circolare, sempreche' ovviamente ne ricorrano le condizioni, evitando comunque di creare soluzioni di continuita'.
In proposito, giova ricordare che l'esistenza della convenzione e' un presupposto per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta inevitabilmente per il delegatario l'impossibilita' di poter attivare nuove delegazioni di pagamento.
Con l'occasione, si sottolinea l'esigenza che tutte le amministrazioni che hanno proceduto a stipulare le convenzioni con gli istituti delegatari provvedano a trasmettere alla DCSII, senza alcun indugio e a mezzo posta certificata (indirizzo: dcsii.dag@pec.mef.gov.it), le opportune informazioni in merito a tutte le variazioni riguardanti gli elementi della convenzione, intervenute nel corso della sua validita'. A tale riguardo, si evidenzia che negli schemi di convenzione-tipo e' previsto a carico dell'istituto delegatario l'obbligo di inviare un'apposita comunicazione alla DCSII - all'indirizzo di posta certificata pocanzi indicato ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata - in relazione alle variazioni dei dati essenziali concernenti l'istituto delegatario stesso (ad esempio, cambiamento della sede o mutamento della denominazione sociale, avvenuta cessione del credito, eccetera).
Infine, non appare superfluo soggiungere che le presenti nuove istruzioni superano le indicazioni fornite con le circolari n. 46/RGS del 1995, n. 63/RGS del 1996, n. 29/RGS del 1998, n. 37/RGS del 2003 e n. 35/RGS del 2008.
Roma, 17 gennaio 2011

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
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Allegato E
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